Ai criteri direttivi previsti nella norma di delega al Governo per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero della Salute viene aggiunta l`organizzazione del Casellario Centrale Infortuni, da attuarsi in base ai principi, già previsti nella norma, di snellimento, razionalizzazione e contenimento costi.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
Viene soppressa la norma sul riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro, con cui si prevedeva l`applicazione delle disposizioni sul trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternitàe di congedo parentale (artt.25 e 35 del D.Lgs 151/2001) esclusivamente alle domande di accesso ai relativi benefici presentate in costanza di rapporto di lavoro.
|
Emendamenti a firma del Relatore e di parlamentari
|
In relazione alle norme con cui si prevede che nelle controversie in materia di lavoro di cui all`articolo 409 c.p.c., le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie che rinviano alle modalità di espletamento dell`arbitrato, ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi, viene disposto che, trascorsi 12 mesi dall`entrata in vigore della legge, in assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione delle stesse (in precedenza era prevista, trascorsi 18 mesi ed in mancanza degli accordi, la piena operatività delle norme).
|
Emendamento del Relatore
|
Viene disposta l`applicazione delle norme in materia di licenziamento di cui all`art.6 della L.604/66, come modificate dal testo:
– alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell`art.2112 del Codice civile con termine decorrente dalla data di trasferimento;
– in ogni altro caso, compresa l`ipotesi di somministrazione irregolare di cui all`art.27 del D.Lgs 276/2003 (sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), in cui si chieda la costituzione o l`accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto di verso dal titolare del contratto.
|
Emendamento del Relatore
|
Viene modificata la norma con cui sono prorogati i termini previsti dalla L.247/07 (di attuazione del Protocollo sul welfare) per la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a: riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito; riordinare la normativa in materia di servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato; riordinare la normativa in materia di occupazione femminile.
Al riguardo, per l`attuazione della delega viene stabilito il termine di 24 mesi, anzichè 36, dall`entrata in vigore del provvedimento (la legge 247/07 prevedeva originariamente un termine di 12 mesi).
|
Emendamento del Relatore
|
Vengono previste ulteriori modifiche all`art.6 del D.Lgs 276/03 (sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), relativo ai regimi particolari di autorizzazione a svolgere attività di intermediazione.
Al riguardo, viene disposto che le università e le fondazioni universitarie autorizzate a svolgere attività di intermediazione oltre a svolgere la stessa senza finalità di lucro, devono conferire alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per l`Istruzione, Università e Ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche sui siti internet dell`Ateneo per i dodici mesi successivi alla laurea. Resta fermo l`obbligo di invio alla borsa continua nazionale del lavoro di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro.
|
Emendamento a firma del Relatore
|
Viene soppressa la norma che introduceva alcune modifiche all`articolo 8 del D.Lgs 276/03 (sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), sull`ambito di diffusione dei dati relativi all`incontro domanda-offerta di lavoro.
|
Emendamenti a firma del Relatore e di parlamentari
|
Viene introdotta una norma di modifica dell`art.53, comma 2, del D.Lgs 276/03 (sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), in materia di apprendistato.
Al riguardo viene previsto che l`obbligo di istruzione, di cui all`art.1, comma 622, della L.296/2006 si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l`espletamento del diritto-dovere d`istruzione e formazione.
|
Emendamenti a firma del Relatore e di parlamentari
|
Viene soppressa la disposizione con cui si abrogava la norma sull`abolizione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui all`art.1, comma 46, della L.247/2007 (sull`attuazione del Protocollo del welfare).
La disposizione abrogativa è stata già inserita nella L.191/09 (finanziaria 2010).
|
Emendamenti a firma del Relatore e di parlamentari
|
Viene riformulata la norma contenente la delega al Governo per l`attuazione delle direttive comunitarie. In particolare, si precisa che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B del provvedimento (anzichè indicato negli allegati stessi), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive.
Viene integrato l`allegato B del provvedimento con una serie di ulteriori direttive comunitarie a cui il Governo è chiamato a dare attuazione. Tra queste rilevano, in particolare, le seguenti:
– 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;
– 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l`obbligo di redigere conti consolidati;
– 2009/69/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto in relazione all`evasione fiscale connessa all`importazione;
– 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
– 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
– 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l`aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– 2009/104/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l`uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro.
