• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • L’Odg, gli esiti e gli atti delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 10 luglio 2025
            11 Luglio 2025
          • Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 7 luglio all’11 luglio 2025
            11 Luglio 2025
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

DDL di Delega al Governo in materia di lavori usuranti (DDL 1441 quater -B/C) - DDL su disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (DDL 2966/C)

Archivio

Sintesi parlamentare n. 4 della settimana dal 18 gennaio al 22 gennaio 2010

18 Gennaio 2010
Categories
  • Archivio
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l`impiego, di incentivi all`occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”” (DDL 1441 quater -B/C).
La Commissione Lavoro ha approvato, in sede referente, in terza lettura, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 2, comma 1
Ai criteri direttivi previsti nella norma di delega al Governo per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero della Salute viene aggiunta l`organizzazione del Casellario Centrale Infortuni, da attuarsi in base ai principi, già previsti nella norma, di snellimento, razionalizzazione e contenimento costi.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 25
Viene soppressa la norma sul riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro, con cui si prevedeva l`applicazione delle disposizioni sul trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternitàe di congedo parentale (artt.25 e 35 del D.Lgs 151/2001) esclusivamente alle domande di accesso ai relativi benefici presentate in costanza di rapporto di lavoro.
Emendamenti a firma del Relatore e di parlamentari
Articolo 33, comma 9
In relazione alle norme con cui si prevede che nelle controversie in materia di lavoro di cui all`articolo 409 c.p.c., le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie che rinviano alle modalità di espletamento dell`arbitrato, ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi, viene disposto che, trascorsi 12 mesi dall`entrata in vigore della legge, in assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione delle stesse (in precedenza era prevista, trascorsi 18 mesi ed in mancanza degli accordi, la piena operatività delle norme).
Emendamento del Relatore
Articolo 34, comma 4
Viene disposta l`applicazione delle norme in materia di licenziamento di cui all`art.6 della L.604/66, come modificate dal testo:
– alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell`art.2112 del Codice civile con termine decorrente dalla data di trasferimento;
– in ogni altro caso, compresa l`ipotesi di somministrazione irregolare di cui all`art.27 del D.Lgs 276/2003 (sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), in cui si chieda la costituzione o l`accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto di verso dal titolare del contratto.
Emendamento del Relatore
Articolo 48, comma 1
Viene modificata la norma con cui sono prorogati i termini previsti dalla L.247/07 (di attuazione del Protocollo sul welfare) per la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a: riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito; riordinare la normativa in materia di servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato; riordinare la normativa in materia di occupazione femminile.
Al riguardo, per l`attuazione della delega viene stabilito il termine di 24 mesi, anzichè 36, dall`entrata in vigore del provvedimento (la legge 247/07 prevedeva originariamente un termine di 12 mesi).
Emendamento del Relatore
Artico lo 50, comma 3
Vengono previste ulteriori modifiche all`art.6 del D.Lgs 276/03 (sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), relativo ai regimi particolari di autorizzazione a svolgere attività di intermediazione.
Al riguardo, viene disposto che le università e le fondazioni universitarie autorizzate a svolgere attività di intermediazione oltre a svolgere la stessa senza finalità di lucro, devono conferire alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per l`Istruzione, Università e Ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche sui siti internet dell`Ateneo per i dodici mesi successivi alla laurea. Resta fermo l`obbligo di invio alla borsa continua nazionale del lavoro di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro.
Emendamento a firma del Relatore
Articolo 50, comma 4
Viene soppressa la norma che introduceva alcune modifiche all`articolo 8 del D.Lgs 276/03 (sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), sull`ambito di diffusione dei dati relativi all`incontro domanda-offerta di lavoro.
Emendamenti a firma del Relatore e di parlamentari
Articolo 50, comma sostitutivo
Viene introdotta una norma di modifica dell`art.53, comma 2, del D.Lgs 276/03 (sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), in materia di apprendistato.
Al riguardo viene previsto che l`obbligo di istruzione, di cui all`art.1, comma 622, della L.296/2006 si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l`espletamento del diritto-dovere d`istruzione e formazione.
Emendamenti a firma del Relatore e di parlamentari
Articolo 50, comma 9
Viene soppressa la disposizione con cui si abrogava la norma sull`abolizione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui all`art.1, comma 46, della L.247/2007 (sull`attuazione del Protocollo del welfare).
La disposizione abrogativa è stata già inserita nella L.191/09 (finanziaria 2010).
Emendamenti a firma del Relatore e di parlamentari
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 41/2008, 45/2008, 45/2009 e 46/2009.
