In relazione all`iter del DL 195/2009 sulla “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”” (
DDL 3210/C – c.d. “Milleproroghe””), all`esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, per la seconda lettura, l`Associazione ha rappresentato, nelle sedi competenti, le proprie proposte.
In particolare, l`Ance ha evidenziato, come già al Senato, l`opportunità di prorogare ulteriormente, al 30 giugno 2010, il termine per l`applicazione della disciplina transitoria del procedimento di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica, previsto dall`art.159 del DLgs 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e differito, da ultimo, al 31 dicembre 2009 dal DL 78/2009, convertito dalla L.102/2009.
Il differimento si rende necessario per la particolare complessità del nuovo procedimento autorizzatorio – disciplinato dall`art.146 del Codice, che, tra l`altro, attribuisce alla Soprintendenza in via preventiva (e non più successiva) il rilascio del parere entro un termine perentorio – e per consentire alle Regioni di adeguare il procedimento autorizzatorio alla nuova disciplina, con particolare riferimento alla revisione dei vigenti sistemi di delega.
Al riguardo, va anche considerato che il Ministero dei Beni Culturali ha emanato un decreto, ora in corso d`esame da parte del Consiglio di Stato, con il quale vengono definite procedure semplificate per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica (documentazione semplificata e tempi di istruttoria ridotti di circa ¾ e cioè a 30 gg.) per 42 tipologie di intervento considerate di lieve entità (demolizione e ricostruzione con stessa volumetria e sagoma, interventi sui prospetti degli edifici e sulle coperture, incrementi volumetrici non superiori a 100mc, recinzioni e muri di contenimento, interventi di arredo urbano, ecc.). Il procedimento delineato dal decreto risulta essere complementare a quello previsto dall`art. 146 e, pertanto, la proroga di questo ultimo consentirebbe la conclusione dell`iter di approvazione del decreto e quindi, la contemporanea entrata in vigore dei due provvedimenti.
Sempre in materia edilizia, in considerazione dell`attuale situazione di grave difficoltà di mercato in cui sono costrette ad operare le imprese, è stata manifestata l`esigenza di modificare l`art. 15 del DPR 380/2001 (“Testo Unico dell`Edilizia””) che prevede, per l`avvio dei lavori, il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire mentre, per l`ultimazione dell`opera, un termine di tre anni dall`avvio dei lavori. A tal fine, andrebbero, pertanto, prorogati di due anni i termini di efficacia dei titoli abitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 e, quindi a partire dall`inizio della crisi del settore edile, sia per l`inizio lavori che per il termine di ultimazione degli stessi. Analoga proroga di due anni, per l`inizio dei lavori o per l`esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante, dovrebbe essere, altresì, prevista per le convenzioni di lottizzazione, di cui all`articolo 28 della L. 1150/1942 (Legge Urbanistica) ovvero per gli accordi similari, stipulati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
In materia di politiche energetiche, l`Associazione si è soffermata sulla disposizione prevista dal comma 6 dell`art. 11 del DLgs 115/2008 che fornisce specifichi chiarimenti alle norme che istituiscono un fondo triennale per la realizzazione di nuovi edifici ad elevata efficienza energetica (commi 351 e 352 della legge 296/2006 – Finanziaria 2007).
Al riguardo, è stata rilevata la necessità di prorogare al 31 dicembre 2010 la data di inizio lavori, entro la quale è possibile usufruire del contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire un valore limite di fabbisogno energetico inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nel DLgs 192/2005, per la realizzazione di nuovi edifici e complessi di edifici di volumetria complessiva superiore a 10.000 m³. Tale misura consentirebbe la regolamentazione per l`utilizzazione delle risorse previste dal suddetto fondo.
Quanto evidenziato è stato sostanzialmente condiviso e sarà oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento sul quale, tuttavia, il Governo, considerata la ravvicinata scadenza, sembra intenzionato a blindare il testo.
Si veda precedente del 27 gennaio 2010.