Lo scorso 3 agosto è stato firmato un avviso comune tra Ministero dell`Economia, Abi e le associazioni imprenditoriali.
Le operazioni che possono usufruire della sospensione sono 3:
· finanziamenti bancari a medio-lungo termine (mutui),
· operazioni di leasing,
· crediti a breve termine in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell`Avviso).
Sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale.
L`avviso prevede:
· la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutui;
· la sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “”immobiliare”” ovvero “”mobiliare””;
· l`allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.
Le condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere la sospensione del debito sono:
· le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
· il pagamento può essere sospeso per una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d`anno;
· il rimborso delle rate sospese avviene al termine del periodo di ammortamento – che dunque viene allungato per un periodo pari a quello della sospensione – con lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità;
· durante il periodo di sospensione la quota interessi viene corrisposta alle scadenze originarie;
· nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l`esercizio dell`opzione di riscatto;
· in presenza di garanzie saranno adottate, se necessarie, le azioni utili all`attuazione dell`Avviso.
è bene sottolineare che le operazioni descritte non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l`applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
Inoltre, non sono applicabili commissioni e spese di istruttoria e l`impresa è tenuta solo a rimborsare eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l`operazione, di cui dovrà essere fornita adeguata evidenza.
Un aspetto importante da segnalare è che le operazioni vengono effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive.
Possono beneficiare delle misure:
· le piccole e medie imprese, ovvero aziende con meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore o uguale a 50 milioni di euro, con una situazione economica e finanziaria che possa garantire la continuità aziendale, ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee;
· in particolare, le imprese “”in bonis”” alla data del 30 settembre 2008 e che, al momento della richiesta di una delle operazioni previste, non abbiano posizioni classificate come “”ristrutturate”” o “”in sofferenza”” o procedure esecutive in corso.
L`iter di approvazione delle domande di sospensione prevede che le banche deliberino sull`ammissibilità della sospensione dopo aver valutato la capacità dell`impresa di assicurare la continuità aziendale.
Unico impegno delle imprese sarà quello di comunicare le eventuali informazioni richieste dalla banca, che sarà tenuta a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni richieste.
Una sorta di automatismo è stato introdotto per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate “”in bonis”” e che non hanno ritardati pagamenti: per queste imprese la richiesta si intende ammessa salvo esplicito e motivato rifiuto da parte della banca che ha aderito all`Avviso.
Un aspetto molto interessante dell`Avviso riguarda il sostegno alla patrimonializzazione delle imprese.
Per le aziende che realizzano aumenti di capitale sono stati previsti meccanismi di sostegno: le banche si impegnano, infatti, a definire appositi finanziamenti per importi almeno pari ad un multiplo dell`aumento di capitale effettivamente versato dai soci.
L`Avviso è entrato in vigore il 3 agosto 2009 ed è valido per le operazioni quali quelle descritte o con caratteristiche migliorative per il cliente della banca.
Le banche che comunicano all`ABI di aderire all`Avviso si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall`adesione.
Le imprese interessate potranno presentare la domanda di attivazione delle operazioni descritte fino al 30 giugno 2010.
Lo scorso 3 agosto è stato firmato un avviso comune tra Ministero dell`Economia, Abi e le associazioni imprenditoriali.
Le operazioni che possono usufruire della sospensione sono 3:
· finanziamenti bancari a medio-lungo termine (mutui),
· operazioni di leasing,
· crediti a breve termine in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell`Avviso).
Sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale.
L`avviso prevede:
· la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutui;
· la sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “”immobiliare”” ovvero “”mobiliare””;
· l`allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.
Le condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere la sospensione del debito sono:
· le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
· il pagamento può essere sospeso per una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d`anno;
· il rimborso delle rate sospese avviene al termine del periodo di ammortamento – che dunque viene allungato per un periodo pari a quello della sospensione – con lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità;
· durante il periodo di sospensione la quota interessi viene corrisposta alle scadenze originarie;
· nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l`esercizio dell`opzione di riscatto;
· in presenza di garanzie saranno adottate, se necessarie, le azioni utili all`attuazione dell`Avviso.
è bene sottolineare che le operazioni descritte non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l`applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
Inoltre, non sono applicabili commissioni e spese di istruttoria e l`impresa è tenuta solo a rimborsare eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l`operazione, di cui dovrà essere fornita adeguata evidenza.
Un aspetto importante da segnalare è che le operazioni vengono effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive.
Possono beneficiare delle misure:
· le piccole e medie imprese, ovvero aziende con meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore o uguale a 50 milioni di euro, con una situazione economica e finanziaria che possa garantire la continuità aziendale, ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee;
· in particolare, le imprese “”in bonis”” alla data del 30 settembre 2008 e che, al momento della richiesta di una delle operazioni previste, non abbiano posizioni classificate come “”ristrutturate”” o “”in sofferenza”” o procedure esecutive in corso.
L`iter di approvazione delle domande di sospensione prevede che le banche deliberino sull`ammissibilità della sospensione dopo aver valutato la capacità dell`impresa di assicurare la continuità aziendale.
Unico impegno delle imprese sarà quello di comunicare le eventuali informazioni richieste dalla banca, che sarà tenuta a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni richieste.
Una sorta di automatismo è stato introdotto per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate “”in bonis”” e che non hanno ritardati pagamenti: per queste imprese la richiesta si intende ammessa salvo esplicito e motivato rifiuto da parte della banca che ha aderito all`Avviso.
Un aspetto molto interessante dell`Avviso riguarda il sostegno alla patrimonializzazione delle imprese.
Per le aziende che realizzano aumenti di capitale sono stati previsti meccanismi di sostegno: le banche si impegnano, infatti, a definire appositi finanziamenti per importi almeno pari ad un multiplo dell`aumento di capitale effettivamente versato dai soci.
L`Avviso è entrato in vigore il 3 agosto 2009 ed è valido per le operazioni quali quelle descritte o con caratteristiche migliorative per il cliente della banca.
Le banche che comunicano all`ABI di aderire all`Avviso si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall`adesione.
Le imprese interessate potranno presentare la domanda di attivazione delle operazioni descritte fino al 30 giugno 2010.
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