SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l`impiego, di incentivi all`occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”” (DDL 1167-B/S).
L`Aula ha approvato, in quarta lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedanole Sintesi nn. 41/2008, 45/2008, 45/2009, 46/2009, 4/2010 e 5/2010.
Il testo prevede, in particolare, la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, per la revisione della disciplina dei lavori usuranti, al fine di regolare la concessione, ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, del diritto, su domanda, al pensionamento anticipato, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e criteri direttivi di cui all`art.1, comma 3, della L.247/2007, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare.
I decreti legislativi, dovranno contenere, come precisato in corso d`esame, una clausola di salvaguardia, ai sensi dell`art.17, comma 12, della L.196/2009 (finanziaria 2010) volta a prevedere che, qualora nell`ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di prioritari, in ragione dei requisiti agevolati e, a Caritas degli stessi, della data di presentazione della domanda nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Con altra norma viene delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero della Salute. Tra i criteri direttivi ai quali si deve attenere la delega è prevista la semplificazione e lo snellimento dell`organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell`attività amministrativa e all`organizzazione rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, il riordino delle competenze dell`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell`Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa. In corso d`esame è stato aggiunto, altresì un criterio riguardante l`organizzazione del Casellario Centrale Infortuni, da attuarsi ai medesimi principi semplificazione e snellimento.
Vengono dettate misure contro il lavoro sommerso con la modifica dell`art.3 del DL 12/02, convertito dalla L. 73/02 sulle “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all`estero e di lavoro irregolare””. In particolare, viene previsto che, ferma restando l`applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l`impiego dei lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) si applica, altresì, la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L`importo della sanzione è fissato da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L`importo delle sanzioni civili connesse all`evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50%.
Le sanzioni non trovano applicazione qualora dall`effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo si evidenzi, comunque, la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
All`irrogazione delle sanzioni amminis trative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.
In materia di orario di lavoro, vengono, inoltre, apportate modifiche all`art. 41 del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08.
In particolare, viene sostituito il comma 3, dell`art. 18-bis, del D.Lgs 66/03, sulle sanzioni e viene previsto che la violazione delle disposizioni di cui all`art. 4, comma 2, sulla durata massima dell`orario di lavoro e all`art. 9, comma 1, sui riposi settimanali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1000 a 5000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. La violazione dell`art. 10, comma 1, sulle ferie annuali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni la sanzione amministrativa va da 400 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Viene, altresì, sostituito il comma 4, dell`art. 18-bis, del D.Lgs 66/03 e viene previsto che la violazione delle disposizioni previste dall`art. 7, comma 1, sul riposo giornaliero, è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 900 a 1500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Con altra norma viene delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. Tra i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell`esercizio della delega viene prevista la ridefinizione dei presupposti oggettivi e dei requisiti soggettivi nonchè la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui sopra, al fine di garantire l`applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina e la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone gravemente handicappate, ai sensi della L. 104/92, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
Altre modifiche attengono la disciplina sui permessi per portatori di handicap, di cui all`art.33 della legge 104/92.
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Ferma restando la verifica dei presupposti per l`accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore decade dai diritti previsti dalla norma, qualora il datore di lavoro o l`INPS accerti l`insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Modificata, altresì, la norma di cui all`art.42 del D.Lgs. 151/01 per cui il diritto di fruire dei predetti permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
Riguardo alle assenze per malattia nel settore pubblico e privato, viene previsto che al fine di assicurare un quadro completo, nonchè un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all`art. 55-septies (sui controlli sulle assenze per malattia) del D.Lgs 165/2001, sulle “Norme generali sull`ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche””.
Con apposite norme di modifica degli articoli 410 (tentativo obbligatorio di conciliazione) e 411 (processo verbale di conciliazione) del Codice di procedura civile viene rivista la disciplina del tentativo di conciliazione in materia di lavoro. Al riguardo, viene previsto che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall`art. 409 del Codice, sulle controversie individuali di lavoro, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all`art. 413 del Codice stesso.
La Commissione suddetta, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro, è composta dal Direttore dell`Ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Se la conciliazione esperita ai sensi dell`articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Se non si raggiunge l`accordo tra le parti la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Viene, altresì, precisato che se il tentativo di conciliazione è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all`art. 410 suddetto. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l`autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Con altra norma viene previsto che il tentativo di conciliazione da espletarsi previamente al ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro, presso la commissione che ha adottato l`atto di certificazione, previsto dall`art.80 (sui rimedi esperibili nei confronti della certificazione), comma 4, del D.Lgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30) è obbligatorio.
Vengono, inoltre, dettate disposizioni sulla risoluzione arbitrale della controversia e sulle altre modalità di conciliazione e arbitrato, di modifica degli articoli 412 (verbale di mancata conciliazione ) e 412 quater (impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale) c.p.c.