|
Emendamento del Relatore
Emendamento del Relatore e Emendamento a firma di parlamentari
|
Viene modificato l`art. 2 della Legge 11/2005 (Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). In particolare, si prevede l`istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) al fine di concordare le linee politiche del Governo e di coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie, nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell`Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima Legge 11/2005.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
Viene integrata la norma contenente modifiche all`art. 15-bis della Legge 11/2005 in materia di informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l`Italia. Al riguardo, è previsto che quando uno degli atti della Comunità europea indicati nella medesima disposizione è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni e i documenti più significativi relativi a tali atti. La trasmissione delle suddette informazioni può avvenire attraverso l`utilizzo di strumenti informatici. Inoltre, il Governo può raccomandare l`uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
Viene modificata la norma contenente modifiche all`art. 15-bis della Legge 11/2005 in materia di relazioni annuali al Parlamento. In particolare, è stabilito che al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell`Italia all`Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell`anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell`Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell`Unione europea, nonchè alle relazioni esterne dell`Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell`Unione. La relazione reca altresì l`elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei ministri dell`Unione europea tenutisi nell`anno di riferimento, con l`indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l`Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea con l`esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell`emanazione degli atti legislativi dell`Unione. La Relazione reca altresì l`elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell`anno di riferimento e non definiti entro l`anno medesimo;
c) la partecipazione dell`Italia all`attività delle istituzioni dell`Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell`informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l`innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l`ambiente; politica fiscale; politiche per l`inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l`istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonche´ una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell`attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;
d) l`attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l`andamento dei flussi finanziari verso l`Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell`Unione europea per ciò che concerne l`Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull`efficacia delle predette politiche di coesione;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonche´ alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell`Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
f) l`elenco e i motivi delle impugnazioni, deliberate dal Consiglio dei Ministri, aventi ad oggetto le decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
Viene ulteriormente modificata la Legge 11/2005 con l`introduzione di una specifica disciplina della partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Al riguardo, si prevede che al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell`ambito delle procedure previste dai trattati dell`Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell`Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall`inizio del suddetto esame, un`adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonchè sugli orientamenti che lo
stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito. Tale informazione, curata dall`Amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:
a) una valutazione complessiva del progetto con l`evidenziazione dei punti ritenuti conformi all`interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;
b) l`impatto sull`ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell`intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull`organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e
delle imprese;
c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell`Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.
Il Governo può raccomandare l`uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
Viene modificata la Legge 88/2009 “Legge Comunitaria 2009“, laddove all`art. 33 conferisce al Governo la Delega per l`attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Al riguardo, è previsto che nella predisposizione dei decreti legislativi per l`attuazione della suddetta direttiva con cui si provvederà ad apportare al Dlgs 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è tenuto a seguire una serie di principi e criteri direttivi tra cui quello di prevedere il ruolo dell`educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
Viene integrata la norma contenente modifiche all`art. 11 della Legge 88/2009 (Legge Comunitaria 2009) avente ad oggetto delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico. In particolare, viene rivisto uno dei criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad adottare i decreti legislativi di attuazione della suddetta delega, eliminando dal principio di definizione dei criteri per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, il riferimento alla progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti. Conseguentemente, è stata introdotta una modifica alla Legge 447/1995 (Legge quadro sull`inquinamento acustico) prevedendo l`attribuzione alla competenza dello Stato, ai sensi dell`art. 3 della suddetta legge quadro, della indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l`esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall`inquinamento acustico.
|
Emendamento del Governo
|
Al fine di dare attuazione alla direttiva comunitaria 2008/98/CE relativa ai rifiuti, viene modificato l`art. 183 del Dlgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) con l`introduzione di una nuova definizione di “sottoprodotto””. Al riguardo si stabilisce che una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le condizioni esplicitamente descritte dalla norma medesima.
Viene, inoltre, modificato l`art. 8-ter del DL 208/2008 convertito in Legge 13/2009 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente). In particolare è stabilito che, in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra, i residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un`operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisisti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell`allegato 5 del decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull`ambiente e derivanti dall`utilizzo della sostanza o dell`oggetto.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
Viene attribuita al Governo la delega per l`attuazione di tre direttive (2009/28/CE sulla promozione dell`uso dell`energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale) e vengono indicati i principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione.
Per quanto concerne la direttiva 2009/28/CE il Governo dovrà seguire, tra l`altro, i seguenti principi:
– promozione di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti;
– semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all`esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, prevedendo che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
– definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinchè le apparecchiature e i sistemi per l`utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno.
Per quanto concerne la direttiva 2009/73/CE il Governo dovrà, in particolare, prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri e per la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica. Per quanto concerne il mercato interno del gas, oltre a quanto detto per il settore dell`energia, viene richiesto tra l`altro di:
– assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l`assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete e presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull`offerta;
– assicurare un`efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;
– prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza e concorrenza nel settore del gas naturale;
– prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.
|
Emendamento del Relatore
|
Viene modificata la definizione di rifiuto inerte di cui all`art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 117/2008, prevedendo, in particolare, che i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell`allegato III-bis, nonchè quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Conseguentemente viene introdotto un nuovo allegato III-bis recante i criteri per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti (tra cui, in particolare, viene previsto che i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando, nel breve e nel lungo termine, non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l`ambiente o danni alla salute umana), e le modalità per considerarli inerti (i rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato dall`autorità competente che i criteri prefissati sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi).
