Con la sentenza n. 11068 dell`11 novembre 2009, il Tar Lazio, accogliendo il ricorso presentato da un`impresa nei confronti dell`Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici, ha dichiarato l`annullamento della relativa annotazione nel Casellario informatico.
Alla base della vicenda, vi è l`intervenuta revoca dell`aggiudicazione provvisoria di una gara d`appalto per l`omessa dichiarazione delle condanne penali riportate dall`amministratore e dal legale rappresentante della società ricorrente. In seguito a ciò, la stazione appaltante aveva provveduto a segnalare all`Autorità l`esclusione per false dichiarazioni, cui seguiva l`iscrizione dell`impresa partecipante nel Casellario informatico.
Al fine di ottenere l`annullamento di tale iscrizione, la società ricorreva al Tar, adducendo come motivo del ricorso la violazione dell`articolo 38 comma 1 lett c) del Codice dei Contratti Pubblici il quale, come noto, contiene nella sua ultima parte una clausola di salvezza degli artt. 178 e 445 II comma c.p.p., riguardanti, rispettivamente, la riabilitazione e l`estinzione del reato in caso di patteggiamento.
Il tribunale, con la sentenza in esame, ha accolto le ragioni della ricorrente, precisando i seguenti principi:
– secondo quanto affermato dalla stessa Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n.1 del 2008, nel caso in cui detta Autorità sia portata a conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante e dell`eventuale dichiarazione non veritiera resa dall`operatore economico, l`Autorità medesima “procede alla puntuale e completa annotazione dei relativi contenuti nel Casellario informatico, salvo il caso che consti l`inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l`inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante“. Tale ultima proposizione è idonea a radicare un potere valutativo che impone l`analisi delle eventuali esimenti addotte dall`impresa al fine di escludere la propria responsabilità per dichiarazioni non veritiere;
– a tal fine, l`Autorità effettua una valutazione in ordine alla sussistenza dell`elemento soggettivo delle “false dichiarazioni”” rese dall`impresa partecipante alla gara, procedendo all`instaurazione di un procedimento in contraddittorio con l`impresa per garantire alle stessa la possibilità di presentare eventuali controdeduzioni e volto pertanto all`accertamento di un eventuale mendacio, anche sotto il profilo dell`elemento soggettivo (valutazione questa particolarmente necessaria, nella specie, tenuto conto della natura dei reati e della completa perdita di “effetti”” degli stessi).
In sostanza, sulla base di tali principi, il Tar Lazio ha ritenuto non sussistente la fattispecie di false dichiarazioni, in quanto le condanne subite dal legale rappresentante della società si erano estinte ai sensi dell`art . 445 secondo comma del codice penale mentre, quanto alla condanna subita dall`amministratore delegato, essa riguardava un reato la cui condotta è stata depenalizzata successivamente al decreto penale di condanna; pertanto, viene affermato che , seppure sia lecita e configurabile una maggior severità di richieste vagliabili in sede di aggiudicazione, ciò non comporta il venir meno di un potere valutativo dell`AVCP riguardo alla sussistenza delle false dichiarazioni.
La sentenza in epigrafe ha il pregio di sottolineare l`obbligo in capo all`Autorità di valutare con apposito procedimento i fatti posti a fondamento delle segnalazioni che essa riceve, sia di garantire alle imprese la tutela del contradditorio in tale procedimento: in questo modo, viene assicurata alle medesime il diritto di difesa a fronte di un atto pregiudizievole quale l`iscrizione al Casellario Informatico.