Sulla risoluzione arbitrale viene disposto, in particolare, che in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo temine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Nel conferire il suddetto mandato le parti devono indicare, tra l`altro, il termine per l`emanazione del lodo che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, al termine del quale l`incarico deve intendersi revocato. Il lodo è impugnabile, ai sensi dell`art. 808 ter c.p.c., anche in deroga all`art. 829, commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
Sulle altre modalità di conciliazione e arbitrato viene previsto, in particolare, che le controversie di lavoro possono essere anche proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all`altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell`arbitro di parte e indicare l`oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda, nonchè il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l`eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell`ordinamento.
Viene, altresì, modificato l`art.412-ter c.p.c. (arbitrato irrituale previsto nei contratti collettivi), prevedendo che la conciliazione e l`arbitrato possono essere svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art.412-ter c.p.c.).
Viene, inoltre, previsto che in relazione alle controversie in materia di lavoro di cui all`articolo 409 c.p.c., le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all`articolo 808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell`arbitrato (art. 412 c.p.c., come modificato dalle disposizioni del testo e art. 412-quater c.p.c.), solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata dagli organi di certificazione (enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro e province, università pubbliche e private e fondazioni universitarie), individuati dall`articolo 76del D.Lgs 276/2003. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In corso d`esame è stato disposto che, in assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi 12 mesi dall`entrata in vigore della legge, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione delle disposizioni.
Viene modificato anche l`articolo 420 c.p.c., sull`udienza di discussione della causa, con la previsione che il giudice nell`udienza il giudice oltre ad interrogare le parti presenti e tentare la conciliazione della lite, formula alle stesse una proposta transattiva. Inoltre, la mancata comparizione delle parti o il rifiuto della proposta transattiva suddetta senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.
Con altra norma viene modificato l`art. 79 (sull`efficacia giuridica della certificazione del contratto di lavoro), del D.Lgs 276/03 (sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 30/2003), prevedendo, in particolare, che gli effetti dell`accertamento dell`organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l`attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.
In materia di licenziamenti viene modificato l`art. 6 della L. 604/66, con la previsione che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l`intervento dell`organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L`impugnazione è inefficace se non è seguita, entro centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l`arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l`accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
La disposizione si applica anche:
– ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
– al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all`art.409, numero 3 del Codice civile;
– al trasferimento ai sensi dell`articolo 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
– ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli art. 1, 2 e 4 del D.Lgs n. 368/2001, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
– ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs suddetto e già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla medesima data.
In corso d`esame alla Camera dei Deputati è stata estesa, altresì, l`applicazione della normativa:
– alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell`art.2112 del Codic e civile con termine decorrente dalla data di trasferimento;
– ad ogni altro caso in cui, compresa l`ipotesi di somministrazione irregolare di cui all`art.27 del D.Lgs 276/2003, si chieda la costituzione o l`accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto di verso dal titolare del contratto.
Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un`indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell`ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell`art. 8 della L.604/66.
In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l`assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell`ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell`indennità è ridotto alla metà.
Le disposizioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Viene disposta la modifica dell`art.13 (diffida del datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili), del D.Lgs 124/2004, sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.
Viene previsto, in particolare, che il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all`ispezione, con l`obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
– l`identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
– la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
– le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all`ispezione;
– ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell`istruttoria finalizzata all`accertamento degli illeciti.
In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, viene diffidato il trasgressore e l`eventuale obbligato in solido, ai sensi dell`art. 6 della L.689/81 (modifiche al sistema penale), alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento e notificazione.
In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l`eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all`importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto. Il pagamento dell`importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell`effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
L`adozione della diffida interrompe i termini di cui all`art.14 (contestazione e notificazione) della L.689/81 e del ricorso al Comitato regionale per i rapporti regionali di cui all`art. 17 del D.Lgs 124/2004, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti.
Nel caso da parte del trasgressore o dell`obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell`avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale suddetto produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
Viene prevista, infine, l`estensione agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate, nonchè agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Modificato, inoltre, il D.Lgs 109/98, sulla definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. In particolare, viene riformulato l`art.4 del provvedimento relativo alla dichiarazione unica sostitutiva, di validità annuale e concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell`Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che in relazione ai dati autocertificati, viene determinato dall`INPS, anzichè, come attualmente, dall`Agenzia delle Entrate.
Per i rapporti di collaborazione viene previsto che l`omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all`art.2, comma 26, della L.335/95, configura l`ipotesi di omesso versamento di cui ai commi 1/bis 1/iter e 1/quattr` dell`art.2, del D.L. 463/83, convertito dalla L.638/83, in cui si prevede, tra l`altro, la reclusione fino a tre anni e multa per il datore di lavoro a meno che lo stesso non provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell`avvenuto accertamento della violazione.
