Si pubblica in Allegato il Bollettino Regionale con l`elenco aggiornato al 26 marzo 2010 di tutti i provvedimenti normativi di maggiore interesse per il settore delle costruzioni.
Tra i provvedimenti inseriti quelli di maggior rilevo sono i seguenti:
Abruzzo (LR n.7 del 3/3/2010 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita””` – BUR n. 15 del 10/3/2010)
La legge, che si compone di 17 articoli, disciplina sia l`attribuzione delle competenze in materia di espropri sia la relativa procedura.
L`art. 15 istituisce la Commissione provinciale espropri.
L`art. 16 prevede chei comuni, all`interno di piani attuativi, possano riservarsi una quota dei diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione volumetrica territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano. Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti, con accordo di cessione volontaria ai proprietari di terreni in esproprio per pubblica utilità in luogo dell`indennità spettante per l`espropriazione.
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Basilicata (LR n.4 del 29/1/2010 “ Nuove norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti ed attuazione delle norme di liberalizzazione dell`accesso all`attività di distribuzione di carburanti in rete di cui ai commi da 17 a 22 dell`art. 83/bis del DL 112/2008“ – BUR n. 6 del 29/1/2010)
Al fine di perseguire l`obiettivo dell`ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti i Comuni, secondo l`articolo 2 della legge, devono effettuare una verifica degli impianti esistenti per accertare la condizione di incompatibilità assoluta o relativa.
L`art. 5 stabilisce quali sono i requisiti che devono avere i nuovi impianti. Tra questi:
· impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
· pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
· presenza di aree di sosta per autoveicoli, con un minimo di due posti auto;
Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica. Per l`installazione e l`esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.
L`installazione e l`esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
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Basilicata (LR n.15 del 3/3/2010 “Promozione della cultura architettonica e del paesaggio attraverso iniziative culturali ed azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la qualità del progetto di architettura con azioni tese a garantire il valore ed a salvaguardare la professionalità dei progettisti”” – BUR n. 15 del 10/3/2010)
La Regione Basilicata riconosce come opere di rilevanza pubblica quelle di architettura e di urbanistica in quanto strumenti fondamentali per assicurare la qualità dell`ambiente urbano e rurale e garantire lo sviluppo sostenibile e promuove iniziative di formazione volte alla diffusione e alla conoscenza della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio.
La Regione promuove inoltre iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale con particolare riguardo agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea. A tal fine i Comuni redigono un elenco degli edifici o manufatti che costituiscono testimonianza significativa dell`architettura moderna e contemporanea realizzati nel territorio comunale a partire dal 1945 prevedendo apposite norme di tutela e salvaguardia per gli immobili inseriti nell`elenco.
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Emilia Romagna (circolare PG/2010/23900 del 4/3/2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009“ – BUR n. 39 del 4/3/2010)
La circolare fornisce chiarimenti utili a rendere più agevole e omogenea l`applicazione dei Titoli I (contenente le modifiche alla LR 19/2008) e II (contenente le modifiche alla LR 20/2000) della LR n. 6 del 2009, relativi ai processi di qualificazione delle aree urbanizzate e al riordino della disciplina dei processi di trasformazione del territorio.
La circolare si sofferma, in particolare, sui seguenti aspetti della legge di riforma:
· le innovazioni apportate alla LR 19/1998;
· la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Il nuovo art 7-ter ha, infatti, previsto che i Comuni debbano promuovere attraverso il regolamento urbanistico interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, sia esso ad uso abitativo ovvero con diversa destinazione (produttiva, commerciale, ricettiva ecc.), attraverso il riconoscimento di incentivi volumetrici e altre forme di premialità;
· la valutazione ambientale strategica
· gli accordi territoriali;
· la revisione della disciplina degli strumenti negoziali (quali accordi tra privati, accordi di programma;
· la revisione del ruolo e della funzione degli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica;
· edilizia residenziale sociale. La legge di riforma ha, infatti, prescritto che il PSC definisca il fabbisogno di ERS, cioè la quota di alloggi la cui realizzazione è comunque sostenuta da politiche pubbliche. Agli operatori si chiede di concorrere alla realizzazione del fabbisogno con modalità differenziate: per i nuovi insediamenti residenziali, si richiede la cessione a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del Comune del 20% della superficie fondiaria del comparto di intervento mentre per i nuovi insediamenti produttivi e per gli interventi di riqualificazione urbana, la legge non quantifica il contributo dovuto, rimettendone la definizione ad un accordo ai sensi dell`art. 18, in coerenza con le indicazioni del PSC.
· la riduzione dei tempi di svolgimento del procedimento di pianificazione.
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Emilia Romagna (LR n.4 del 12/2/2010 “Norme per l`attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l`adeguamento all`ordinamento comunitario – Comunitaria regionale 2010“ – BUR n. 20 del 12/2/2010)
La legge, detta, tra le altre cose, norme in materia di sportello unico per le attività produttive; strutture ricettive turistiche, e commercio.
