SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009 recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l`avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”” (DDL 1956/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dalla Commissione Territorio ed Ambiente.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 15, comma 3
Viene previsto – con riferimento alla disposizione che statuisce la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti di esecuzione dei lavori connessi agli stati di emergenza e che obbliga i collegi arbitrali, già eventualmente costituiti, a statuire in conformità – che sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria al momento dell`entrata in vigore del decreto legge.
Al riguardo, la Commissione in sede referente aveva approvato un emendamento volto ad abrogare il comma tre.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 16
Viene previsto che la Protezione Civile S.p.A. venga sottoposta, nell`esercizio delle sue attività, al potere di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile con particolare riferimento ai seguenti aspetti: definizione delle aree di attività, del piano industriale, delle strategie e dei programmi.
Viene, altresì, specificato che le funzioni tipiche di protezione civile rimangono di esclusiva pertinenza del citato Dipartimento anche sotto il profilo strutturale e che la Soci età Protezione civile, espressamente qualificata come società in house, svolge attività esecutive e strumentali per il perseguimento degli obiettivi tipici del Servizio nazionale di protezione civile.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 16
Con riferimento all`ambito di operatività della Protezione civile S.p.A. viene precisato che la stessa ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo per il Dipartimento della protezione civile.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 16
Dopo aver limitato l`attività della Società “esclusivamente”” ai servizi prestati dal Dipartimento, viene specificato che la suddetta esclusività può essere derogata con diversa ed espressa disposizione di legge.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 16
Viene chiarito che la Società dovrà provvedere all`espletamento delle funzioni ad essa attribuite nel rispetto della vigente normativa anche comunitaria.
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Emendamento del Relatore
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Articolo 16
Viene previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno, venga presentata alle Camere una relazione dettagliata sulle attività svolte dalla Società, sul relativo stato di attuazione nonchè sulle iniziative che si intendono intraprendere.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 16
Viene aggiunta una disposizione che al fine di garantire l`invarianza della spesa, stabilisce che all`incremento del trasferimento delle attività dal Dipartimento della protezione civile alla società – come definite dal contratto di servizio – deve corrispondere una riduzione proporzionale del fondo di dotazione del medesimo Dipartimento della protezione civile in termini di risorse finanziarie, strumentali e di personale.
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Emendamento del Relatore
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Articolo 16
Riguardo alle attività della Protezione Civile S.p.A., con apposita disposizione viene eliminato il riferimento di “assumere partecipazioni””.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 16
Viene specificato che laddove la Società Protezione Civile, affidi a terzi lavori, forniture e servizi, applica le norme del D.Lgs 163/2006, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i principi comunitari in materia di parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.
Viene anche previsto che la Società è tenuta al rispetto di quanto previsto dall`articolo 4 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004, secondo la quale nell`ipotesi di assoluta eccezionalità dell`emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell`integrità della vita umana, il Capo del Dipartimento della protezione civile può essere autorizzato a procedere ad affidamenti diretti in materia di appalti pubblici di rilievo comunitario, semprechè non sia possibile provvedere altrimenti e soltanto per periodi di tempo prestabiliti, limitati all`adozione dei primi indispensabili interventi.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 16
Viene modificata la norma di copertura finanziaria, introdotta dalla Commissione referente, aumentando l`autorizzazione di spesa. In particolare, viene previsto che al fine di favorire il funzionamento della costituenda Società Protezione civile è autorizzata la spesa di 2.299.000 euro (anzichè 2.240.00) per ciascuno degli anni 2010 e 20111 mediante corrispondente riduzione dell`autorizzazione di spesa di cui all`articolo 1 della L. 225/1992, così come determinata dalla tabella C della L. 191/2009.
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Emendamento del Relatore
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Articolo 17
Viene integrato il Fondo della protezione civile di cui all`articolo 6 comma 1 del DL 142/1991, convertito dalla L. 195/1991, per l`importo di 100 milioni di euro solo in termini di competenza per l`anno 2010, per gli interventi urgenti concernenti i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell`ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo aggiuntivo
Con apposita disposizione viene previsto che il Commissario straordinarioper la realizzazione urgente di istituti penitenziari, connessa al sovrappopolamento delle strutture esistenti sul territorio nazionale, potrà avvalersi della Protezione civile S.p.A. per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione dei lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione degli interventi di cui all`art. 44-bis del DL. 207/2008 convertito dalla L. 14/2009 (c.d. “mille proroghe”” che all`art. 44-bis reca “disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie”” e la nomina del Commissario Straordinario Ionta).
