PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 4 del 4 febbraio 2010 recante “Istituzione dell`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”” (DDL 3175/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1
Viene modificato l`art. 6-sexies della legge 575/196 recante “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere””, prevedendo che con il provvedimento con il quale si dispone il sequestro il Tribunale nomini il giudice delegato e un amministratore, scelto tra gli iscritti nell`Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Viene, altresì, previsto che fino alla confisca di primo grado all`Agenzia non spetti direttamente la gestione del bene sequestrato, ma il compito di coadiuvare l`amministratore giudiziario nominato dal giudice delegato, sotto la direzione del medesimo; nella fase successiva, invece, l`amministrazione dei beni è affidata all`Agenzia che può avvalersi di uno o più coadiutori.
Con riferimento ai poteri dell`amministratore, viene in particolare disposto che il medesimo non possa stare in giudizio, nè contrare mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza previa autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l`amministrazione è affidata all`Agenzia la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti suddetti.
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Emendamento delle Commissioni
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Articolo 1
Viene introdotta una disposizione volta a sottoporre l`istituenda Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell`art. 3, comma 4, della legge 20/1994 (“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti””).
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Emendamento del Governo
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Articolo 5
Viene modificato l`art. 2-undecies della legge 575/196 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere””) con riferimento alla destinazione dei beni immobili confiscati trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio dell`ente territoriale ove l`immobile è sito. Viene, in particolare, previsto che nel caso di mancata assegnazione in concessione di tali beni a comunità, enti ed associazioni, gli enti territoriali possano utilizzare i medesimi per fini di lucro, reimpiegando tuttavia i profitti per finalità sociali. Viene, inoltre, previsto che se entro un anno l`ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l`Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
Per i beni immobili, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse, l`Agenzia ne dispone la vendita. Al riguardo, sulle modalità della medesima, viene precisato che essa è effettuata con un vincolo di inalienabilità per i successivi cinque anni, agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell`investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell`interesse pubblico e alle fondazioni bancarie.
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Emendamento delle Commissioni
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 10/2010
Il testo, inoltre, prevede le seguenti disposizioni:
Viene istituita un`apposita Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa e contabile, posta sotto la vigilanza del Ministro dell`Interno.
All`Agenzia viene attribuita la duplice qualità di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni, a tal fine, nella fase del sequestro, il provvedimento prevede la sostituzione dell`Agenzia nella gestione dei beni all`attuale amministratore giudiziario (disposizione modificata dall`emendamento di cui sopra).
In particolare, il provvedimento assegna, in via generale, all`Agenzia il compito di provvedere, come modificato in corso di esame, all`amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e di destinarli alle primarie finalità istituzionali e sociali indicate dalla legge 575/1965 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere””).
Il testo prevede, altresì, che l`Agenzia possa adottare, con delibera del Consiglio direttivo, provvedimenti di distruzione o demolizione dell`immobile confiscato nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile (come modificato in corso di esame).
Il testo contiene l`elenco dettagliato delle attribuzioni dell`Agenzia che con delibera del Consiglio Direttivo può: adottare gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei bei sequestrati e confiscati, programmare l`assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca, approvare piani generali di destinazione dei beni confiscati, verificare l`utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione, revocare il provvedimento di assegnazione e di destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate e negli altri casi stabiliti dalla legge (come modificato in corso di esa me), nonchè richiedere la modifica della destinazione d`uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici in previsione della confisca.
Quanto ai poteri è espressamente previsto che l`Agenzia può stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi, previo nulla osta del giudice (disposizione modificata dall`emendamento di cui sopra).
Apposite disposizioni riguardano gli organi dell`Agenzia e le relative attribuzioni, l`organizzazione e il funzionamento dell`Agenzia, la rappresentanza in giudizio e il foro esclusivo del tribunale amministrativo del Lazio per tutte le controversie relative alla destinazione dei beni.
Il decreto legge, che scade il 5 aprile 2010, passa alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 3 del 25 gennaio 2010 recante “misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori”” (DDL 3243/C)
La Commissione Attività produttive ha approvato, in sede referente, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, nel testo trasmesso dal Senato.
Per l`iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 8/2010 e 9/2010
Il testo contiene norme volte a garantire la sicurezza del funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle isole Sicilia e Sardegna, che è stato più volte caratterizzato da criticità, segnalate anche dall`Autorità per l`energia elettrica e il gas, a causa della scarsa infrastrutturazione elettrica.
Al riguardo, viene istituito un nuovo servizio di fornitura elettrica, per il triennio 2010- 2012, che garantisca la possibilità di ridurre la domanda di energia elettrica su ciascuna isola, in ottemperanza alle istruzioni impartite da Terna SpA (gestore e concessionario del sistema di trasmissione e del dispacciamento sulle due isole).
Le condizioni del servizio vengono definite dall`Autorità per l`energia elettrica e il gas, sulla base di specifici criteri e principi elencati nel testo.
Vengono, altresì, dettate norme sull`estensione della capacità di interconnessione di cui all`art. 32 (sulla realizzazione del mercato unico dell`energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori), della L.99/2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia””. Nello specifico, entro quaranta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, Terna Spa determina il possibile incremento, comunque non superiore a 500 MW della capacità di interconnessione con l`estero, in ragione dell`aumento di della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali.
Viene, inoltre, previsto che le tariffe incentivanti di cui all`articolo 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall`art. 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l`installazione dell`impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell`impianto di produzione entro l`ultima data utile affinchè la connessione sia realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010.
Con altra disposizione, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attività di preminente interesse statale, vengono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del Ministero dell`Industria 25 giugno 1999, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione.
Viene, altresì, modificato l`art.1 sexies (sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell`energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MWtermici), del DL 239/2003, convertito dalla L.290/2003 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), con la previsione che sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all`interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all`interno della stazione elettrica.
Non assumono rilievo localizzativo le varianti all`interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all`interno della stazione elettrica.
Sono previste, inoltre, disposizioni provvisorie per gli impianti termoelettrici rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/87/CE.
Si prevede, in particolare, che al fine di garantire un adeguato sviluppo del sistema di approvvigionamento di energia elettrica sul territorio nazionale ed in particolare per consentire la gestione in sicurezza del fabbisogno elettrico sul territorio delle isole maggiori, evitando di alterare la concorrenza nel mercato elettrico, per gli impianti o parti di impianto del settore termoelettrico riconosciuti come “nuovi entranti”” ai sensi della Decisione di assegnazione approvata con decreto del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo economico del 28 febbraio 2008, che hanno effettuato l`esercizio commerciale a partire dal 1º gennaio 2009, anche in caso di avvio effettuato nel 2008, è riconosciuto il diritto al rimborso pari al valore delle quote di CO2 ascrivibili all`impianto o parte di impianto riconosciuta come nuovo entrante.
Con altra disposizione vengono modificate le procedure di nomina dei Commissari straordinari di cui all`art. 4 (sugli intereventi urgenti per le reti dell`energia) del DL 78/2009, convertito dalla L.102/2009, prevedendo che, al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina degli stessi e di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell`energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale, ai predetti Commissari non si applicano le previsioni dell`art.11 della L. 400/88. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei Commissari, già emanati, si intendono conseguentemente modificati.
Il decreto legge, che scade il 27 marzo 2010, passa ora all`esame dell`Aula.