|
Emendamento del Relatore
|
Vengono introdotte disposizioni in materia di tempo legale anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE e, in particolare, viene previsto che, a decorrere dall`anno 2010, il periodo dell`ora estiva (vale a dire, il periodo dell`anno durante il quale il tempo legale è anticipato di 60 minuti rispetto al tempo legale del resto dell`anno), ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell`ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell`ultima domenica di ottobre.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
Riguardo la norma recante delega al Governo, da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per l`attuazione di decisioni quadro adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea), è stata eliminata dall’elenco delle decisioni quadro da attuare la 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
|
Emendamento del Relatore
|
Vengono modificate le disposizioni contenute al capo II del DLgs. 286/2005 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri in attuazione della direttiva 2003/59/CE. In particolare, viene aggiunto che i conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all`articolo 19, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo.
|
Emendamento del Governo
|
Vengono introdotte, attuazione della direttiva 2003/98/CE, modifiche alle disposizioni contenute nel DLgs. 36/2006 in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Viene, innanzitutto, specificato che il riutilizzo dei documenti in possesso degli enti pubblici, ove permesso, deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate nel decreto stesso. Con riferim ento, poi, alla definizione del termine “riutilizzo””, viene precisato che per documento originariamente formato dalla pubblica amministrazione rappresentativo del dato, si intende quello in possesso della pubblica amministrazione anche se la stessa non se sia necessariamente titolare. Vengono, altresì, ridotti i casi di esclusione dall`applicazione del decreto (in particolare, viene eliminata la disposizione che escludeva i dati della borsa nazionale del lavoro, dell`anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro). Con riferimento all`art. 4 del decreto citato recante “norme di salvaguardia”” viene eliminata la norma relativa a “ disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, anche con riferimento all`articolo 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311“.
Viene, inoltre, introdotto l`obbligo, in capo all`amministrazione – in caso rigetto di una richiesta di riutilizzo dei dati – di informare il richiedente dei mezzi esperibili per impugnare la decisione.
|
Emendamento del Governo
|
Vengono introdotti obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale, disciplinando la relativa procedura.
In particolare, viene previsto che il Ministro per le politiche europee assicuri l`adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea, derivanti da disposizioni dell`Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all`articolo 8 della decisione 2005/842/CE della Commissione Infatti, l`articolo 8, riguardante l`applicazione del`art. 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, dispone che ogni Stato membro presenti periodiche relazioni triennali sull`attuazione della decisione stessa.
Viene, altresì, previsto che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabilite le modalità attuative di tale disposizione.
|
Emendamento del Relatore
|
Vengono riviste le disposizioni contenute nell`art. 38 del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006) relative ai requisiti generali per la partecipazione alle gare per l`affidamento dei contratti pubblici.
Le modifiche sono volte, innanzitutto, a chiarire che non rilevano, a fini dell`esclusione dalla partecipazione alle gare, tutte le condanne per le quali il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione, oppure l`estinzione del reato, oppure la revoca della condanna.
Viene, poi, previsto che le violazioni alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, comportino l`esclusione dalla partecipazione alle gare se gravi e definitivamente accertate.
Al riguardo, viene anche introdotta una disposizione che collega la gravità delle suddette violazioni ai casi nei quali le medesime risultino ostative, secondo la normativa vigente al rilascio del Durc.
Viene, inoltre, prevista l`esclusione dalla partecipazione alla gara dei soggetti nei cui confronti risulta l`iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l`affidamento dei subappalti.
Sono, altresì, esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni ovvero non abbiano presentano i documenti o le informazioni prescritti a pena di esclusione. Al riguardo è previsto che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all`Autorità che, dopo apposita valutazione dispone l`iscrizione nel casellario informatico ai fini dell`esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo di un anno, decorso il quale l`iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Per quanto concerne il possesso dei requisiti, viene previsto che il candidato o il concorrente attesti il possesso mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445/2000, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Con riferimento ad eventuali situazioni di controllo, viene richiesto che il concorrente alleghi, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all`articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l`offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all`articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l`offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo
di cui all`articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l`offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l`eventuale esclusione sono disposte dopo l`apertura delle buste contenenti l`offerta economica.
Viene infine introdotta una disposizione transitoria volta a specificare le disposizioni da applicare alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
|
Emendamento del Relatore
|
Viene attribuita al Governo la delega per l`adozione (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge) di un decreto delegato che contenga le norme necessarie per l`attuazione del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
|
Emendamento del Governo
|
Viene integrato l`allegato B del provvedimento con la direttiva 2009/52/CE recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Vengono poi fissati i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nella predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione, tra questi in particolare:
a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonchè volte ad assicurare l`emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;
b) prevedere l`introduzione di meccanismi idonei a garantire l`effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente, nonchè di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un Paese terzo incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
c) prevedere misure mirate ad affrontare il fenomeno dell`intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;
d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d`illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito dell`avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;
e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonchè a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;
f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extracomunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.
|
Emendamento a firma di parlamentari
|
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |