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DDL di delega al Governo in materia di lavori usuranti (DDL 1441 quater -B/C) - DL 1/2010 per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace (DDL 3097/C) .

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Sintesi parlamentare n. 5 della settimana dal 25 gennaio al 29 gennaio 2010

25 Gennaio 2010
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l`impiego, di incentivi all`occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”” (DDL 1441 quater -B/C).
L`Aula ha approvato, in terza lettura, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Lavoro.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 5, comma 1
Viene soppressa la norma con cui si rimettevano al giudice ordinario le controversie relative all`irrogazione di sanzioni amministrative per l`impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione, da parte del datore, di instaurazione del rapporto di lavoro.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 50, comma 3
In relazione alla norma di modifica dell`art.6 del D.Lgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), sullo svolgimento di attività di intermediazione, viene disposto che, in attesa delle normative regionali, i Comuni singoli o associati, le Camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado statali e paritari che intendano svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed il Ministero stresso provvede entro sessanta giorni dalla comunicazione ad iscriverli in una apposita sezione dell`albo delle agenzie del lavoro.
Emendamento a firma della Commissione
Articolo 50, comma aggiuntivo
Viene modificato l`art.48 del D.Lgs 276/2003, in materia di apprendistato.
Al riguardo viene disposto che, fermo restando quanto stabilito dall`art.48 suddetto ivi compresa la necessaria intesa tra regioni, Ministero del Lavoro delle Politiche sociali e Ministero dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca, sentite le parti sociali (di cui al comma 4 dell`art.48), l`obbligo di istruzione, di cui all`art.1, comma 622, della L.296/2006 (finanziaria 2007) si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l`espletamento del diritto-dovere d`istruzione e formazione di cui al predetto articolo.
Emendamento a firma della Commissione
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 41/2008, 45/2008, 45/2009, 46/2009 e 4/2010.
Il testo prevede, in particolare, la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi, anzichè sei come originariamente previsto, dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, per la revisione della disciplina dei lavori usuranti, al fine di regolare la concessione, ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, del diritto, su domanda, al pensionamento anticipato, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e criteri direttivi di cui all`art.1, comma 3, lett. da a) a f), della L.247/2007, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare.
I decreti legislativi, dovranno contenere, come precisato in corso d`esame, una clausola di salvaguardia, ai sensi dell`art.17, com ma 12, della L.196/2009 (finanziaria 2010) volta a prevedere che, qualora nell`ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Con altra norma viene delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero della Salute. Tra i criteri direttivi ai quali si deve attenere la delega è prevista la semplificazione e lo snellimento dell`organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell`attività amministrativa e all`organizzazione rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, il riordino delle competenze dell`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell`Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa.
Vengono dettate misure contro il lavoro sommerso con la modifica dell`art.3 del DL 12/02, convertito dalla L. 73/02 sulle “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all`estero e di lavoro irregolare””. In particolare, viene previsto che, ferma restando l`applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l`impiego dei lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) si applica, altresì, la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L`importo della sanzione è fissato da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L`importo delle sanzioni civili connesse all`evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50%.
Le sanzioni non trovano applicazione qualora dall`effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo si evidenzi, comunque, la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
All`irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.
In materia di orario di lavoro, vengono, inoltre, apportate modifiche all`art. 41 del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08.
In particolare, viene sostituito il comma 3, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03, sulle sanzioni e viene previsto che la violazione delle disposizioni di cui all`art. 4, comma 2, sulla durata massima dell`orario di lavoro e all`art. 9, comma 1, sui riposi settimanali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1000 a 5000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. La violazione dell`art. 10, comma 1, sulle ferie annuali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni la sanzione amministrativa va da 400 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Viene, altresì, sostituito il comma 4, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03 e viene previsto che la violazione delle disposizioni previste dall`art. 7, comma 1, sul riposo giornaliero, è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 900 a 1500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Con altra norma viene delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. Tra i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell`esercizio della delega viene prevista la ridefinizione dei presupposti oggettivi e dei requisiti soggettivi nonchè la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui sopra, al fine di garantire l`applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina e la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone gravemente handicappate, ai sensi della L. 104/92, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
Altre modifiche attengono la disciplina sui permessi per portatori di handicap, di cui all`art.33 della L. 104/92.