In materia di contribuzione figurativa viene disposto che ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all`importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l`evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
In relazione alla contribuzione figurativa per periodi di malattia, con una norma di modifica del D.Lgs 564/96, viene previsto che il limite dei ventidue mesi non si applica, a partire dall`insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell`art. 8 della L. 222/84, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando, come precisato in corso d`esame, che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell`ente previdenziale.
In corso d`esame è stata, altresì, modificata la norma con cui sono prorogati alcuni termini previsti nella L. 247/07, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare, per la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a: riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito; riordinare la normativa in materia di servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato; riordinare la normativa in materia di occupazione femminile.
Al riguardo, per l`attuazione della delega viene previsto il termine di 24 mesi, anzichè 36, come disposto in corso d`esame al Senato, dall`entrata in vigore del provvedimento (la L.247/07 prevedeva originariamente un termine di 12 mesi).
Vengono previste numerose modifiche al D.Lgs 276/2003, sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 30/2003.
In particolare, vengono modificati gli articoli 4 e 5 sulle agenzie per il lavoro e l`articolo 6 sui regimi particolari di autorizzazione a svolgere attività di intermediazione, previsti tra l`altro, per le Università, i Comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di Comuni e delle comunità montane, le Camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado statali e partiari, le Associazioni datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che possono svolgere l`attività per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate e gli enti bilaterali (che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare anch`essi tramite associazioni territoriali e società di servizi controllate).
Sono, altresì, autorizzati a svolgere attività di intermediazione i gestori di siti internet a condizione che la svolgano senza finalità di lucro e fermo restando l`invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro, nonchè a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi.
I soggetti suddetti, ad eccezione di Comuni, Camere di commercio ed istituti scolastici, sono autorizzati allo svolgimento dell`intermediazione previa comunicazione al Ministero del Lavoro dell`avvio dell`attività ed autocertificazione del possesso dei requisiti. Gli stessi vengono inoltre inseriti in una apposita sezione dell`albo delle agenzie del lavoro.
Per quanto riguarda i Comuni, le Camere di commercio e gli istituti scolastici suddetti, in corso d`esame è stato precisato che, in attesa delle normative regionali, quelli che intendano svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed il Ministero stresso provvede entro sessanta giorni dalla comunicazione ad iscriverli in una apposita sezione dell`albo delle agenzie del lavoro.
Sempre in sede d`esame alla Camera dei Deputati è stato, altresì, disposto che le università e le fondazioni autorizzate a svolgere l`attività d`intermediazione, devono conferire alla borsa continua nazionale del lavoro secondo le modalità previste con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Università e della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche sui siti internet dell`ateneo per i dodici mesi successivi alla laurea. Resta fermo l`obbligo di invio alla borsa continua nazionale del lavoro di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro.
Viene, altresì, modificato l`articolo 12 sul versamento ad un apposito fondo bilaterale da parte dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro di un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l`attività di somministrazione.
Modificato anche l`articolo 13 sulle misure di incentivazione del raccordo pubblico privato, con cui si disciplinano le attività consentite alle agenzie si somministrazione del lavoro al fine di garantire l`inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. Al riguardo viene precisato che le agenzie suddette sono autorizzate ad operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie con i Comuni Province, Regioni, ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del Lavoro.
In corso d`esame è stata introdotta, inoltre, una norma di modifica dell`art.48 in materia di apprendistato, con cui si prevede che, fermo restando quanto sta bilito dall`articolo stesso, ivi compresa la necessaria intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministero dell`Istruzione, dell`università e della Ricerca, sentite le parti sociali, l`obbligo di istruzione, di cui all`art.1, comma 622, della L. 296/2006 si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l`espletamento del diritto-dovere d`istruzione e formazione previsti nel predetto articolo.
In materia di collaborazioni coordinate e continuative, viene disposto che, fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell`art. 1, commi 1202 e seguenti, della L. 296/2006 (finanziaria 2007), è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un`indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri relativi al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell`impresa, all`anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti indicati nell`art.8 della L. 604/66 (sui licenziamenti individuali).
In corso d`esame sono state soppresse le norme relative al riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro ed alle modifiche all`articolo 8 del D.Lgs 276/03 (sull`attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), sull`ambito di diffusione dei dati relativi all`incontro domanda-offerta di lavoro. Soppressa, altresì, la disposizione con cui si abrogava la norma sull`abolizione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui all`art.1, comma 46, della L.247/2007 (sull`attuazione del Protocollo del welfare), in quanto già inserita nella L.191/09 (finanziaria 2010).
Nella settimana di riferimento il disegno di legge è stato approvato, in quarta lettura, dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l`impiego, di incentivi all`occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”” (DDL 1167-B/S).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro hanno approvato, in sede referente, in quarta lettura, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Nella settimana di riferimento, il disegno di legge è stato approvato, in quarta lettura, dall`Aula.