In relazione all`avvio dell`iter parlamentare del decreto legge n. 195/09 recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l`avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile””, all`attenzione, in prima lettura, della Commissione Territorio e Ambiente del Senato, l`Ance ha rappresentato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni in merito alla norma del testo con cui si prevede la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell`art. 5, comma 1, della L.225/92 e di grande evento di cui all`art.5-bis, comma 5, del DL 343/2001, convertito dalla L.401/2001.
Al riguardo, l`Associazione ha rilevato come la disposizione presenti profili di dubbia legittimità, in quanto privando di efficacia le convenzioni arbitrali inserite nei contratti non garantisce il rispetto della volontà manifestata dalle parti di deferire ad arbitri la risoluzione delle controversie tra loro insorte, con pregiudizio della libertà di autonomia contrattuale, in contrasto con l`articolo 41 della Costituzione.
La preclusione generalizzata di ricorso all`arbitrato per tutti i contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi a dichiarazioni di stato di emergenza e di grande evento non fornisce, inoltre, garanzia di una concreta valutazione in merito al conseguimento della finalità del risparmio di spesa perseguita dalla norma.
L`Ance ha, inoltre, evidenziato che la nullità delle clausole compromissorie inserite nella fattispecie di contratti sopra menzionati, riguarderebbe le sole controversie afferenti la materia dei lavori e non anche quelle derivanti da contratti di servizi e forniture, con evidente disparità di trattamento e conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all`articolo 3 della Costituzione.
In relazione ai diversi profili d`illegittimità posti dalla norma, l`Associazione ha, quindi, evidenziato l`opportunità di un suo stralcio dal contesto del provvedimento d`urgenza.
L’Ance ha, altresì, rilevato l’opportunità di avviare una approfondita riflessione sulla norma che prevede l’istituzione della Società protezione civile SpA al fine di valutarne gli effetti sull’ordinamento vigente.
Quanto sopra ha trovato attento ascolto e sarà oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.