Il Ministero del Lavoro ha modificato le indicazioni comunicate con la una precedente nota ministeriale in cui veniva specificato che il rateo di TFR maturato nei dodici mesi precedenti il regime di solidarietà, essendo un elemento costante della retribuzione, dovesse essere ricompreso ai fini del calcolo del contributo di solidarietà.
Con l’allegata nota n. 16582/09, il Ministero del Lavoro ha modificato le indicazioni comunicate con la nota ministeriale n. 11025/09, già oggetto della comunicazione Ance del 5 agosto 2009, in cui veniva specificato che il rateo di TFR maturato nei dodici mesi precedenti il regime di solidarietà, essendo un elemento costante della retribuzione, dovesse essere ricompreso ai fini del calcolo del contributo di solidarietà.
A modifica di quanto precedentemente indicato, il Ministero, richiamando il disposto dell’art. 5, co. 5 della L. n. 236/93 che stabilisce che “il contributo di solidarietà non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali”, ha precisato che “solo ai fini pensionistici si dovrà tenere conto, per il periodo di riduzione di orario, dell’intera retribuzione di riferimento”.
In virtù di quanto sopra, pertanto, viene chiarito che la base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo integrativo deve comprendere esclusivamente le voci caratterizzate dall’immediatezza della fruizione da parte del lavoratore e quindi non può rientrarvi anche il rateo di TFR che, pur essendo caratterizzato dalla stabilità dell’erogazione, costituisce elemento differito.
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