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Emendamento del Governo
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Articolo aggiuntivo
Riguardo agli strumenti volti a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione degli istituti penitenziari, introdotti con apposita disposizione dalla Commissione referente, viene specificato che alle white list di fornitori e prestatori di servizi, costituite presso il Prefetto competente, potranno rivolgersi gli esecutori dei lavori attuati in esecuzione del programma di interventi di cui al citato art. 44-bis del DL. 207/2008 (c.d. “mille proroghe”” che all`art. 44-bis reca “disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie”” e la nomina del Commissario Straordinario Ionta).
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Emendamento del Governo
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 6/2010.
Il testo prevede misure volte a fronteggiare, in particolare, tre diverse fattispecie emergenziali: il sisma dell`Abruzzo, l`emergenza rifiuti in Campania e le situazioni di rischio idrogeologico. Viene, inoltre, rivisto con interventi di natura strutturale, l`assetto del Servizio nazionale di Protezione Civile.
Con riferimento al sisma in Abruzzo, conclusa la fase di prima emergenza, il decreto interviene per avviare la fase post emergenziale nel territorio della Regione, dove il Presidente della Regione – a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l`intera durata dello stato di emergenza – assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi; permane, invece, la competenza del Dipartimento nazionale della Protezione Civile per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitatiti provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).
Contestualmente, viene disposto che il Commissario delegato, nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cessi dall`incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data fornisca, ai fini del subentro degli organi competenti, al Presidente della Regione Abruzzo ed al Ministero dell`economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese (con l`indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia della spesa), nonchè la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il supera mento dell`emergenza. Spetterà ad una successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell`articolo 1, comma 1, del DL 39/2009, disciplinare il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.
Allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, viene autorizzata la spesa pari a 1 milione di euro per l`anno 2011 ed a 1 milione di euro a decorrere dall`anno 2013, mediante rifinanziamento dell`autorizzazione di spesa di cui all`articolo 2 comma 329 della L. 244/2007, recante autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico (norma introdotta in corso di esame).
Viene, anche, previsto che il Governo trasmetta al Parlamento, informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza; tali informative sono trasmesse entro novanta giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto e a conclusione dell`emergenza (norma introdotta in corso di esame).
Con apposita disposizione di interpretazione autentica (riferita all`articolo 5, commi 1 e 2, del DL 39/2009, convertito con L. 77/2009, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile””), viene chiarito che le disposizioni del decreto relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi e alla sospensione dei termini si interpretano nel senso che la presentazione dell`istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti (norma introdotta in corso di esame).
Viene, inoltre, previsto – limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici – che le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti (di cui all`articolo 191 del D.Lgs 152/2009 – “Norme in materia ambientale””) possono essere reiterate fino a quattro volte, (norma introdotta in corso di esame).
Per quanto concerne l`emergenza rifiuti in Campania, il decreto introduce una serie di disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza nella Regione – fissata alla data del 31 dicembre 2009 – al fine di consentire il subentro degli enti ordinariamente competenti nelle attività fino ad oggi svolte dalla struttura di amministrazione straordinaria.
La cessazione dello stato di emergenza avverrà attraverso l`istituzione, nell`ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei Ministri – Dipartimento protezione civile, di una “unità operativa”” e di una “unità stralcio””. L`Unità stralcio avvia le procedure per l`accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza, in particolare, viene previsto che, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell`unità stralcio e che le azioni pendenti sono sospese. Invece, l`unità operativa provvede tra l`altro, alle competenze amministrative relative all`esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, alla prosecuzione – ove ritenuto necessario – degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie, alla determinazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei costi di conferimento dei rifiuti, nonchè a prestare il proprio supporto alla Regione Campania ed alle relative Province, su esplicita richiesta delle stesse e solo nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza.
Il provvedimento autorizza la salvaguardia delle aree di interesse strategico nazionale mediante l`impiego di duecentocinquanta unità delle Forze armate e prevede la cessazione di efficacia, alla data del 31 dicembre 2009, delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l`emergenza rifiuti con la salvaguardia dei rapporti giuridici in corso.
