Si è svolta il 23 settembre scorso l`audizione informale dell`ANCE presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati sui contenuti dei disegni di legge recanti la disciplina dell`attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (DDL 60/C ed abbinati).
Il Direttore Generale, arch. Gaetano Fontana, che ha guidato la delegazione associativa ha evidenziato che si è assistito negli ultimi anni al fenomeno della creazione di numerose nuove imprese/ditte molte delle quali risultano iscritte alla CCIA mentre un numero forse anche doppio opera nella totale illegalità (evasione fiscale, sicurezza sul lavoro ecc.).
Oggi è necessario contrastare qualsiasi forma di abusivismo, garantire gli utenti/consumatori sulla capacità professionale delle imprese di costruzione e procedere, con urgenza, alla individuazione di una serie di criteri di selezione.
Non si tratta solo di qualificare coloro che effettuano un`attività quanto piuttosto di regolamentare l`accesso alla professione di costruttore edile.
Regolamentazione che costituisce il primo passo verso la successiva qualificazione che può avvenire attraverso il ricorso a specifiche norme di legge ovvero altri sistemi anche di tipo volontaristico quali la certificazione ISO, l`adesione a marchi di qualità, l`attestazione SOA ecc. .
Considerato l`elevato numero delle imprese edili oggi esistenti, a fronte delle quali non esiste alcuna certezza sull`idoneità operativa è necessario individuare un sistema di regole e, conseguentemente di controlli, per far si che nel settore delle costruzioni operino soggetti professionalmente idonei.
Il Direttore Generale ha, quindi, sottolineato gli obiettivi che secondo l`ANCE andrebbero perseguiti e, in particolare:
– la par condicio e cioè visto che l`attività è quella di costruttore o meglio di operatore dell`edilizia tutti coloro che sono interessati ad esercitarla debbono soggiacere alle medesime regole senza corsie preferenziali;
– l`applicazione delle regole per l`accesso alla professione a tutti coloro che operano nel settore delle costruzioni sia in proprio sia quali appaltatori di persone fisiche/giuridiche;
– la presenza nell`organico delle imprese di nuova formazione di un soggetto in possesso di determinate conoscenze tecnico-amministrative tali da assicurare la capacità di gestire l`attività delle imprese quantomeno dal punto di vista del rispetto delle regole previste dal nostro ordinamento.
Tutte queste conoscenze, debbono fare capo al legale rappresentante o ad un dipendente dell`impresa e ciò per evitare che un unico responsabile tecnico, scelto tra liberi professionisti, possa esercitare le sue funzioni per più imprese svilendo così ruolo e funzione.
Il responsabile tecnico dovrà essere in possesso di requisiti morali ineccepibili nonchè di conoscenze tecniche maturate attraverso la frequenza ad appositi corsi differenziati in funzione della formazione scolastica e professionale, nonchè un esame finale;
– la sicurezza dei lavoratori e dell`attività edile attraverso la presenza nell`impresa, sin dall`atto della sua formazione, di un soggetto in grado di rispondere alla qualifica di responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi della vigente normativa;
– la disponibilità delle attrezzature necessarie all`esercizio dell`attività nella fase iniziale;
– l`aspetto sanzionatorio che non può riguardare solo l`impresa, ma che per essere realmente efficace deve coinvolgere anche il committente e il direttore dei lavori nonchè portare all`immediata sospensione dei lavori qualora si sia in presenza di un soggetto non in regola.
L`Arch. Fontana ha, inoltre, evidenziato alcuni elementi indispensabili che il sistema di accesso alla professione dovrebbe prevedere nonchè gli aspetti del rapporto pubblico/privato che inducono a non utilizzare in modo automatico i meccanismi previsti per il settore dei lavori pubblici ma a ricercare e stabilire regole diverse per l`accesso alla professione di costruttore tali da essere “sopportate”” e rispettate da tutti coloro che intendono operare in edilizia.
Si veda precedente del 22 settembre 2009.
Si allega il Documento con la posizione dell`ANCE consegnato agli atti della Commissione.