Per quanto riguarda in particolare il SUAP gli articoli 2 e 3 della legge provvedono ad adeguare la disciplina dello sportello unico alle disposizioni del DL 112/2008. Si afferma che il SUAP deve costituire il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l`insediamento e l`esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
Il SUAP è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
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Marche (LR n.4 del 9/2/2010 “Norme in materia di beni e attività culturali”” – BUR n. 17 del 18/2/2010)
Finalità della legge è la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale e lo sviluppo delle attività culturali.
Per quanto riguarda le competenze sono attribuite alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo, progettazione e monitoraggio.
Gli enti locali provvedono alla conservazione, valorizzazione dei beni e dei siti di cui hanno la titolarità o la disponibilità in base alla normativa vigente e incentivano, anche in forma integrata, le attività e i servizi degli istituti e dei luoghi della cultura situati nel proprio territorio.
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Puglia (LR n.5 del 25/2/2010 “Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse”” – BUR n. 40 del 2/3/2010)
Delle diverse norme in cui è strutturata la legge si segnalano:
· l`art. 14 che disciplina il recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno nelle materie oggetto di competenza legislativa regionale. In particolare, la norma indica i principi cui dovrà attenersi la giunta regionale nell`emanare appositi regolamenti attuativi tra cui, ad esempio, la necessità che sia garantita la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l`accesso alle attività di servizi prevedendo anche che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l`accesso all`attività avvenga attraverso sportelli unici; che siano previste forme di semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi;
· l`art. 15 che sospende la presentazione delle domande di apertura di grandi strutture di vendita fino alla data di approvazione del nuovo regolamento che dovrà fissare gli obiettivi di presenza e di sviluppo e che dovrà essere emanato entro il 31/10/2010.
· l`art. 16 comma 2 in base al quale nei piani terra e negli interrati degli immobili destinati alla residenza, ricompresi nei centri storici e nelle zone di interesse ambientale, non è possibile il cambio di destinazione d`uso per l`esercizio di attività a carattere commerciale, produttivo e artigianale, salvo che l`ASL accerti la dotazione dei sistemi per l`abbattimento delle emissioni di fumi di qualsiasi genere, di calore, di odori e di rumori, quando ai piani superiori degli stessi immobili viva una persona con disabilità grave.
· L`art. 17 che disciplina il procedimento delle varianti di cui al`art. 58 DL 112/2008 prevedendo che le deliberazioni dei consigli comunali di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di controllo regionale. Se le varianti riguardano terreni agricoli ovvero comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente, sono sottoposte a controllo di compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata.
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Toscana (LR n.5 del 8/2/2010 “Norme per il recupero abitativo dei sottotetti”” – BUR n. 7 del 12/2/2010)
Gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi sono consentiti, secondo la nuova legge varata dalla Toscana, se espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali, negli edifici aventi destinazione residenziale e non possono determinare un aumento del numero di esse.
Oltre ai requisiti tecnici richiesti dall`articolo 3, gli interventi dovranno favorire il contenimento dei consumi energetici negli edifici.
Per realizzare gli interventi di recupero è richiesta la Dia.
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Prov. Aut. Bolzano (LP n.1 del 22/1/2010 “Norme in materia di edilizia abitativa agevolata, lavoro, assistenza e beneficenza, igiene e sanità nonchè trasporti”” – BUR n. 4 del 26/1/2010)
Tra le norme di maggiore interesse si segnalano:
· il nuovo art. 71 bis della LP 13/1998: in base al quale per favorire i lavori di recupero riguardanti abitazioni del patrimonio edilizio esistente, può essere concesso ai proprietari per ogni abitazione convenzionata un contributo a fondo perduto. I relativi criteri saranno stabiliti dalla Giunta provinciale;
· il nuovo comma 11 dell`art. 87: in base al quale l`assessore provinciale all`edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro mutui senza interessi per l`acquisto di aree non edificate o di aree edificate da recuperare. Se tali aree sono comprese entro i centri edificati di cui all`articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, esse sono destinate all`edilizia abitativa agevolata;
· il nuovo art. 87 bis: secondo cui per accelerare la realizzazione dei programmi di costruzione, la Giunta provinciale richiede ai comuni nei quali è prevista la costruzione delle abitazioni di comunicare la disponibilità di aree per l`edilizia abitativa agevolata idonee alla realizzazione dei programmi di costruzione. Qualora i comuni non dispongano di aree idonee per la realizzazione dei programmi di costruzione, tra l`amministrazione provinciale e il comune viene stipulata una convenzione concernente l`individuazione accelerata di aree per l`edilizia abitativa agevolata;
· il nuovo art. 129 bis: che al fine di risolvere i problemi di emergenza abitativa presenti nel territorio provinciale stabilisce che i comuni possono prevedere, nei propri strumenti urbanistici, delle aree attrezzate con strutture per servizi alloggiativi destinate a persone, famiglie e gruppi in grave disagio abitativo. Le singole aree potranno avere una dimensione fino a 5.000 metri quadrati. I comuni determinano con proprio regolamento i requisiti di accesso e di permanenza in tali aree e le caratteristiche strutturali delle stesse.
In Allegato:
1) il Bollettino completo delle Leggi Regionali 2009
2) il nuovo Bollettino delle Leggi Regionali del 2010 agg.to al 26 marzo 2010