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Ferma restando la verifica dei presupposti per l`accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore decade dai diritti previsti dalla norma, qualora il datore di lavoro o l`INPS accerti l`insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Modificata, altresì, la norma di cui all`art.42 del D.Lgs. 151/01 per cui il diritto di fruire dei predetti permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
Riguardo alle assenze per malattia nel settore pubblico e privato, viene previsto che al fine di assicurare un quadro completo, nonchè un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione dell`attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all`art. 55-septies (sui controlli sulle assenze per malattia) del D.Lgs 165/2001, sulle “Norme generali sull`ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche””.
Con apposite norme di modifica degli articoli 410 (tentativo obbligatorio di conciliazione) e 411 (processo verbale di conciliazione) del Codice di procedura civile viene rivista la disciplina del tentativo di conciliazione in materia di lavoro. Al riguardo, viene previsto che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall`art. 409 del Codice, sulle controversie individuali di lavoro, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all`art. 413 del Codice stesso.
La Commissione suddetta, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro, è composta dal Direttore dell`Ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Se la conciliazione esperita ai sensi dell`articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Se non si raggiunge l`accordo tra le parti la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Viene, altresì, precisato che se il tentativo di conciliazione è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all`art. 410 suddetto. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l`autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Con altra norma viene previsto che il tentativo di conciliazione da espletarsi previamente al ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro, presso la commissione che ha adottato l`atto di certificazione, previsto dall`art.80 (sui rimedi esperibili nei confronti della certificazione), comma 4, del D.Lgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30) è obbligatorio.
Vengono, inoltre, dettate disposizioni sulla risoluzione arbitrale della controversia e sulle altre modalità di conciliazione e arbitrato, di modifica degli articoli 412 (verbale di mancata conciliazione ) e 412 quater (impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale) c.p.c. .
Sulla risoluzione arbitrale viene disposto, in particolare, che in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo temine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Nel conferire il suddetto mandato le parti devono indicare, tra l`altro, il termine per l`emanazione del lodo che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, al termine del quale l`incarico deve intendersi revocato. Il lodo è impugnabile, ai sensi dell`art. 808 ter c.p.c, anche in deroga all`art. 829, commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
Sulle altre modalità di conciliazione e arbitrato viene previsto, in particolare, che le controversie di lavoro possono essere anche proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e a rbitrato deve notificare all`altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell`arbitro di parte e indicare l`oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda, nonchè il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l`eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell`ordinamento.
Viene, altresì, modificato l`art.412-ter c.p.c. (arbitrato irrituale previsto nei contratti collettivi), prevedendo che la conciliazione e l`arbitrato possono essere svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art.412-ter c.p.c.).
Viene, inoltre, previsto che in relazione alle controversie in materia di lavoro di cui all`articolo 409 c.p.c., le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all`articolo 808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell`arbitrato ( art. 412 c.p.c., come modificato dalle disposizioni del testo e art. 412-quater c.p.c.), solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata dagli organi di certificazione (enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro e province, università pubbliche e private e fondazioni universitarie), individuati dall`articolo 76 del D.Lgs 276/2003. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi 12 mesi dall`entrata in vigore della legge, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione delle disposizioni.
Viene modificato anche l`articolo 420 c.p.c., sull`udienza di discussione della causa, con la previsione che il giudice nell`udienza il giudice oltre ad interrogare le parti presenti e tentare la conciliazione della lite, formula alle stesse una proposta transattiva. Inoltre, la mancata comparizione delle parti o il rifiuto della proposta transattiva suddetta senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.
Con altra norma viene modificato l`art. 79 (sull`efficacia giuridica della certificazione del contratto di lavoro), del D.Lgs. 276/03, prevedendo, in particolare, che gli effetti dell`accertamento dell`organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l`attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.