Ai Presidenti delle province sono attribuite, dal primo gennaio 2010 sino al 31 settembre 2010 – secondo le modifiche apportate in corso di esame – le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
Il decreto individua, altresì, le modalità per la determinazione del valore dell`impianto di termovalorizzazione di Acerra e ne disciplina il trasferimento di proprietà entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Presidente del Consiglio, alla Regione Campania ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile o a soggetto privato; su tale disposizione, in corso di esame, è stato eliminato il riferimento ad “altro ente pubblico anche non territoriale”” quale soggetto destinatario del trasferimento. Sempre in corso di esame, è stata, poi, introdotta una disposizione volta a specificare che nel caso in cui non sia avvenuto il suddetto trasferimento entro il 31 gennaio 2012, la proprietà del termovalorizzatore è comunque trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nelle more della vendita, il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità dell`impianto ed è autorizzato a stipulare un contratto per l`affitto dell`impianto stesso per la durata di due anni anzichè quindici anni (come previsto originariamente).
Sono inoltre previste norme sugli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, sul deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti, nonchè sul personale dei consorzi.
Viene, altresì, previsto che nei territori dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per il settore rifiuti, in caso di commissione di delitti connessi allo smaltimento dei rifiuti di cui all`articolo 6 del DL 172/2008, convertito dalla L. 210/2008 (recante Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale), l`aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. Tale disposizione vale per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza. Viene, anche, regolata l`individuazione dell`Autorità giudiziaria competente per i procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania (norma introdotta in corso di esame).
Per quanto concerne le disposizioni in materia di protezione civile, viene previsto fino al 31 dicembre 2010, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, (con l`applicazione delle previsioni normative di cui all`articolo 1, comma 2, del DL 90/2008, anche in deroga a quanto previsto dall`articolo 72, comma 1, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L.133/2008), ai fini del mantenimento dell`incarico del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, non percepisce ulteriori emolumenti (norma introdotta in corso di esame).
La norma, poi, dispone la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei livelli minimi dell`organizzazione delle strutture territoriali di protezione e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.
Per lo svolgimento delle funzioni strumentali al Dipartimento di Protezione Civile è autorizzata la costituzione di una società per azioni d`interesse nazionale denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.», con capitale sociale di un milione di euro sottoscritto interamente dalla Presidenza del Consiglio che esercita i diritti dell`azionista (norma modificata dagli emendamenti di cui sopra). Tra i compiti della società rientrano la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, nonchè, ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonchè l`acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale e quelli relativi ai grandi eventi. La società, inoltre, può detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico. I rapporti tra la società e il Dipartimento della protezione civile sono regolati da un apposito contratto di servizio. Specifiche disposizioni riguardano, poi, lo statuto della costituenda società. In particolare, è previsto che lo statuto venga predisposto dal Dipartimento della protezione civile ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 195/2009, con lo stesso decreto saranno nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Lo statuto da emanarsi dovrà disciplinare il funzionamento interno della società e prevedere, tra l`altro, la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio del capitale sociale, il divieto di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi, la nomina dell`intero consiglio di amministrazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio e del Capo del Dipartimento della protezione civile, le modalità per l`esercizio del controllo analogo sulla società, nonchè l`obbligo di esercitare l`attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile.
Con riferimento agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, il decreto prevede la nomina di Commissari straordinari – ai sensi dell`
art. 20 del D.L. 185/2008Viene, altresì, previsto che i Commissari straordinari, per gli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, presentino, non solo al termine dell`incarico ma annualmente (come modificato in corso di esame) una relazione al Parlamento sull`attività esercitata. convertito dalla L. 2/2009 – disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile e i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Con riferimento alle competenze dei Commissari, questi: attuano gli interventi, provvedono alle azioni di indirizzo e di supporto promuovendo anche intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, emanano gli atti e i provvedimenti, curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20.
Per quanto concerne le misure di coordinamento, viene disposto che le attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonchè quelle di verifica siano attribuite al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza.
In corso di esame, sono state introdotte disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari, al fine di risolvere l`emergenza conseguente al sovrappopolamento delle strutture esistenti sul territorio nazionale. Per l`esecuzione di tali interventi vengono previste procedure straordinarie, tra le quali, in particolare, la nomina di un Commissario straordinario che, d`intesa con il Presidente della Regione territorialmente competente e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, provveda alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Il provvedimento di localizzazione non solo comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d`urgenza delle aree individuate, ma se adottato in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l`effetto dell`imposizione del vincolo preordinato all`espropriazione. Apposite disposizioni riguardano: la comunicazione dell`avvenuta localizzazione, l`efficacia del provvedimento, i procedimenti di occupazione d`urgenza e le espropriazioni delle aree e la determinazione delle relative indennità. Viene, anche, stabilito che avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso non è ammesso ricorso al giudice amministrativo, ma soltanto ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Viene, altresì, prevista una deroga al limite dei subappalti delle lavorazioni prevalenti (articolo 18 del D.Lgs. 163/2006) che potranno salire fin al 50%.
