Il D.lgs. n.28 del 4/3/2010 (pubblicato sulla G.U. n.53 del 5/3/2010) introduce nell`ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto all`ordinario processo di cognizione davanti al giudice.
L`obiettivo della riforma è quello di permettere a chiunque di rivolgersi dinanzi a un mediatore professionista “con requisiti di terzieta””` al fine di addivenire in tempi ragionevoli o ad un accordo amichevole o alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale, fatta eccezione per quelle inerenti diritti indisponibili (ossia diritti della personalità, diritti non patrimoniali sui beni immateriali, molti diritti nascenti da rapporti familiari).
Il ricorso alla mediazione non preclude le negoziazioni volontarie nè le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
In alcune materie, ritenute particolarmente conflittuali, quali condominio, locazione, diritti di proprietà usufrutto, contratti bancari, finanziari e assicurativi, risarcimento danno per circolazione dei veicoli, la mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (ovvero il procedimento di conciliazione di cui al D. Lgs. 179/2007, ovvero il procedimento di cui all`art.128-bis del TU sulle leggi bancarie e creditizie) sarà obbligatoria prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici.
Resta fermo che lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la richiesta di provvedimenti giudiziari urgenti e cautelari.
Negli altri casi, sono le parti stesse che liberamente possono decidere di avvalersi della mediazione o è lo stesso giudice che può invitare le parti, nel corso di un processo, a risolvere la lite davanti all`organismo di conciliazione.
Per poter accedere alla mediazione è sufficiente una semplice domanda scritta, senza particolari formalità, che va depositata presso l`organismo di mediazione scelto. Organismi di mediazione possono essere costituiti dai consigli degli ordini degli avvocati ovvero da altri ordini professionali per le materie riservate alla loro competenza. Anche gli enti pubblici e privati che diano garanzie di serietà sono abilitati a costituire organismi di mediazione iscrivendosi nell’apposito registro.
Sono previste agevolazioni fiscali per coloro che esperiscono il procedimento di mediazione, sotto forma di credito d`imposta per i compensi versati al mediatore.
Se, a seguito della mediazione viene raggiunto un accordo sottoscritto da entrambe le parti questo, una volta omologato dal tribunale costituisce titolo esecutivo per l`espropriazione forzata, per l`esecuzione in forma specifica e per l`iscrizione di ipoteca giudiziale.
Qualora l`accordo non venga raggiunto, il mediatore può, comunque, formulare una proposta di conciliazione che le parti possono accettare o meno. In caso di mancata accettazione le parti potranno proseguire con il normale iter giudiziario.
Il procedimento di mediazione non può avere una durata superiore a quattro mesi.