In materia di licenziamenti viene modificato l`art. 6 della L. 604/66, con la previsione che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l`intervento dell`organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
La disposizione si applica anche a:
– i contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli art. 1, 2 e 4 del D.Lgs n. 368/2001, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
– i contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs suddetto e già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla medesima data.
Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un`indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell`ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell`art. 8 della L.604/66.
In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l`assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell`ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell`indennità è ridotto alla metà.
Le disposizioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Viene disposta la modifica dell`art.13 (diffida del datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili), del D.Lgs 124/2004, sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.
Viene previsto, in particolare, che il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all`ispezione, con l`obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
– l`identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
– la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
– le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all`ispezione;
– ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell`istruttoria finalizzata all`accertamento degli illeciti.
In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, viene diffidato il trasgressore e l`eventuale obbligato in solido, ai sensi dell`art. 6 della L.689/81 (modifiche al sistema penale), alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento e notificazione.
In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l`eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all`importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto. Il pagamento dell`importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell`effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
L`adozione della diffida interrompe i termini di cui all`art.14 (contestazione e notificazione) della L.689/81 e del ricorso al Comitato regionale per i rapporti regionali di cui all`art. 17 del D.Lgs 124/2004, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti.
Nel caso da parte del trasgressore o dell`obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell`avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale suddetto produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
Viene prevista, infine, l`estensione agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate, nonchè agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Modificato, inoltre, il D.Lgs 109/98, sulla definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. In particolare, viene riformulato l`art.4 del provvedimento relativo alla dichiarazione unica sostitutiva, di validità annuale e concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell`Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che in relazione ai dati autocertificati, viene determinato dall`INPS, anzichè, come attualmente, dall`Agenzia delle Entrate.
Per i rapporti di collaborazione viene previsto che l`omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all`art.2, comma 26, della L.335/95, configura l`ipotesi di omesso versamento di cui ai commi 1/bis 1/iter e 1/quattr` dell`art.2, del D.L. 463/83, convertito dalla L.638/83, in cui si prevede, tra l`altro, la reclusione fino a tre anni e multa per il datore di lavoro a meno che lo stesso non provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell`avvenuto accertamento della violazione.
In materia di contribuzione figurativa viene disposto che ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all`importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l`evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
In relazione alla contribuzione figurativa per periodi di malattia, con una norma di modifica del D.Lgs 564/96, viene previsto che il limite dei ventidue mesi non si applica, a partire dall`insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell`art. 8 della L. 222/84, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilita””, fermo restando (come precisato in corso d`esame), che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell`ente previdenziale.
Vengono, altresì, prorogati alcuni termini previsti nella L. 247/07, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare. In particolare, viene delegato il Governo ad adottare, entro il termine di 24 mesi dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a: riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito; riordinare la normativa in materia di servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato; riordinare la normativa in materia di occupazione femminile.
Vengono previste numerose modifiche al D.Lgs 276/2003, sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 30/2003.
In particolare, vengono modificati gli articoli 4 e 5 sulle agenzie per il lavoro e l`articolo 6 sui regimi particolari di autorizzazione a svolgere attività di intermediazione, previsti tra l`altro, per le Università, i Comuni, le Associazioni datoriali sindacali comparativamente più rappresentative. A quest`ultimo riguardo, si dispone, tra l`altro, che le associazioni suddette possono svolgere attività di intermediazione anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate. Sono, altresì, autorizzati a svolgere l`attività anche gli enti bilaterali ed i gestori di siti internet a condizione che la svolgano senza finalità di lucro.
I soggetti suddetti sono autorizzati allo svolgimento dell`intermediazione previa comunicazione al Ministero del Lavoro dell`avvio dell`attività ed autocertificazione del possesso dei requisiti. Gli stessi vengono inoltre inseriti in una apposita sezione dell`albo delle agenzie del lavoro.
Viene, altresì, modificato l`articolo 12 sul versamento ad un apposito fondo bilaterale da parte dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro di un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l`attività di somministrazione.