In corso di esame sono stati, altresì, introdotti strumenti volti a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione degli istituti penitenziari, a tal fine, vengono attribuiti poteri specifici ai Prefetti. In particolare, si prevede che, presso la Prefettura, è operativa una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l`alta sorvegli anza delle grandi opere previsto dal Codice Appalti (D.lgs. 163/2006), quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti. Le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della suddetta sezione specializzata saranno definite con decreto del Ministro dell`Interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Per assicurare i controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e la costituzione presso il Prefetto competente (secondo le modalità da definirsi con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) di elenchi di fornitori e prestatori si servizi non soggetti a inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli appaltatori incaricati della realizzazione delle nuove carceri.
Il Governo dovrà presentare una relazione semestrale alle Camere concernente l`applicazione delle suddette disposizioni.
Il decreto legge, che scade il 28 febbraio 2010, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
– Decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”” (DDL 1955/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto, con la votazione di fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo, sostitutivo ed integrativo del testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali.
Il provvedimento, contiene, tra l`altro, le seguente disposizioni:
– con riguardo al rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all`estero, viene previsto che entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell`economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, il numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per classi d`importo emersi, il numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari coinvolti e l`ammontare delle operazioni gestite da ciascuno di essi, e l`ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico, o regolarizzate;
– viene disposta la proroga al 31 dicembre 2010 della esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo prevista dal DL 58/2008, convertito in L.199/2008 recante””Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”” (esecuzione già prorogata al 31 dicembre 2009 dall`art. 1 del suddetto decreto legge);
– in materia sanitaria,si autorizza la presentazione, fino al 30 giugno 2010, del curriculum professionale di cui all`articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 110 del 12 maggio 2008 recante “Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell`articolo 1 della L. 247/2007, concernente la certificazione di esposizione all`amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale””;
– viene introdotta una norma che modifica l`art. 2, comma 239, della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) laddove prevede che, al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessariper la messa in sicurezza e l`adeguamento antisismico delle scuole, entro il 30 giugno 2010 (anzichè 30 aprile 2010 come nella norma introdotta in Commissione, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonchè per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all`importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell`ambito delle misure e con le modalità previste dal DL 137/2008 convertito in L. 169/2008 recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita””`;
– in materia ambientale, viene disposta la proroga al 1° gennaio 2011 del termine previsto dal DPR 380/2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia””, già prorogato dall`art. 1, comma 289, della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), entro il quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l`installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell`intervento;
– vengonointrodotte modifiche all`art. 26, comma 1, del DL 112/2008, convertito in L. 133/2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria“, in materia di procedimento “taglia-enti””. Al riguardo, si precisa che il suddetto art. 26 si interpreta nel senso che l`effetto soppressivo nei confronti degli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della L.244/2007, concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo. Vengono, inoltre, soppressi gli enti pubblici non economici i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Introdotte, altresì, modifiche all`art. 14, comma 23, della L. 246/2005 “Semplificazione e riassetto normativo per l`anno 2005“, in materia di semplificazione della legislazione. Al riguardo, viene previsto che trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.
– viene modificato l`art. 3, comma 4 del Dlgs 286/1998 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero””. Al riguardo, è previsto che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale nel quale vengono definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell`ultimo decreto emanato.
Nel corso dell`iter legislativo sono state, altresì, confermate norme già previste nel testo iniziale. Tra queste, in particolare, viene previsto l`ulteriore rinvio, al 30 aprile 2010 (anzichè 30 giugno 2010, come modificato in corso d`esame), dell`entrata in vigore della norma, di cui all`art.3, commi 19-22 della L.244/2007 (Finanziaria 2008), con cui si dispone il divieto del ricorso all`arbitrato per la risoluzione di controversie in materia di contratti pubblici (già prorogata al 31 dicembre 2009 dall`art.29, comma quinquiesdecies, del DL 207/2008, convertito dalla L.14/2009). La proroga viene disposta nelle more del recepimento, contenuto in uno Schema di decreto legislativo di attuazione della L. 88/09 (Comunitaria 2009), attualmente al parere delle Commissioni parlamentari competenti, della Dir.2007/66/CE sul miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici, che introduce una nuova disciplina in materia di arbitrato.