Il testo prevede, in particolare, la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi, anzichè sei come originariamente previsto, dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, per la revisione della disciplina dei lavori usuranti, al fine di regolare la concessione, ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, del diritto, su domanda, al pensionamento anticipato, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
I principi e criteri direttivi di cui all`art.1, comma 3, della L.247/2007, sull’attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare, nel cui rispetto il Governo è delegato ad adottare la revisione della disciplina suddetta, sono integrati da una clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità, in ragione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda (come modificato in corso d`esame), nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora, nell`ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.
Con altra norma viene delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero della Salute. Tra i criteri direttivi ai quali si deve attenere la delega è prevista la semplificazione e lo snellimento dell`organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell`attività amministrativa e all`organizzazione rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, il riordino delle competenze dell`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell`Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa.
Vengono dettate misure contro il lavoro sommerso con la modifica dell`art.3 del DL 12/02, convertito dalla L. 73/02 sulle “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all`estero e di lavoro irregolare””. In particolare, viene previsto che, ferma restando l`applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l`impiego dei lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) si applica, altresì, la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L`importo della sanzione è fissato da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L`importo delle sanzioni civili connesse all`evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50%.
Le sanzioni non trovano applicazione qualora dall`effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo si evidenzi, comunque, la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
All`irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell`art.23 della L.689/81.
In materia di orario di lavoro, vengono, inoltre, apportate modifiche all`art. 41 del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08.
In particolare, viene sostituito il comma 3, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03, sulle sanzioni e viene previsto che la violazione delle disposizioni di cui all`art. 4, comma 2, sulla durata massima dell`orario di lavoro e all`art. 9, comma 1, sui riposi settimanali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1000 a 5000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. La violazione dell`art. 10, comma 1, sulle ferie annuali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni la sanzione amministrativa va da 400 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Viene, altresì, sostituito il comma 4, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03 e viene previsto che la violazione delle disposizioni previste dall`art. 7, comma 1, sul riposo giornaliero, è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 900 a 1500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Con altra norma viene delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. Tra i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell`esercizio della delega viene prevista la ridefinizione dei presupposti oggettivi e dei requisiti soggettivi nonchè la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui sopra, al fine di garantire l`applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina e la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone gravemente handicappate, ai sensi della L. 104/92, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
Altre modifiche attengono la disciplina sui permessi per portatori di handicap, di cui all`art.33 della legge 104/92.
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Ferma restando la verifica dei presupposti per l`accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore decade dai diritti previsti dalla norma, qualora il datore di lavoro o l`INPS accerti l`insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Modificata, altresì, la norma di cui all`art.42 del D.Lgs. 151/01 per cui il diritto di fruire dei predetti permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
Riguardo alle assenze per malattia nel settore pubblico e privato, viene previsto che al fine di assicurare un quadro completo, nonchè un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all`art. 55-septies (sui controlli sulle assenze per malattia) del D.Lgs 165/2001, sulle “Norme generali sull`ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche””.
Con apposite norme di modifica degli articoli 410 (tentativo obbligatorio di conciliazione) e 411 (processo verbale di conciliazione) del Codice di procedura civile viene rivista la disciplina del tentativo di conciliazione in materia di lavoro. Al riguardo, viene previsto che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall`art. 409 del Codice, sulle controversie individuali di lavoro, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all`art. 413 del Codice stesso.
La Commissione suddetta, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro, è composta dal Direttore dell`Ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Se la conciliazione esperita ai sensi dell`articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Se non si raggiunge l`accordo tra le parti la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Viene, altresì, precisato che se il tentativo di conciliazione è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all`art. 410 suddetto. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l`autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Con altra norma viene previsto che il tentativo di conciliazione da espletarsi previamente al ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro, presso la commissione che ha adottato l`atto di certificazione, previsto dall`art.80 (sui rimedi esperibili nei confronti della certificazione), comma 4, del D.Lgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30) è obbligatorio.
Vengono, inoltre, dettate disposizioni sulla risoluzione arbitrale della controversia e sulle altre modalità di conciliazione e arbitrato, di modifica degli articoli 412 (verbale di mancata conciliazione ) e 412 quater (impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale) c.p.c.
Sulla risoluzione arbitrale viene disposto, in particolare, che in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo temine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possi bile, il credito che spetta al lavoratore e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Nel conferire il suddetto mandato le parti devono indicare, tra l`altro, il termine per l`emanazione del lodo che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, al termine del quale l`incarico deve intendersi revocato. Il lodo è impugnabile, ai sensi dell`art. 808 ter c.p.c, anche in deroga all`art. 829, commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
Sulle altre modalità di conciliazione e arbitrato viene previsto, in particolare, che le controversie di lavoro possono essere anche proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all`altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell`arbitro di parte e indicare l`oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda, nonchè il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l`eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell`ordinamento.
