Nella seduta del 29 marzo scorso la Camera ha approvato, con alcuni ulteriori emendamenti, il testo unificato del disegno di legge sulla Disciplina dell`attività di costruttore edile e delle attività di completamento e finitura in edilizia contenente tra l`altro molte proposte fortemente volute anche dall`Ance.
L`esame del provvedimento, risultante dall`accorpamento (elaborato dalla Commissione Territorio e Ambiente della Camera) di sette disegni di legge e da una serie di emendamenti che negli ultimi mesi sono stati approvati anche dietro indicazione delle commissioni parlamentari, si sposta ora nelle aule del Senato.
Il disegno di legge introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una serie di condizioni che saranno obbligatorie per tutti coloro (persone fisiche o giuridiche, lavori in proprio o in appalto) che intendono iniziare a svolgere l`attività di costruttore edile mentre per le imprese già in esercizio è prevista comunque una fase transitoria.
Peraltro, con un emendamento approvato proprio nella seduta del 29 marzo, gli obblighi nascenti dalla legge si applicheranno anche alle imprese straniere che intendono svolgere attività di costruzione in Italia.
Il ddl in sintesi:
A chi si applica
A chi svolge attività in proprio o in regime di appalto e subappalto per i seguenti interventi:
– costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria, opere di ingegneria e genio civile compresa l`installazione di manufatti prefabbricati
– completamento edifici , manutenzione ordinaria, installazione pavimenti ecc.
Sono escluse
– le attività di promozione e sviluppo immobiliare;
– le attività di restauro, conservazione e manutenzione dibeni culturali (D.Lgs. 42/2004);
– le attività di installazione impianti (D.M. 37/2008);
Requisiti necessari per l`esercizio delle attività
– Iscrizione in una sezione speciale delle Camere di commercio
– Requisiti di onorabilità in capo al titolare dell`impresa o ai consiglieri di amministrazione
– Requisiti di capacità organizzativa differenziati per le attività di costruzione (minimo 15.000 euro) e le attività di manutenzione e finitura (minimo 7.500 euro)
Inoltre, occorre avere e comunicare alla sezione speciale dell`edilizia il nominativo di:
– un responsabile tecnico che non potrà essere un consulente esterno e dovrà essere in possesso di appositi requisiti di onorabilità e moralità nonchè di professionalità;
– un responsabile per la prevenzione e protezione (di cui al D.Lgs. 81/08)
Tutto ciò oltre ai normali requisiti per iscriversi alla CCIA
Le funzioni di responsabile tecnico, di responsabile per la prevenzione e protezione possono essere assolte anche da un unico soggetto (es. il titolare/legale rappresentante).
Sanzioni
Oltre alle sanzioni già previste da altre disposizioni legislative il ddl prevede specifiche sanzioni di tipo amministrativo (es. sospensione dei lavori, confisca) e pecuniario sia per coloro che svolgono attività in assenza dei requisiti prescritti dalla legge (es. venir meno della figura del responsabile tecnico) sia per le imprese non iscritte.