In materia economico-finanziaria viene previsto, tra l`altro, che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività detenute all`estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere effettuate dai soggetti interessati fino al 30 aprile 2010, sulla base dei presupposti, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall`articolo 13-bis (scudo fiscale) del DL 78/2009, convertito dalla L.102/2009. Alle operazioni suddette, si applicherà un`aliquota sintetica del 60% se perfezionate entro il 28 febbraio 2010, ovvero del 70% se perfezionate tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2010.
Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati viene disposta, altresì, la proroga del termine per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale degli studi di settore per gli anni 2009 e 2010, fissati rispettivamente al 31 marzo 2010 e 31 marzo 2011.
Prorogato al 31 dicembre 2010, il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d`identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi di cui all`art. 64, comma 3, del Dlgs 82/2005 recante “Codice dell`Amministrazione digitale”” (norma modificata in corso d`esame) e previsto il differimento al 31 gennaio 2011 del sistema telematico di trasmissione mensile delle dichiarazioni dei sostituti di imposta, introdotto dall`art. 44-bis del DL 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, e contestualmente introdotta per l`anno 2010 una sperimentazione da attuare con modalità che saranno stabilite con un Atto di concerto tra l`Agenzia delle Entrate e l`Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma dell`Abruzzo del 6 aprile 2009, individuati ai sensi del comma 2 dell`art.1 del DL. 39/2009 convertito dalla L. 77/2009, si prevede la proroga, da disporsi con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l`assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Vengono prorogate per l`anno 2010 le modalità semplificate per la certificazione di crediti per somme dovute nei casi di somministrazione, fornitura e appalti agli Enti locali e alle Regioni, previste per l`anno 2009, dall`art.9, comma 3-bis del DL 185/2009, convertito dalla L. 2/2009, al fine di favorire la smobilizzazione dei crediti presso il sistema degli intermediari finanziari.
Viene, inoltre, prorogato, al 30 aprile 2010, il termine per l`esercizio dell`opzione per il regime speciale delle Società d`investimento immobiliare quotate (SIIQ).
Altre proroghe attengono al mantenimento in bilancio di risorse afferenti a Fondi. In particolare, viene previsto che le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009, relative al Fondo TFR, istituito ai sensi dell`art.1, comma 758, della L.296/2006, sono mantenute in bilancio nel conto residui per essere utilizzate nell`esercizio successivo, così come le somme ancora disponibili alla stessa data sul Fondo per la tutela dell`ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio (Fondo piccole opere) di cui all`art.13, comma 3-quater del DL112/2008, convertito dalla L.133/2008.
Con altra disposizione viene precisato che la disciplina transitoria sull`ordinamento, anche finanziario di Roma capitale, di cui all`art.5, della L.42/2009 può essere demandato a più decreti legislativi (anzichè ad uno solo, come previsto nella norma citata).
Viene prorogato, al 31 dicembre 2010, il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio delle concessioni aeroportuali di cui all`art. 3, comma 2, del D.Lgs 96/2005 (già prorogato al 31 dicembre 2009, dal DL 207/2008, convertito dalla L.14/2009) e la proroga, al 31 dicembre 2010, per l`emanazione dei decreti per la determinazione della misura dei diritti aeroportuali di cui all`art.10, comma della L.537/1993. Fino a tale date il Ministro dei Trasporti provvede con proprio decreto all`aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. L`aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.
Viene, altresì, prorogata, per l`anno 2010, la disposizione di cui al DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009 con cui si prevedeva, al fine del contenimento degli oneri per cittadini ed imprese, la sospensione dell`efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l`adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonchè dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e fatta eccezione per le tariffe del servizio idrico e dei settori dell`energia elettrica e del gas, nonchè delle tariffe postali agevolate (norma modificata in corso d`esame).
In materia ambientale, viene prorogato, al 28 febbraio 2010, il termine per l`adozione dei Piani di gestione dei bacini idrografici, da parte dei comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all`art.1, comma 3-bis, del DL 208/2008, convertito dalla L.13/2009.
In materia di smaltimento rifiuti, viene previsto che qualora il regolamento di determinazione dei criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all`art.238, comma 6, del D.Lgs 152/2006 (Codice in materia ambientale), non sia adottato dal Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 31 dicembre 2010 (anzichè 31 dicembre 2009), i Comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Con altra norma viene prevista la possibilità di prorogare fino a tutto il 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello Sviluppo economico ed il Mediocredito centrale per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all`art.2, comma 100, lettera a), della L.662/1996, previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento.