Viene, altresì, modificato l`art.412-ter c.p.c. (arbitrato irrituale previsto nei contratti collettivi), prevedendo che la conciliazione e l`arbitrato possono essere svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art.412-ter c.p.c.).
Viene, inoltre, previsto che in relazione alle controversie in materia di lavoro di cui all`articolo 409 c.p.c., le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all`articolo 808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell`arbitrato ( art. 412 c.p.c., come modificato dalle disposizioni del testo e art. 412-quater c.p.c), solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata dagli organi di certificazione (enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro e province, università pubbliche e private e fondazioni universitarie), individuati dall`articolo 76del D.Lgs 276/2003. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi 12 mesi dall`entrata in vigore della legge, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione delle disposizioni (come modificato dall`emendamento di cui sopra).
Viene modificato anche l`articolo 420 c.p.c., sull`udienza di discussione della causa, con la previsione che il giudice nell`udienza il giudice oltre ad interrogare le parti presenti e tentare la conciliazione della lite, formula alle stesse una proposta transattiva. Inoltre, la mancata comparizione delle parti o il rifiuto della proposta transattiva suddetta senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.
Con altra norma viene modificato l`art. 79 (sull`efficacia giuridica della certificazione del contratto di lavoro), del D.Lgs. 276/03, prevedendo, in particolare, che gli effetti dell`accertamento dell`organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l`attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.
In materia di licenziamenti viene modificato l`art. 6 della L. 604/66, con la previsione che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l`intervento dell`organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
La disposizione si applica anche a:
– i contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli art. 1, 2 e 4 del D.Lgs n. 368/2001, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
– i contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs suddetto e già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla medesima data.
Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un`indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell`ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell`art. 8 della L.604/66.
In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l`assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell`ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell`indennità è ridotto alla metà.
Le disposizioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Viene disposta la modifica dell`art.13 (diffida del datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili), del D.Lgs 124/2004, sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.
Viene previsto, in particolare, che il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all`ispezione, con l`obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
– l`identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
– la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
– le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all`ispezione;
– ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell`istruttoria finalizzata all`accertamento degli illeciti.
In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, viene diffidato il trasgressore e l`eventuale obbligato in solido, ai sensi dell`art. 6 della L.689/81 (modifiche al sistema penale), alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento e notificazione.
In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l`eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all`importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto. Il pagamento dell`importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell`effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
L`adozione della diffida interrompe i termini di cui all`art.14 (contestazione e notificazione) della L.689/81 e del ricorso al Comitato regionale per i rapporti regionali di cui all`art. 17 del D.Lgs 124/2004, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti.
Nel caso da parte del trasgressore o dell`obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell`avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale suddetto produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
Viene prevista, infine, l`estensione agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate, nonchè agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Modificato, inoltre, il D.Lgs 109/98, sulla definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. In particolare, viene riformulato l`art.4 del provvedimento relativo alla dichiarazione unica sostitutiva, di validità annuale e concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell`Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che in relazione ai dati autocertificati, viene determinato dall`INPS, anzichè, come attualmente, dall`Agenzia delle Entrate.
Per i rapporti di collaborazione viene previsto che l`omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all`art.2, comma 26, della L.335/95, configura l`ipotesi di omesso versamento di cui ai commi 1/bis 1/iter e 1/quattr` dell`art.2, del D.L. 463/83, convertito dalla L.638/83, in cui si prevede, tra l`altro, la reclusione fino a tre anni e multa per il datore di lavoro a meno che lo stesso non provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell`avvenuto accertamento della violazione.
In materia di contribuzione figurativa viene disposto che ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all`importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l`evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
In relazione alla contribuzione figurativa per periodi di malattia, con una norma di modifica del D.Lgs 564/96, viene previsto che il limite dei ventidue mesi non si applica, a partire dall`insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell`art. 8 della L. 222/84, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità.
Vengono, altresì, prorogati alcuni termini previsti nella L. 247/07, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare. In particolare, viene delegato il Governo ad adottare, entro il termine di 24 mesi (come modificato dall`emendamento di cui sopra) dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a: riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito; riordinare la normativa in materia di servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato; riordinare la normativa in materia di occupazione femminile.
Vengono previste numerose modifiche al D.Lgs 276/2003, sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 30/2003.