Viene, inoltre, modificato l`articolo 13 sulle misure di incentivazione del raccordo pubblico privato, con cui si disciplinano le attività consentite alle agenzie si somministrazione del lavoro al fine di garantire l`inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. Al riguardo viene precisato che le agenzie suddette sono autorizzate ad operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie con i Comuni Province, Regioni, ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del Lavoro.
In materia di collaborazioni coordinate e continuative, viene disposto che, fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell`art. 1, commi 1202 e seguenti, della L.296/2006 (finanziaria 2007), è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un`indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri relativi al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell`impresa, all`anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti indicati nell`art.8 della L. 604/66 (sui licenziamenti individuali).

Il disegno di legge torna ora alla lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 1 del 1° gennaio 2010 recante “Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l`attivazione del Servizio europeo per l`azione esterna e per l`Amministrazione della Difesa”” (DDL 3097/C).
Le Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Il testo contiene norme finalizzate alla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè alla proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di Polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010. Vengono previste, altresì, disposizioni sull`attivazione del servizio europeo per l`azione esterna e per l`Amministrazione della Difesa.
In particolare, per le iniziative di cooperazione in favore dell`Afganistan viene autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, la spesa di 22.300.000 euro. Per iniziative di cooperazione in favore dell`Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia è autorizzata, altresì, per lo stesso periodo, la spesa di 22.700.000 euro.
Le autorizzazioni di spesa sono disposte ad integrazione degli stanziamenti di cui alla L.49/87 (sulla nuova disciplina della cooperazione dell`Italia con i Paesi in via di sviluppo), come determinati dalla Tabella C allegata alla L.191/2009 (legge finanziaria 2010).
Sul regime degli interventi viene disposto, tra l`altro, che per le finalità degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, il Ministero degli Affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Alle relative attività ed iniziative, per quanto non diversamente previsto, si applicano le norme di cui all`art. 57, commi 6 e 7 (sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
Anche in relazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, vengono disposte norme di contabilità speciale, ed, in particolare, viene prevista l`applicazione delle norme di cui all`art.5, commi 1 e 2 del DL 152/2009, convertito dalla L.197/2009, relative, tra l`altro, alla possibilità, in casi di necessità e urgenza e per esigenze connesse alle missioni internazionali, di acquisire lavori in economia per l`esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative.

Il decreto legge, che scade l`8 marzo 2010, passa ora all`esame dell`Aula.

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DDL comunitaria 2009 (DDL 1781/S).

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Sintesi parlamentare n. 5 della settimana dal 25 gennaio al 29 gennaio 2010

25 Gennaio 2010
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009“ (DDL 1781/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dalla Commissione Politiche dell`Unione Europea.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
è stata eliminata dall`elenco di cui all`Allegato B la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell`ambiente e, conseguentemente, è stata introdotta, all`interno del provvedimento medesimo, una disposizione recante delega al Governo per l`adozione di uno o più decreti legislativi per il recepimento della suddetta direttiva nonchè della direttiva 2009/123/CE relativa all`inquinamento provocato dalle navi e all`introduzione di sanzioni per violazioni. Tali decreti sono adottati, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri dell`Ambiente, delle Politiche per l`Unione europea e di Giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti, tenendo conto di principi e criteri direttivi specifici. Trattasi della introduzione tra i reati puniti con sanzioni amministrative di cui al D. Lgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), delle fattispecie criminose indicate nelle direttive sopra citate nonchè dell`applicazione, nei confronti degli enti nell`interesse o a vantaggio dei quali viene commesso uno dei reati previsti dalle direttive, di adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nel rispetto dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili.
Emendamento a firma del Governo
Articolo 20
è stata modificata la norma che introduce una nuova definizione di “sottoprodotto”” di cui all`art. 183 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), in attuazione della direttiva comunitaria 2008/98/CE.