In materia di Zone franche urbane di cui alla L.296/2007 (Legge Finanziaria 2008), viene previsto che l`importo del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per provvedere al finanziamento di programmi di intervento connessi alle zone franche urbane di cui alla medesima legge, costituisce tetto massimo di spesa (norma modificata in corso d’esame).
Ulteriori proroghe disposte dal testo riguardano: le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative; la funzionalità dell`Ente irriguo umbro-toscano e il riordino dell`Ente irriguo Puglia, Lucania, Irpinia, (EIPLI); le convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, previste dal D.Lgs 297/99, nell`ambito del riordino degli interessi di sostegno alla ricerca di competenza del Ministero dell`Istruzione e della Ricerca; la carta d`identità, che a partire dal 1° gennaio 2011 (anzichè 2010), dovrà essere munita della fotografia e delle impronte digitali.
Il decreto legge, che scade il 28 febbraio, passa ora all`esame della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”” (DDL 1955/S).
La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo trasmesso dal Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1
Viene integrata la norma relativa alla proroga di termini tributari, nonchè in materia economico-finanziaria. In particolare, con riguardo al rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all`estero, viene previsto che entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell`economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, il numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per classi d`importo emersi, il numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari coinvolti e l`ammontare delle operazioni gestite da ciascuno di essi, e l`ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico, o regolarizzate.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 5
Con riferimento alla norma relativa alla proroga di termini in materia di infrastrutture e di trasporti, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2010 della esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo prevista dal DL 58/2008, convertito in L. 199/2008 recante””Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”” (esecuzione già prorogata al 31 dicembre 2009 dall`art. 1 del suddetto decreto legge).
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Emendamento del Relatore
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Articolo 6
Viene integrata la norma relativa alla proroga di termini in materia sanitaria. Al riguardo, si autorizza la presentazione, fino al 30 giugno 2010, del curriculum professionale di cui all`articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 110 del 12 maggio 2008 recante “Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell`articolo 1 della L. 247/2007, concernente la certificazione di esposizione all`amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale””.
A tali fini, si intendono per “atti di indirizzo ministeriale””, richiamati dalla suddetta L. 247/2007, quelli attestanti l`esposizione all`amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 7
In materia di istruzione viene introdotta una norma che modifica l`art. 2, comma 239, della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) laddove prevede che, al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l`adeguamento antisismico delle scuole, entro il 30 aprile 2010 (anzichè entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge), previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonchè per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all`importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell`ambito delle misure e con le modalità previste dal DL 137/2008 convertito in L. 169/2008 recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita””`.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 8
Nell`ambito della norma recante proroga di termini in materia ambientale, viene disposta la proroga al 1° gennaio 2011 del termine previsto dal DPR 380/2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”” e già prorogato dall`art. 1, comma 289, della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), entro il quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l`installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell`intervento.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 9
Con riferimento alla norma relativa alla proroga di termini in materia di sviluppo economico, viene soppressa la disposizione recante modifiche alla disciplina delle Zone franche urbane di cui alla L.296/2007 (Finanziaria 2008).
Viene, inoltre, introdotta una norma che proroga al 2010 l`applicazione delle disposizioni di cui all`art. 15, commi da 16 a 23, del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale””, in materia di rivalutazione dei beni di impresa. Ne consegue che il termine del 31 dicembre 2007, ivi previsto, si intende fissato al 31 dicembre 2010.
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Emendamento a firma di parlamentari
Emendamento del Relatore
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Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte modifiche all`art. 26, comma 1, del DL 112/2008, convertito in L. 133/2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria””, in materia di procedimento “taglia-enti””. Al riguardo si precisa, tra l`altro, che il suddetto art. 26 si interpreta nel senso che l`effetto soppressivo nei confronti degli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della L.244/2007, concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo. Vengono, inoltre, soppressi gli enti pubblici non economici i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura.
Introdotte, altresì, modifiche all`art. 14, comma 23, della L. 246/2005 “Semplificazione e riassetto normativo per l`anno 2005“, in materia di semplificazione della legislazione. Al riguardo, viene previsto che trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art. 3, comma 4 del D.lgs. 286/1998 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero””. Al riguardo è previsto che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale nel quale vengono definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell`ultimo decreto emanato.
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Emendamento del Governo
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Il decreto legge, nella settimana di riferimento, è stato approvato dall`Aula.