Calabria e Sicilia sono le ultime due Regioni ad aver dato attuazione all`Accordo del 1° aprile 2009.
La legge della Calabria, tuttavia, non contiene una disciplina dettagliata sulle modalità di realizzazione degli interventi. Essa, infatti, dopo aver confermato all`art. 1 l`intenzione di recepire i principi e gli obiettivi contenuti nell`Accordo rinvia, poi, al successivo articolo 2, a un provvedimento attuativo di natura regolamentare che dovrebbe essere emanato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall`entrata in vigore della legge (ossia entro il 18 aprile 2010). La legge ha inoltre una validità di diciotto mesi, decorrenti dall`emanazione del provvedimento attuativo.
Proprio perchè, di fatto, si tratta di un legge non operativa il Governo ha proceduto ad impugnare la legge regionale davanti alla Corte Costituzionale. Secondo le motivazioni addotte a sostegno dell`impugnativa la legge in esame, adottata a distanza di un anno dalla sottoscrizione dell`Accordo, nonchè a seguito di Commissariamento, subordina la sua reale efficacia all`emanazione di una successiva disciplina attuativa, con ulteriore differimento dei termini per la concreta realizzazione degli interventi. In ciò, la legge non rispetta l`accordo succitato e quindi viola il principio della leale collaborazione di cui agli artt.117 e 118 della Costituzione.
La legge della Sicilia interviene, invece, a disciplinare puntualmente sia gli interventi di ampliamento, sia quelli di demolizione con successiva ricostruzione ammessi entrambi su edifici residenziali e non residenziali.
I Comuni, entro 120 giorni dall`entrata in vigore della legge, potranno escludere o limitare l`applicabilità delle norme in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale. Il titolo abilitativo (permesso di costruire o Dia) dovrà essere richiesto entro 24 mesi decorrenti dalla scadenza del termine di 120 giorni.
è prevista la riduzione degli oneri concessori.
L`Emilia Romagna ha pubblicato una seconda circolare PG/2009/290000 del 18/12/2009 (pubblicata sul BUR n. 39 del 4/3/2010) con cui ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a:
· applicazione della legge anche agli interventi ancora in corso
· definizione di superficie utile lorda
· definizione di edificio monofamiliare
· possibilità di riutilizzo di superfici esistenti con interventi di ampliamento
· distanze
· limiti di densità edilizia
· possibilità di realizzare gli interventi su edifici che hanno avuto titolo abilitativo in sanatoria
Con l` obiettivo di effettuare un raffronto costante sullo stato di avanzamento delle leggi regionali, si pubblica in allegato:
– La mappa degli interventi regionali aggiornata al 17/3/2010
– Le schede di sintesi delle leggi regionali aggiornate al 17/3/ 2010
– Dossier “Piano Casa 2 confronto regionale”” aggiornato al 17/3/2010
– Il punto su adempimenti e scadenze