In particolare, vengono modificati gli articoli 4 e 5 sulle agenzie per il lavoro e l`articolo 6 sui regimi particolari di autorizzazione a svolgere attività di intermediazione, previsti tra l`altro, per le Università, i Comuni, le Associazioni datoriali sindacali comparativamente più rappresentative. A quest`ultimo riguardo, si dispone, tra l`altro, che le associazioni suddette possono svolgere attività di intermediazione anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate. Sono, altresì, autorizzati a svolgere l`attività anche gli enti bilaterali ed i gestori di siti internet a condizione che la svolgano senza finalità di lucro (norma integrata dall`emendamento di cui sopra).
I soggetti suddetti sono autorizzati allo svolgimento dell`intermediazione previa comunicazione al Ministero del Lavoro dell`avvio dell`attività ed autocertificazione del possesso dei requisiti. Gli stessi vengono inoltre inseriti in una apposita sezione dell`albo delle agenzie del lavoro.
Viene, altresì, modificato l`articolo 12 sul versamento ad un apposito fondo bilaterale da parte dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro di un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l`attività di somministrazione.
Viene, inoltre, modificato l`articolo 13 sulle misure di incentivazione del raccordo pubblico privato, con cui si disciplinano le attività consentite alle agenzie si somministrazione del lavoro al fine di garantire l`inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. Al riguardo viene precisato che le agenzie suddette sono autorizzate ad operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie con i Comuni Province, Regioni, ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del Lavoro.
In materia di collaborazioni coordinate e continuative, viene disposto che, fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell`art. 1, commi 1202 e seguenti, della L.296/2006 (finanziaria 2007), è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un`indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri relativi al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell`impresa, all`anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti indicati nell`art.8 della L. 604/66 (sui licenziamenti individuali).
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
– DDL su “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”” (DDL 2966/C).
La Commissione Ambiente ha approvato, in sede referente, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 45/2009.
Il provvedimento che si compone di un unico articolo modifica il comma 5 dell`art. 137 del D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale) in materia di sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali.
La modifica contenuta nel disegno di legge in oggetto circoscrive l`ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazione più gravi in cui, oltre a superare i valori limite previsti, lo si faccia in relazione a specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell`allegato 5 della parte terza del citato decreto legislativo relativa ai limiti di emissione degli scarichi industriali.
In particolare, l`art. 137 in questione punisce con l`arresto fino a due anni e con l`ammenda da tremila euro a trentamila euro chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 sopra citata, nell`effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 (per lo scarico i n acque superficiali e in rete fognaria) o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell`allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dalle Autorità di gestione del servizio idrico integrato.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
Share

DDL su misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell`art. 111 Cost e dell`art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell`uomo e delle libertà fondamentali (DDL 1880/S) - DDL su disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (DDL 2966/C) - DDL comunitaria 2009 (DDL 1781/S).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 4 della settimana dal 18 gennaio al 22 gennaio 2010

18 Gennaio 2010
Categories
  • Archivio
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell`articolo 111 della Costituzione e dell`articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell`uomo e delle libertà fondamentali”” (DDL 1880/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dalla Commissione Giustizia.
Il provvedimento, in particolare, apporta modifiche al Codice di Procedura penale laddove prevede l`introduzione, all`interno del Libro VII relativa al giudizio, la Sezione I-bis intitolata “Sentenza di proscioglimento per violazione della durata ragionevole del processo”” composta dell`unico articolo 531-bis (Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo). Tale articolo fissa i termini oltre i quali il giudizio penale viene dichiarato estinto; in particolare, per i reati con pena massima inferiore a 10 anni i termini sono 3 anni per il primo grado, 2 anni per l`appello, 1 anno e sei mesi per la Cassazione. Per i reati con pena massima superiore a 10 anni i termini sono 4 anni per il primo grado; 2 anni per l`appello e 1 anno e sei mesi per la Cassazione. Per i reati di terrorismo e di mafia, i termini salgono a 5 anni per il primo grado, 3 per il secondo e 2 anni per la Cassazione. Per questi ultimi reati il giudice ha la facoltà di prorogare i tempi di un terzo in caso di processi molto complessi e nei quali vi sia un elevato numero di imputati. è facoltà dell`imputato di non avvalersi dell`estinzione del processo. La medesima disposizione processuale prevede, inoltre, che il corso dei suddetti termini rimane sospeso per tutto il periodo del rinvio dei processi di cui all`art. 2-ter, comma 1 del DL 92/08, convertito dalla L. 125/08 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) per i quali è prevista una trattazione prioritaria, tra cui quelli di criminalità organizzata e quelli relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all`igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale.
Il testo prevede, altresì, l`applicazione delle suddette disposizioni processuali sull`estinzione dei processi per violazione dei termini di durata ragionevole, anche, ai procedimenti relativi agli illeciti amministrativi, dipendenti da reato, commessi da persone giuridiche, società e associazioni, di cui al Dlgs 231/01 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell`articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300).
Il provvedimento in oggetto fornisce, inoltre, un`interpretazione autentica all`articolo 17, comma 30-ter, del DL 78/09 convertito dalla L. 102/09 recante “Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini””. In particolare, si prevede che qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni sull`azione per danno erariale, salvo che sia stata già pronunciata sentenza di merito anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 78/09, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti che decide nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito della richiesta.
Si prevede, infine, l`estinzione del giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti in due ipotesi. In primo luogo, quando dal deposito dell`atto di citazione in giudizio nella segreteria della competente sezione siano trascorsi tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio in primo grado; il termine scende a due se il danno erariale non supera il valore di 300mila euro. In secondo luogo, quando dalla notifica o pubblicazione del provvedimento che chiude il primo grado siano decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce l`eventuale giudizio d`appello. La Corte dei conti, a Sezioni unite, può giudicare anche con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni contro le delibere conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. Tali ricorsi vanno proposti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla formale comunicazione delle delibere.
Il disegno di legge passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009“ (DDL 1781/S).
La Commissione Politiche dell`Unione Europea ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1
Viene riformulata la norma contenente la delega al Governo per l`attuazione delle direttive comunitarie. In particolare, si precisa che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B del provvedimento (anzichè indicato negli allegati stessi), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive.
Viene integrato l`allegato B del provvedimento con una serie di ulteriori direttive comunitarie a cui il Governo è chiamato a dare attuazione. Tra queste rilevano, in particolare, le seguenti:
– 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;
– 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l`obbligo di redigere conti consolidati;
– 2009/69/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto in relazione all`evasione fiscale connessa all`importazione;
– 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
– 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
– 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l`aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– 2009/104/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l`uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro.
Emendamento del Relatore
Emendamento del Relatore e Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art. 2 della Legge 11/2005 (Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). In particolare, si prevede l`istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) al fine di concordare le linee politiche del Governo e di coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie, nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell`Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima Legge 11/2005.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 6
Viene integrata la norma contenente modifiche all`art. 15-bis della Legge 11/2005 in materia di informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l`Italia. Al riguardo, è previsto che quando uno degli atti della Comunità europea indicati nella medesima disposizione è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni e i documenti più significativi relativi a tali atti. La trasmissione delle suddette informazioni può avvenire attraverso l`utilizzo di strumenti informatici. Inoltre, il Governo può raccomandare l`uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 7
Viene modificata la norma contenente modifiche all`art. 15-bis della Legge 11/2005 in materia di relazioni annuali al Parlamento. In particolare, è stabilito che al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell`Italia all`Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell`anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell`Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell`Unione europea, nonchè alle relazioni esterne dell`Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell`Unione. La relazione reca altresì l`elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei ministri dell`Unione europea tenutisi nell`anno di riferimento, con l`indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l`Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea con l`esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell`emanazione degli atti legislativi dell`Unione. La Relazione reca altresì l`elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell`anno di riferimento e non definiti entro l`anno medesimo;
c) la partecipazione dell`Italia all`attività delle istituzioni dell`Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell`informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l`innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l`ambiente; politica fiscale; politiche per l`inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l`istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonche´ una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell`attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;
d) l`attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l`andamento dei flussi finanziari verso l`Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell`Unione europea per ciò che concerne l`Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull`efficacia delle predette politiche di coesione;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonche´ alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell`Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
f) l`elenco e i motivi delle impugnazioni, deliberate dal Consiglio dei Ministri, aventi ad oggetto le decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene ulteriormente modificata la Legge 11/2005 con l`introduzione di una specifica disciplina della partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Al riguardo, si prevede che al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell`ambito delle procedure previste dai trattati dell`Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell`Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall`inizio del suddetto esame, un`adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonchè sugli orientamenti che lo
stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito. Tale informazione, curata dall`Amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:
a) una valutazione complessiva del progetto con l`evidenziazione dei punti ritenuti conformi all`interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;
b) l`impatto sull`ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell`intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull`organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e
delle imprese;
c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell`Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.
