Si pubblica in Allegato il Bollettino Regionale con l`elenco aggiornato al 16 dicembre 2009 di tutti i provvedimenti normativi di maggiore interesse per il settore delle costruzioni.
Tra i provvedimenti inseriti quelli di maggior rilevo sono i seguenti:
Emilia Romagna (LR n.23 del 30/11/2009 “ Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della LR 20/2000 e norme transitorie in merito alla LR 19/2008 (Norme per la riduzione del rischio sismico)“ – BUR n. 162 suppl. del 15/10/2009)
La legge regionale n. 20/2000 (Disciplina generale sulla tutela e l`uso del territorio) viene integrata con il nuovo Titolo III bis intitolato “Tutela e valorizzazione del paesaggio”” allo scopo di perseguire l`obiettivo primario di tutela del paesaggio regionale con i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica.
In particolare la politica per il paesaggio è attuata attraverso il piano paesaggistico regionale (PTPR) che definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio. A tal fin il Piano individua le zone e gli elementi territoriali meritevoli di tutela in quanto costituiscono gli aspetti e i riferimenti strutturanti del territorio, individua per ciascun ambito obiettivi di qualità paesaggistica, definisce i criteri per l`apposizione e la verifica dei vincoli paesaggistici, individua le aree del territorio regionale non idonee alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti tecnologici di produzione e trasporto di energia.
Le disposizioni del PTPR non sono derogabili da parte di piani programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico e sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Per quanto riguarda le funzioni di Province e Comuni in materia paesaggistica l`art. 40-nonies stabilisce che il piano territoriale provinciale deve attuare i contenuti e le disposizioni del PTPR specificandoli e integrandoli in riferimento alle caratteristiche paesaggistiche e culturali del territorio provinciale.
I Comuni attraverso il PSC provvedono anch`essi a dare attuazione al PTPR perseguendo gli obiettivi di qualità paesaggistica da questo individuati.
Vengono poi delegate ai comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146 e 147 (autorizzazione paesaggistica) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonchè le funzioni attinenti alla valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere edilizie, da svolgersi nell`ambito dei procedimenti di sanatoria ordinaria e speciale.
Ai fini dell`esercizio della funzione di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica l`art. 40-duodecies prevede poi l`istituzione della Commissione regionale per il paesaggio.
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Toscana (LR n. 71 del 23/11/2009 “Modifiche alla LR n. 39/2005 Disposizioni in materia di energia”” – BUR n. 50 del 27/11/2009)
Viene modificata, in molte delle sue parti, la LR 39/2005 concernente la disciplina dell`efficienza energetica in edilizia al fine di uniformarla al contesto legislativo nazionale oggetto di recente modifica.
In particolare, viene introdotto un nuovo sistema regionale di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, o soggetti ad interventi di ristrutturazione, con conseguente ridefinizione anche delle competenze della Regione e degli enti locali, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dell`amministrazione.
I Comuni ad esempio sono tenuti ad adottare negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l`efficienza energetica.
Il nuovo articolo 23-bis introduce l`attestato di certificazione energetica. Ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, nonchè ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a 1000 metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l`intera struttura, deve essere dotato di un attestato di certificazione energetica, redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell`articolo 6 del D.Lgs. 192/2005. Si prevede l`inefficacia del certificato di abitabilità qualora non sia presentato l`attestato di certificazione energetica.
Inoltre, fatti salvi specifici casi di esclusione, nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione di ogni unità immobiliare di nuova edificazione oppure già esistente, l`unità immobiliare deve essere dotata di attestato di certificazione energetica. Gli estremi identificativi dell`attestato sono richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o contratto di locazione. Se l`unità immobiliare non ha l`attestato di certificazione energetica si dà luogo all`automatica classificazione dell`unità immobiliare nella classe energetica più bassa. L`attestato ha validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell`edificio.
Le funzioni di vigilanza e controllo delle certificazioni energetiche, rilasciate dai professionisti competenti, sono attribuite ai comuni, i quali hanno la competenza ad applicare le relative sanzioni.
Al fine di dare compiuta attuazione al nuovo dettato normativo, l`articolo 23-sexies rinvia all“emanazione, entro 90 giorni dall`entrata in vigore della LR 71/2009, di uno o più regolamenti della Giunta regionale per la definizione analitica di alcune fattispecie.
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Lombardia (DGR n.8/10622 del 25/11/2009 “Linee guida per l`autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili . Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti”” – 1° S.S. al BUR n. 48 1/12/2009
Le linee guida sono state emanate in attuazione dell`art. 29, comma 1, lettera b) della LR 26/2003 al fine di unificare nel territorio regionale le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili:
1.impianti eolici
2.impianti solari fotovoltaici
3.impianti a biomassa
4.impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas
Tali linee guida indicano le modalità organizzative e le procedure per l`esercizio delle funzioni amministrative connesse al rilascio dell`Autorizzazione Unica che la L.R. 26/2003 ha conferito, nel territorio regionale, alle amministrazioni provinciali. Nel documento sono altresì individuate le tipologie di impianto che il predetto D.Lgs. 387/2003 sottopone a Denuncia di Inizio Attività (DIA).
Sono individuati gli impianti di cui all`art. 11, comma 3 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all`efficienza degli usi finali dell`energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEe”” per la cui installazione risulta sufficiente una preventiva comunicazione al Comune senza l`obbligo di acquisire preventivamente alcun assenso ovvero atto autorizzativo espresso o silenzio assenso.
In Allegato: il Bollettino delle Leggi Regionali 2009 aggiornato al 16/12/2009