CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”” (DDL 2766/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali, identico a quello trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 38/2009 e 42/2009.
Il provvedimento, modificando il D.Lgs. 300/99, prevede l`istituzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del Ministero della Salute che il decreto legge 85/08, convertito dalla L. 121/08 (recante disposizioni per l`adeguamento delle strutture di Governo) aveva unificato con l`istituzione di un unico Dicastero (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali).
In relazione a tele modifica il disegno di legge dispone che il numero dei Ministeri è pari a tredici e il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatre e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell`articolo 51 della Costituzione.
Dispone, inoltre, il trasferimento al Ministero della Salute delle funzioni di cui al Capo X-bis, artt. Da 47/bis a 47/quater del D.Lgs. 300/99 già attribuite al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali tra cui:
– la programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell`Economia e delle Finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali;
– l`organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell`Economia e delle Finanze per tutti i profili di carattere finanziario;
– il monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento (come previsto in corso d`esame).
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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DDL su “Legge di contabilità e finanza pubblica”” (DDL 2555/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo trasmesso dalla Commissione Bilancio.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 2
Viene riformulata la norma sulla Delega al Governo per l`adeguamento dei sistemi contabili nella parte in cui apporta modifiche alla Legge 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell`articolo 119 della Costituzione). In particolare, si prevede che il Governo è tenuto ad adottare entro dodici mesi (anzichè ventiquattro) dalla data di entrata in vigore della medesima legge almeno uno dei decreti legislativi previsti dall`art. 2 della Legge 42/2009, aventi ad oggetto l`attuazione dell`articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l`autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni. Un decreto legislativo, da adottare entro il suddetto termine, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla Legge 42/2009. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, con l`indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la partecipazione degli enti territoriali.
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Emendamento della Commissione
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Articolo 6
Viene integrata la norma relativa all`accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi.
Al riguardo, è previsto, in particolare, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla loro adozione.
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Emendamento a firma di Parlamentari
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Articolo 15 soppressione commi
Vengono soppressi i commi 3 e 4 inseriti dalla Commissione recanti disposizioni speciali e transitorie relative al monitoraggio dei conti pubblici.
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Emendamento della Commissione
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Articolo 40
Viene riformulato uno dei criteri direttivi sulla base dei quali devono essere adottati i decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare per la revisione della struttura del bilancio dello Stato. In particolare, è prevista la revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:
1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;
2) l`affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello (escludendo la necessità di indicare la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello).
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Emendamento della Commissione
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Articolo 42
Viene modificata la norma contenente la Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa. In particolare, è stabilito che, al fine di consentire il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi. A tal fine, il Ministro dell`Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari regolata da apposito decreto ministeriale d`intesa con le amministrazioni coinvolte.
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Emendamento della Commissione
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 22/2009, 26/2009 e 42/2009.
Nel testo, in particolare, viene previsto che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell`armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e ne condividono le conseguenti responsabilità.
A tal fine viene delegato il Governo ad adottare, entro un anno dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto di specifici criteri direttivi, per l`armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle Regioni e degli Enti locali e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi suddetti sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
Vengono, inoltre, previsti, quali strumenti della programmazione degli obiettivi di finanza pubblica:
– la relazione sull`economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;
– lo Schema (precisazione inserita in corso d`esame) di Decisione di finanza pubblica (che sostituisce il Documento di programmazione economico-finanziaria – DPEF) da presentare alle Camere entro il 15 settembre;
– il disegno di legge di stabilità (già legge finanziaria), da presentare alle Camere entro il 15 ottobre, corredato di una Nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;
– il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre;
– i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica , da presentare alle Camere entro il mese di febbraio;
– l`aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell`Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;
– gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
La decisione di finanza pubblica, in particolare, contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazione centrale, all`amministrazione locale e agli enti di previdenza ed assistenza sociale ed aggiorna, altresì, le previsioni per l`anno in corso.
Entro il 15 luglio il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all`articolo 5 della Legge 42/2009, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici indicati dal provvedimento. Entro il medesimo termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è, altresì, trasmesso il parere di cui sopra (come precisato in corso d`esame).
La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica, che contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dalla decisione di finanza pubblica sopra menzionata. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.
Nello specifico, la legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. La legge suddetta contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale nonchè interventi di natura localistica o micro settoriale (norma modificata in corso d`esame) e non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale, ovvero organizzatorio.
Nel testo vengono, altresì, individuati i contenuti propri della legge stessa e viene precisato che, relativamente alla spesa, le disposizioni normative del disegno di legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione ed indicano il programma a cui si riferiscono (missioni e programmi costituiscono ripartizioni della spesa dello Stato).
Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonchè per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell`economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell`economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata e il CNIPA, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonchè tutte le informazioni necessarie all`attuazione del provvedimento. Con apposita intesa in conferenza per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso alla banca dati degli enti territoriali. Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale della suddetta banca dati.
Sulla copertura finanziaria delle leggi, viene disposto che, in attuazione dell`articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia – che deve essere automatica ed effettiva ed indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria – per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata attraverso specifiche modalità appositamente elencate.
Viene precisato, inoltre, che, fermo restando quanto previsto per le leggi di delega, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell`Economia e delle Finanze sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonchè delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell`onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla stessa è allegato altresì un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell`indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Le Commissioni parlamentari possono richiedere al Governo la relazione tecnica per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri dagli stessi recati.
In merito al bilancio dello Stato, viene previsto che la gestione finanziaria statale si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa. L`unità temporale della gestione è l`anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nella decisione di finanza pubblica.
Vengono, altresì, previste norme sulla classificazione delle entrate e delle spese dello Stato. Al riguardo, le spese dello Stato sono ripartite in:
– missioni, che individuano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica;
– programmi, ai fini dell`approvazione parlamentare. I programmi sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per onere del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;
– capitoli, secondo l`oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.
Vengono, inoltre, istituiti, nello stato di previsione del Ministero dell`Economia, il fondo di riserva per le spese obbligatorie, il fondo di riserva per le spese impreviste, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, nonchè fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale.
Riguardo a questi ultimi, nello specifico, viene disposto che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell`Economia e delle Finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Il trasferimento di somme dai fondi suddetti e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, da registrarsi alla Corte dei Conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Con altra norma viene disposto, tra l`altro, che il Ministro dell`Economia e delle Finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell`esercizio scaduto il 31 dicembre dell`anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato da apposita nota preliminare.
Al rendiconto suddetto è, inoltre, allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al consuntivo si compone di due sezioni, una contenente il rapporto sui risultati, l`altra concernente l`illustrazione, con riferimento ai programmi, dei risultati finanziari e dei principali fatti della gestione, con la motivazione degli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale.
Nel testo viene, altresì, prevista, ferme restando le disposizioni sull`armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, la delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato.
Al riguardo, l`Esecutivo viene delegato ad adottare, entro due anni dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
Tra i criteri direttivi vengono previsti, in particolare:
– l`introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio;
– l`introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di decisione di finanza pubblica e adottati con la successiva legge di bilancio, dovranno essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
– l`accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;
– il riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d`anno.
Sono altresì previsti una serie di ulteriori criteri introdotti dall`emendamento di cui sopra.
Viene, inoltre, definito, in relazione alla programmazione dei flussi di cassa, il saldo di cassa del settore statale quale risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Il saldo esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.
Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori. Con decreto del Ministero dell`Economia e Finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi suddetti e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.
Altre disposizioni riguardano la delega al Governo ad adottare, entro un anno dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell`attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui al D.Lgs 286/99 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell`attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell`articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), secondo specifici criteri direttivi.
Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro tre anni dall`entrata in vigore della legge (termine modificato in corso d`esame), un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.
Il disegno di legge torna ora all`esame del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009 recante “Disposizioni urgenti per l`attuazione di obblighi comunitari e per l`esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”” (DDL 2897/C).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 42/2009 e 43/2009.
Nel testo, in particolare, viene rivista la disciplina contenuta nell`art.34, comma 2, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici di servizi, appalti e forniture) identico all`art.10, comma 1-bis della legge 109/94 che la Corte di giustizia CE ha dichiarato illegittimo laddove vieta in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento.
Al riguardo, la Corte ha evidenziato che non si può impedire, a priori, una disciplina nazionale delle cause di esclusione dalle gare di appalto più severa di quella comunitaria, la quale prevede le cause di esclusione come facoltative. Pertanto, non è senz`altro illegittima la disciplina italiana, che prevede cause di esclusione obbligatorie, tuttavia la maggiore severità della disciplina nazionale, da un lato deve trovare giustificazione nell`esigenza di unamigliore tutela della concorrenza, della trasparenza e della par condicio, dall`altro incontra un limite nel principio di proporzionalità. Applicando tali coordinate alla disciplina nazionale in tema di controllo di imprese e gare di appalto, la C. giust. CE ha rilevato che la legislazione italiana prevede una esclusione “automatica””, in quanto il solo fatto che vi sia una situazione di controllo preclude la partecipazione alla medesima gara e obbliga la stazione appaltante a dichiarare l`esclusione: tale automatismo, secondo la Corte, implica una presunzione assoluta di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara ed ostacola la libera concorrenza nel mercato comunitario contrastando con il principio di proporzionalità.
Ad avviso della Corte la disciplina è illegittima perchè non lascia a tali imprese la possibilità di dimostrare che, nel loro caso, non sussistono reali rischi di insorgenza di pratiche atte a minacciare la trasparenza e a falsare la concorrenza tra gli offerenti.
Poichè la situazione di controllo che influisce sulle offerte costituisce una causa di esclusione la stessa viene inserita nell`art.38 del D.Lgs 163 ed espunta dall`art.34, comma 2, che risulta abrogato.
Viene, pertanto, previsto che la situazione di controllo formale o sostanziale è causa di esclusione se la stazione appaltante accerti che il rapporto di controllo abbia influenzato la formulazione delle offerte e sia pertanto idoneo a determinare una turbativa della gara.
Deve, invece, ritenersi consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo, laddove il rapporto di controllo sia ininfluente in ordine alla formulazione delle offerte e non determini turbativa della gara.
In ordine al profilo probatorio, i bandi e gli inviti potranno esigere dai concorrenti di dichiarare, alternativamente:
– di non essere in nessuna situazione di controllo formale con altri concorrenti alla medesima gara;
– di dichiarare la situazione di controllo formale con altri concorrenti alla medesima gara, indicando tutti gli elementi, alla luce del concreto assetto dei rapporti societari, atti a dimostrare che il rapporto di controllo è ininfluente al fine della formulazione dell`offerta.
Spetterà alla stazione appaltante valutare gli elementi forniti e verificare se il rapporto di controllo ha o meno influito sulla formulazione delle offerte.
La verifica e l`eventuale esclusione sono disposte dopo l`apertura delle buste contenenti l`offerta economica.
Mentre i requisiti di carattere generale vengono verificati dopo l`aggiudicazione definitiva (v. art. 11, co. 8, suddetto codice), si deve anticipare la verifica della situazione di controllo al momento dell`apertura delle buste contenenti le offerte, per scongiurare che le offerte imputabili al medesimo centro decisionale turbino la gara.
Viene, inoltre, modificato l`articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 di coordinamento del testo normativo in conseguenza delle modifiche introdotte dalle disposizioni dell`articolo in esame.
Le disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui alla data di entrata in vigore del decreto non sono stati ancora inviati gli inviti.
Con altra disposizione si interviene sulla disciplina contenuta nell`art.23-bis del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di adeguarla agli obblighi comunitari.
Nello specifico viene previsto che la nuova disciplina non si applica, oltre che alla distribuzione del gas, alle concessioni di distribuzione di energia elettrica ed ai servizi di trasporto di interesse regionale regolati da una specifica normativa di settore (D.Lgs. 422/97). Con una norma introdotta in corso di esame, è stabilito che tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico di cui all`art. 23-bis sopra citato, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 152/2006, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.
La novella normativa stabilisce che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
– a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
– a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l`attribuzione di specifici (come precisato in corso di esame) compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui sopra, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l`affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall`ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall`ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house””e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell`attività svolta dalla stessa con l`ente o gli enti pubblici che la controllano.
In questi casi l`ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un`analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all`Autorità garante della concorrenza e del mercato per l`espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole””.
L`Autorità garante della concorrenza e del mercato individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell`espressione del parere.
Viene, altresì, dettato un regime transitorio per gli affidamenti non conformi al dettato normativo sopra delineato. In particolare:
– le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house”” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell`ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. In corso di esame è stato precisato che esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità previste per le società a partecipazione mista pubblica e privata;
– le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sopra stabiliti, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l`attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell`ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
– le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sopra definiti (economicità, chiarezza, trasparenza, ecc.), le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l`attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
– gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell`articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 31 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; se questa condizione non si verifica, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell`ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015 (quote e termini modificati in corso d`esame);
– le gestioni affidate che non rientrano nei casi sopra considerati cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell`ente affidante.
Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell`Unione europea, che, in Italia o all`estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero direttamente a società miste pubblico – private, nonchè i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall`attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti (periodo modificato in corso di esame).
Tra le altre disposizioni contenute nel testo si segnalano quelle relative a:
– misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell`ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell`ambiente e alla riduzione delle emissioni;
– modifiche al DPR 633/1972 in materia di IVA per i soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia (art.11 – Procedura d`infrazione n.2003/4648 – sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08);
– ;modifiche all`a rt.37 del D.Lgs. 188/03 sull`attuazione della Direttiva 2001/12/CE, della Direttiva 2001/13/CE e della Direttiva 2001/14/CE in materia finanziaria. (Procedura d`infrazione 2008/2097);
– eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate) (Procedura d`infrazione n.2008/4524);
– recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico – decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n.2003/193/CE.
Il decreto legge, che scade il 24 novembre 2009, passa ora all`esame dell`Aula.