Il Governo può raccomandare l`uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificata la Legge 88/2009 “Legge Comunitaria 2009“, laddove all`art. 33 conferisce al Governo la Delega per l`attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Al riguardo, è previsto che nella predisposizione dei decreti legislativi per l`attuazione della suddetta direttiva con cui si provvederà ad apportare al Dlgs 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è tenuto a seguire una serie di principi e criteri direttivi tra cui quello di prevedere il ruolo dell`educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 11
Viene integrata la norma contenente modifiche all`art. 11 della Legge 88/2009 (Legge Comunitaria 2009) avente ad oggetto delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico. In particolare, viene rivisto uno dei criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad adottare i decreti legislativi di attuazione della suddetta delega, eliminando dal principio di definizione dei criteri per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, il riferimento alla progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti. Conseguentemente, è stata introdotta una modifica alla Legge 447/1995 (Legge quadro sull`inquinamento acustico) prevedendo l`attribuzione alla competenza dello Stato, ai sensi dell`art. 3 della suddetta legge quadro, della indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l`esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall`inquinamento acustico.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Al fine di dare attuazione alla direttiva comunitaria 2008/98/CE relativa ai rifiuti, viene modificato l`art. 183 del Dlgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) con l`introduzione di una nuova definizione di “sottoprodotto””. Al riguardo si stabilisce che una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le condizioni esplicitamente descritte dalla norma medesima.
Viene, inoltre, modificato l`art. 8-ter del DL 208/2008 convertito in Legge 13/2009 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente). In particolare è stabilito che, in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra, i residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un`operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisisti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell`allegato 5 del decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull`ambiente e derivanti dall`utilizzo della sostanza o dell`oggetto.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene attribuita al Governo la delega per l`attuazione di tre direttive (2009/28/CE sulla promozione dell`uso dell`energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale) e vengono indicati i principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione.
Per quanto concerne la direttiva 2009/28/CE il Governo dovrà seguire, tra l`altro, i seguenti principi:
– promozione di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti;
– semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all`esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, prevedendo che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
– definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinchè le apparecchiature e i sistemi per l`utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno.
Per quanto concerne la direttiva 2009/73/CE il Governo dovrà, in particolare, prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri e per la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica. Per quanto concerne il mercato interno del gas, oltre a quanto detto per il settore dell`energia, viene richiesto tra l`altro di:
– assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l`assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete e presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull`offerta;
– assicurare un`efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;
– prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza e concorrenza nel settore del gas naturale;
– prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene modificata la definizione di rifiuto inerte di cui all`art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 117/2008, prevedendo, in particolare, che i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell`allegato III-bis, nonchè quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Conseguentemente viene introdotto un nuovo allegato III-bis recante i criteri per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti (tra cui, in particolare, viene previsto che i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando, nel breve e nel lungo termine, non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l`ambiente o danni alla salute umana), e le modalità per considerarli inerti (i rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato dall`autorità competente che i criteri prefissati sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi).
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte disposizioni in materia di tempo legale anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE e, in particolare, viene previsto che, a decorrere dall`anno 2010, il periodo dell`ora estiva (vale a dire, il periodo dell`anno durante il quale il tempo legale è anticipato di 60 minuti rispetto al tempo legale del resto dell`anno), ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell`ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell`ultima domenica di ottobre.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 23
Riguardo la norma recante delega al Governo, da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per l`attuazione di decisioni quadro adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea), è stata eliminata dall’elenco delle decisioni quadro da attuare la 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Vengono modificate le disposizioni contenute al capo II del DLgs. 286/2005 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri in attuazione della direttiva 2003/59/CE. In particolare, viene aggiunto che i conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all`articolo 19, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte, attuazione della direttiva 2003/98/CE, modifiche alle disposizioni contenute nel DLgs. 36/2006 in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Viene, innanzitutto, specificato che il riutilizzo dei documenti in possesso degli enti pubblici, ove permesso, deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate nel decreto stesso. Con riferim ento, poi, alla definizione del termine “riutilizzo””, viene precisato che per documento originariamente formato dalla pubblica amministrazione rappresentativo del dato, si intende quello in possesso della pubblica amministrazione anche se la stessa non se sia necessariamente titolare. Vengono, altresì, ridotti i casi di esclusione dall`applicazione del decreto (in particolare, viene eliminata la disposizione che escludeva i dati della borsa nazionale del lavoro, dell`anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro). Con riferimento all`art. 4 del decreto citato recante “norme di salvaguardia”” viene eliminata la norma relativa a “ disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, anche con riferimento all`articolo 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311“.
Viene, inoltre, introdotto l`obbligo, in capo all`amministrazione – in caso rigetto di una richiesta di riutilizzo dei dati – di informare il richiedente dei mezzi esperibili per impugnare la decisione.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotti obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale, disciplinando la relativa procedura.
In particolare, viene previsto che il Ministro per le politiche europee assicuri l`adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea, derivanti da disposizioni dell`Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all`articolo 8 della decisione 2005/842/CE della Commissione Infatti, l`articolo 8, riguardante l`applicazione del`art. 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, dispone che ogni Stato membro presenti periodiche relazioni triennali sull`attuazione della decisione stessa.