In particolare, viene eliminata una delle condizioni in presenza delle quali una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto bensì sottoprodotto.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 44 soppressione
è stata dichiarata inammissibile la norma, inserita dalla Commissione referente, contenente modifiche all`art. 38 del Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006) relativo ai requisiti generali per la partecipazione alle gare per l`affidamento dei contratti pubblici.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 48 stralcio
è stata stralciata la norma, inserita dalla Commissione referente, attuativa della direttiva 2009/52/CE recante disposizioni minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Conseguentemente, è stato eliminato dall`elenco di cui all`Allegato B del provvedimento il riferimento alla suddetta direttiva. La norma stralciata è stata inserita in un apposito disegno di legge che seguirà un iter legislativo autonomo (DDL 1781-bis/S).
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 51 stralcio
è stata stralciata la norma attuativa della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata. La suddetta norma stralciata è stata inserita in un apposito disegno di legge che seguirà un iter legislativo autonomo (DDL 1781-ter/S).
Emendamento a firma di parlamentari
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 37/2009 e 4/2010.
Il provvedimento, che disciplina annualmente il recepimento nell`ordinamento interno degli atti comunitari attraverso la ricognizione degli adempimenti e degli obblighi che derivano all`Italia dall`appartenenza alle Comunità europee, prevede, analogamente al disegno di legge comunitaria 2008, l`allineamento del termine per l`esercizio della delega legislativa al termine di recepimento fissato dalle singole direttive e la delega al Governo per l`attuazione delle decisioni-quadro adottate nell`ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.
In particolare, con apposita norma viene disciplinata la delega al Governo per l`attuazione di direttive comunitarie, elencate in appositi allegati A e B, che richiedono l`introduzione di normative organiche e complesse, con l`illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.
La disposizione prevede che per le direttive indicate dall`allegato B, il relativo schema di provvedimento attuativo deve essere trasmesso, dopo l`acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari, mentre, per le direttive di cui all`allegato A, il suddetto parere è prescritto soltanto nel caso in cui sia contemplato il ricorso a sanzioni penali. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del suddetto parere.
Al riguardo, viene inoltre specificatamente indicato il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega, il quale coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva altresì indicato negli Allegati A e B, ovvero, qualora esso sia scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dall`entrata in vigore della stessa legge comunitaria. Per quanto riguarda le direttive il cui termine di recepimento non è previsto, la delega dovrà esercitarsi entro dodici mesi dall`entrata in vigore del provvedimento.
Viene prevista, altresì, la “clausola di cedevolezza”” (come nelle ultime leggi comunitarie) in virtù della quale lo Stato, in via sostitutiva e, se necessario, anticipata, adotta i decreti legislativi nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall`articolo 117, quinto comma, della Costituzione. I suddetti decreti legislativi entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l`attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
Con altra norma vengono dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, che si aggiungono a quelli contenuti nelle direttive da attuare e tra cui si evidenziano, in particolare, i seguenti:
– le amministrazioni direttamente interessate provvedono all`attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
– ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
– al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l`osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;
– all`attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
– nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell`esercizio della delega;
– quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l`unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l`efficacia e l`economicità nell`azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
– quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
– nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell`acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreti legislativi.
Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell`ordinamento nazionale, con apposita disposizione viene attribuita una delega al Governo, da esercitarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge e fatte salve le norme penali vigenti, per l`adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore del disegno di legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, inoltre, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Vengono, altresì, introdotte norme di modifica alla L.11/2005 recante norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. In particolare, viene riformulato l`art.15 relativo alla relazione annuale presentata dal Governo al Parlamento.
Al riguardo, la nuova norma prevede la presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione che indica:
– gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell`anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e ciascuna politica dell`Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni dell`UE. Nell`ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell`Unione europea;
– gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell`Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l`anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
– le strategie di comunicazione del Governo in merito all`attività dell`Unione europea e alla partecipazione italiana all`Unione europea.
Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell`anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell`U nione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell`Unione europea, nonchè alle relazioni esterne dell`Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell`Unione. La relazione reca altresì l`elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei ministri dell`Unione europea tenutisi nell`anno di riferimento, con l`indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l`Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea con l`esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell`emanazione degli atti legislativi dell`Unione. La Relazione reca altresì l`elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell`anno di riferimento e non definiti entro l`anno medesimo;
c) la partecipazione dell`Italia all`attività delle istituzioni dell`Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell`informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l`innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l`ambiente; politica fiscale; politiche per l`inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l`istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonche´ una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell`attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;
d) l`attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l`andamento dei flussi finanziari verso l`Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell`Unione europea per ciò che concerne l`Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull`efficacia delle predette politiche di coesione;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonche´ alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell`Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
f) l`elenco e i motivi delle impugnazioni, deliberate dal Consiglio dei Ministri, aventi ad oggetto le decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana.
Viene previsto, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni suddette anche alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti dell`Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
Viene, altresì, modificato l`art. 15 bis della suddetta L.11/2005, relativo all`informazione del Governo al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l`Italia.
Al riguardo viene previsto che l`elenco, articolato per settore e per materia, concernente le sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell`unione europea, i rinvii pregiudiziali, le procedure d`infrazione e i procedimenti d`indagine formale avviate dalla Commissione, nonchè l`informazione informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure suddette vengano trasmessi ogni tre mesi, anzichè sei.
Viene disposto, inoltre, che nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell`articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell`Unione Europea, le informazioni siano trasmesse ogni mese.
Con apposita norma viene prevista l`attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all`esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, integrando, al riguardo, l`articolo 306, comma 3 del D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della L. 123/07, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
è, inoltre, prevista una norma che modifica la disciplina relativa ai requisiti acustici degli edifici e dei loro componenti di cui all`art.3, comma 1, lettera e) della L. 447/95 prevista dall`art.11 della L. 88/09 (comunitaria 2008). Al riguardo, è stato esteso da sei a dodici mesi dall`entrata in vigore della L. 88/09 il periodo della delega al Governo per l`adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo, dell`inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale. In attesa dell`emanazione dei suddetti decreti legislativi, l`articolo 3 sopracitato si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d`arte asseverata da un tecnico abilitato. Viene, inoltre, modificato uno dei criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad adottare i suddetti decreti di attuazione, eliminando il riferimento alla progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti. Conseguentemente, è stata introdotta una modifica alla L. 447/1995 (Legge quadro sull`inquinamento acustico) prevedendo l`attribuzione alla competenza dello Stato, ai sensi dell`art. 3 della suddetta legge quadro, della indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l`esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall`inquinamento acustico.
Viene, inoltre, modificato l`art. 8-ter del DL 208/2008 convertito in L. 13/2009 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente). In particolare è stabilito che, in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra, i residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un`operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell`allegato 5 del decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull`ambiente e derivanti dall`utilizzo della sostanza o dell`oggetto.
Il provvedimento contiene, altresì, disposizioni per l`attuazione di decisioni quadro adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea), con la previsione di un`apposita delega da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge (anzichè diciotto mesi come modificato in corso d`esame).
In particolare, si tratta delle seguenti decisioni quadro:
– decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
– decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell`ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
– decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.
Tra i principi e criteri direttivi da osservare nell`attuazione delle suddette decisioni quadro, oltre a quelli di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, sopra menzionati, è prevista l`introduzione, tra i reati di cui alla Sezione III del Capo I del D.Lgs. 231/01 (sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), di fattispecie criminose indicate nelle stesse decisioni quadro, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell`interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato.
Tra le direttive da recepire e, in particolare, tra quelle contenute nell`allegato B, si segnalano le seguenti:
– 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali – termine di recepimento: 19 dicembre 2010;
– 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale- termine di recepimento: 5 dicembre 2011;
– 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio- termine di recepimento: 13 luglio 2010;
– 2008/110/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie- termine di recepimento: 13 luglio 2010;
– 2009/5/CE direttiva della Commissione del 30 gennaio 2009 che modifica l`allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l`applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada- termine di recepimento: 31 dicembre 2009;
– 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;
– 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l`obbligo di redigere conti consolidati;
– 2009/69/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto in relazione all`evasione fiscale connessa all`importazione;
– 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
– 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
– 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l`aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– 2009/104/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l`uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro.
Il disegno di legge torna ora all`esame della Camera dei Deputati.
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