Viene, altresì, previsto che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabilite le modalità attuative di tale disposizione.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Vengono riviste le disposizioni contenute nell`art. 38 del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006) relative ai requisiti generali per la partecipazione alle gare per l`affidamento dei contratti pubblici.
Le modifiche sono volte, innanzitutto, a chiarire che non rilevano, a fini dell`esclusione dalla partecipazione alle gare, tutte le condanne per le quali il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione, oppure l`estinzione del reato, oppure la revoca della condanna.
Viene, poi, previsto che le violazioni alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, comportino l`esclusione dalla partecipazione alle gare se gravi e definitivamente accertate.
Al riguardo, viene anche introdotta una disposizione che collega la gravità delle suddette violazioni ai casi nei quali le medesime risultino ostative, secondo la normativa vigente al rilascio del Durc.
Viene, inoltre, prevista l`esclusione dalla partecipazione alla gara dei soggetti nei cui confronti risulta l`iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l`affidamento dei subappalti.
Sono, altresì, esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni ovvero non abbiano presentano i documenti o le informazioni prescritti a pena di esclusione. Al riguardo è previsto che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all`Autorità che, dopo apposita valutazione dispone l`iscrizione nel casellario informatico ai fini dell`esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo di un anno, decorso il quale l`iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Per quanto concerne il possesso dei requisiti, viene previsto che il candidato o il concorrente attesti il possesso mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445/2000, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Con riferimento ad eventuali situazioni di controllo, viene richiesto che il concorrente alleghi, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all`articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l`offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all`articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l`offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo
di cui all`articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l`offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l`eventuale esclusione sono disposte dopo l`apertura delle buste contenenti l`offerta economica.
Viene infine introdotta una disposizione transitoria volta a specificare le disposizioni da applicare alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene attribuita al Governo la delega per l`adozione (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge) di un decreto delegato che contenga le norme necessarie per l`attuazione del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene integrato l`allegato B del provvedimento con la direttiva 2009/52/CE recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Vengono poi fissati i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nella predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione, tra questi in particolare:
a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonchè volte ad assicurare l`emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;
b) prevedere l`introduzione di meccanismi idonei a garantire l`effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente, nonchè di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un Paese terzo incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
c) prevedere misure mirate ad affrontare il fenomeno dell`intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;
d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d`illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito dell`avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;
e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonchè a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;
f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extracomunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.
Emendamento a firma di parlamentari
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 37/2009.
Il provvedimento, che disciplina annualmente il recepimento nell`ordinamento interno degli atti comunitari attraverso la ricognizione degli adempimenti e degli obblighi che derivano all`Italia dall`appartenenza alle Comunità europee, prevede, analogamente al disegno di legge comunitaria 2008, l`allineamento del termine per l`esercizio della delega legislativa al termine di recepimento fissato dalle singole direttive e la delega al Governo per l`attuazione delle decisioni-quadro adottate nell`ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.
In particolare, con apposita norma viene disciplinata la delega al Governo per l`attuazione di direttive comunitarie, elencate in appositi allegati A e B, che richiedono l`introduzione di normative organiche e complesse, con l`illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.
La disposizione prevede che per le direttive indicate dall`allegato B, il relativo schema di provvedimento attuativo deve essere trasmesso, dopo l`acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari, mentre, per le direttive di cui all`allegato A, il suddetto parere è prescritto soltanto nel caso in cui sia contemplato il ricorso a sanzioni penali. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del suddetto parere.
Al riguardo, viene inoltre specificatamente indicato il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega, il quale coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva altresì indicato negli Allegati A e B, ovvero, qualora esso sia scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dall`entrata in vigore della stessa legge comunitaria. Per quanto riguarda le direttive il cui termine di recepimento non è previsto, la delega dovrà esercitarsi entro dodici mesi dall`entrata in vigore del provvedimento.
Viene prevista, altresì, la “clausola di cedevolezza”” (come nelle ultime leggi comunitarie) in virtù della quale lo Stato, in via sostitutiva e, se necessario, anticipata, adotta i decreti legislativi nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall`articolo 117, quinto comma, della Costituzione. I suddetti decreti legislativi entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l`attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
Con altra norma vengono dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, che si aggiungono a quelli contenuti nelle direttive da attuare e tra cui si evidenziano, in particolare, i seguenti:
– le amministrazioni direttamente interessate provvedono all`attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
– ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
– al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l`osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;
– all`attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
– nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell`esercizio della delega;
– quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l`unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l`efficacia e l`economicità nell`azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
– quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
– nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell`acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreti legislativi.
Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell`ordinamento nazionale, con apposita disposizione viene attribuita una delega al Governo, da esercitarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge e fatte salve le norme penali vigenti, per l`adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore del disegno di legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, inoltre, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Vengono, altresì, introdotte norme di modifica alla L.11/2005 recante norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. In particolare, viene riformulato l`art.15 relativo alla relazione annuale presentata dal Governo al Parlamento.
Al riguardo, la nuova norma prevede la presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione che indica:
– gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell`anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e ciascuna politica dell`Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale del la Commissione europea, e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni dell`UE. Nell`ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell`Unione europea;
– gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell`Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l`anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
– le strategie di comunicazione del Governo in merito all`attività dell`Unione europea e alla partecipazione italiana all`Unione europea.
Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
– gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell`anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell`Unione europea, alle questioni istituzionali, alla Politica estera e di sicurezza comune dell`Unione europea nonchè alle relazioni esterne dell`Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell`Unione;
– la partecipazione dell`Italia al processo normativo comunitario con l`esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell`emanazione degli atti normativi comunitari;
– l`attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l`andamento dei flussi finanziari verso l`Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l`Italia;
– il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonchè le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell`Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
– l`elenco e i motivi delle impugnazioni delle decisioni della Comunità europee deliberate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell`articolo 14, comma 2 della legge.
Le disposizioni relative a tale ultima relazione sono state modificate in corso d`esame dall`emendamento 7.1 di cui sopra.
Viene previsto, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni suddette anche alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti dell`Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
Viene, altresi””, modificato l`art.15 bis della suddetta L.11/2005 , relativo all`informazione del Governo al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l`Italia.
Al riguardo viene previsto che l`elenco, articolato per settore e per materia, concernente le sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell`unione europea, i rinvii pregiudiziali, le procedure d`infrazione e i procedimenti d`indagine formale avviate dalla Commissione, nonchè l`informazione informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure suddette vengano trasmessi ogni tre mesi, anzichè sei.
Viene disposto, inoltre, che nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell`articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell`Unione Europea e non più ai sensi dell`art. 228 del Trattato CE (come modificato in corso d`esame), le informazioni siano trasmesse ogni mese.
Con apposita norma viene prevista l`attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all`esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, integrando, al riguardo, l`articolo 306, comma 3 del D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della L. 123/07, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
è, inoltre, prevista una norma che modifica la disciplina relativa ai requisiti acustici degli edifici e dei loro componenti di cui all`art.3, comma 1, lettera e) della legge 447/95 prevista dall`art.11 della L. 88/09 (comunitaria 2008). Al riguardo, è stato esteso da sei a dodici mesi dall`entrata in vigore della legge 88/09 il periodo della delega al Governo per l`adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo, dell`inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale. In attesa dell`emanazione dei suddetti decreti legislativi, l`articolo 3 sopracitato si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d`arte asseverata da un tecnico abilitato. Tale norma sui requisiti acustici degli edifici è stata integrata in corso d`esame dall`emendamento 11.1 di cui sopra.
Il provvedimento contiene, altresì, disposizioni per l`attuazione di decisioni quadro adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea), con la previsione di un`apposita delega da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.
In particolare, si tratta delle seguenti decisioni quadro:
– decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
– decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell`ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
– decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.
Eliminata dall’elenco la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (vedi emendamento di cui sopra); tuttavia, l’attuazione della suddetta decisione resta contenuta in una specifica disposizione del provvedimento.
L’attuazione della Tra i principi e criteri direttivi da osservare nell`attuazione delle suddette decisioni quadro, oltre a quelli di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, sopra menzionati, è prevista l`introduzione, tra i reati di cui alla Sezione III del Capo I del D.Lgs. 231/01 (sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), di fattispecie criminose indicate nelle stesse decisioni quadro, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell`interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato.
Tra le direttive da recepire e, in particolare, tra quelle contenute nell`allegato B, si segnalano le seguenti:
– 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali – termine di recepimento: 19 dicembre 2010;
– 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell`ambiente – termine di recepimento: 26 dicembre 2010;
– 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale- termine di recepimento: 5 dicembre 2011;
– 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio- termine di recepimento: 13 luglio 2010;
– 2008/110/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie- termine di recepimento: 13 luglio 2010;
– 2009/5/CE direttiva della Commissione del 30 gennaio 2009 che modifica l`allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l`applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3 821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada- termine di recepimento: 31 dicembre 2009.
L`Allegato B è stato integrato in corso di esame con l`inserimento di ulteriori direttive da recepire (vedi emendamenti di cui sopra).

Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Leggi di piùChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro