CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 3 del 25 gennaio 2010 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori”” (DDL 3243/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, nel testo licenziato dalla Commissione Attività Produttive identico a quello trasmesso dal Senato.
Per l`iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 8/2010, 9/2010 e 11/2010.
Il testo contiene norme volte a garantire la sicurezza del funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle isole Sicilia e Sardegna, che è stato più volte caratterizzato da criticità, segnalate anche dall`Autorità per l`energia elettrica e il gas, a causa della scarsa infrastrutturazione elettrica.
Al riguardo, viene istituito un nuovo servizio di fornitura elettrica, per il triennio 2010- 2012, che garantisca la possibilità di ridurre la domanda di energia elettrica su ciascuna isola, in ottemperanza alle istruzioni impartite da Terna SpA (gestore e concessionario del sistema di trasmissione e del dispacciamento sulle due isole).
Le condizioni del servizio vengono definite dall`Autorità per l`energia elettrica e il gas, sulla base di specifici criteri e principi elencati nel testo.
Vengono, altresì, dettate norme sull`estensione della capacità di interconnessione di cui all`art. 32 (sulla realizzazione del mercato unico dell`energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori), della L.99/2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia””. Nello specifico, entro quaranta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, Terna Spa determina il possibile incremento, comunque non superiore a 500 MW della capacità di interconnessione con l`estero, in ragione dell`aumento di della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali.
Viene, inoltre, previsto che le tariffe incentivanti di cui all`articolo 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall`art. 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l`installazione dell`impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell`impianto di produzione entro l`ultima data utile affinchè la connessione sia realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010.
Con altra disposizione, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attività di preminente interesse statale, vengono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del Ministero dell`Industria 25 giugno 1999, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione.
Viene, altresì, modificato l`art.1 sexies (sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell`energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MWtermici), del DL 239/2003, convertito dalla L.290/2003 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), con la previsione che sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all`interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all`interno della stazione elettrica.
Non assumono rilievo localizzativo le varianti all`interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all`interno della stazione elettrica.
Sono previste, inoltre, disposizioni provvisorie per gli impianti termoelettrici rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/87/CE.
Si prevede, in particolare, che al fine di garantire un adeguato sviluppo del sistema di approvvigionamento di energia elettrica sul territorio nazionale ed in particolare per consentire la gestione in sicurezza del fabbisogno elettrico sul territorio delle isole maggiori, evitando di alterare la concorrenza nel mercato elettrico, per gli impianti o parti di impianto del settore termoelettrico riconosciuti come “nuovi entranti”” ai sensi della Decisione di assegnazione approvata con decreto del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo economico del 28 febbraio 2008, che hanno effettuato l`esercizio commerciale a partire dal 1º gennaio 2009, anche in caso di avvio effettuato nel 2008, è riconosciuto il diritto al rimborso pari al valore delle quote di CO2 ascrivibili all`impianto o parte di impianto riconosciuta come nuovo entrante.
Con altra disposizione vengono modificate le procedure di nomina dei Commissari straordinari di cui all`art. 4 (sugli intereventi urgenti per le reti dell`energia) del DL 78/2009, convertito dalla L.102/2009, prevedendo che, al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina degli stessi e di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell`energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale, ai predetti Commissari non si applicano le previsioni dell`art.11 della L. 400/88. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei Commissari, già emanati, si intendono conseguentemente modificati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010 recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regionali”” (DDL 3146/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con la votazione di fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo, sostitutivo ed integrativo del testo approvato dalla Commissione Bilancio.
Nello stesso sono contenute, tra l`altro, le seguenti disposizioni:
– viene modificato l`art. 2 della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010). Nello specifico, vengono soppresse, a decorrere da un anno dalla data di entrata della suddetta legge, le Autorità d`ambito territoriale per l`acqua e per i rifiuti di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs 152/2006 (Codice dell`Ambiente) e viene specificato che decorso il termine indicato ogni atto compiuto dalle Autorità è da considerarsi nullo;
– con riferimento alla disposizione sulla ridefinizione, entro il 30 novembre 2010, della tabella delle circoscrizioni dei collegi per le elezioni provinciali, viene previsto in deroga all`articolo 14, secondo comma, della L. 122/1951 (Norme per l`elezione dei Consigli provinciali) che ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia (anzichè al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia);
– viene modificato l`art. 9 della L. 122/1951 (Norme per l`elezione dei Consigli provinciali) concernente la tabella delle circoscrizioni dei collegi. In particolare, viene previsto che tale tabella deve essere stabilita, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell`interno ma sentita previamente la Provincia interessata e nel caso in cui la Provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato;
– vengono confermati i contributi per gli anni 2010, 2011 e 2012 previsti in favore dei piccoli comuni, secondo le modalità e gli importi previsti dal comma 703 della legge finanziaria 2007. Al riguardo, è, altresì, previsto che almeno il 50% della maggiore assegnazione sia finalizzato ad interventi di natura sociale e/o socio-assistenziale (per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti) o ad investimenti (per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti);
– a favore dell`amministrazione provinciale dell`Aquila e dei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, è attribuita una maggiorazione del 50% dei contributi ordinari, con l`eccezione del Comune dell`Aquila per il quale è prevista una maggiorazione dell`80%;
– viene previsto il riversamento all`entrata del bilancio dello Stato, con riassegnazione ad uno specifico capitolo di spesa (1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell`Interno), delle somme versate dai contribuenti a titolo di addizionale comunale IRPEF senza l`indicazione del Comune beneficiario;
– viene posticipato dal 31 marzo 2010 al 31 maggio 2010 il termine di cui all`art. 2 comma 24 della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), per la trasmissione al Ministero dell`Interno, da parte dei comuni, della certificazione attestante il maggior gettito ICIaccertato a tutto l`anno 2009 derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI per la corrispondente rimodulazione dei trasferimenti erariali ai singoli comuni. Sono previste specifiche disposizioni su tale trasmissione da parte dei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d`Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonchè la sanzione nel caso di mancata presentazione della certificazione;
– viene modificato l`art. 77bis del decreto L. 112/2008 (recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito dalla L. 133/2008, con l`introduzione di una norma interpretativa in merito alla contabilizzazionenei bilanci 2010 e 2011 delle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali;
– vengono modificati alcuni criteri di calcolo relativi al Patto di stabilità interno di cui all`art. 77-bis del DL 112/2008 (Patto di stabilità interno per gli enti locali) escludendo dal saldo netto da finanziare le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall`Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale;
– ai fini del Patto di stabilità interno, vengono equiparati agli interventi di cui all`art. 77-bis, comma 7, del DL 112/2008 le spese sostenute per i grandi eventi di cui all`articolo 5-bis, comma 5 del DL 343/2001, convertito dalla L. 401/2001.Si tratta in particolare delle spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l`attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
– al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene prevista la convocazione da parte del Ministero della difesa di conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate per acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominate, necessarie per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare (di cui all`art. 2 comma 189 della Legge Finanziaria 2010). La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale;
– viene prevista la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del Comune di Roma di cui all`art. 78 del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008. Viene, altresì, previsto che la gestione straordinaria del debito pregresso dovrà essere separata dalla gestione ordinaria.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 9/2010.
Il testo prevede, altresì, norme su:
CONTENIMENTO DELLE SPESE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE REGIONI
Ildecreto-legge n. 2/2010interviene a modificare ed integrare alcune norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali contenute nella Legge Finanziaria 2010 (Legge n. 191/2009 art. 2, commi 183-186), al fine di assicurarela funzionalità degli enti locali e il contenimento delle spese, in tempo utile primadell`avvio delle operazioni connesse allo svolgimentodelle elezioni regionali e locali(del 28 e 29 marzo 2010).
I citati commi della legge finanziaria 2010, sui quali interviene il provvedimento d`urgenza, recano una riduzione del contributo ordinario agli enti locali e, in relazione ad essa, una serie di misure per farvi fronte, tra cui una diminuzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi e una razionalizzazione di altri organismi degli enti locali.
Con riferimento alle disposizioni sulla riduzione di organi e apparati locali, il decreto precisa che si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, estendendo anche ai consigli provinciali la riduzione del 20 per cento del numero dei componenti prevista per i consigli comunali.
Per quanto concerne l`entità complessiva della riduzione del contributo ordinario, il decreto provvede a rimodulare la ripartizione della riduzione tra ciascun ente, introducendo una differenziazione in base all`anno di applicazione, in particolare prevede che, per il 2010, la riduzione si applichi a tutti gli enti locali, sempre in proporzione alla popolazione residente, a prescindere dallo svolgimento di elezioni amministrative. Per il 2011, la riduzione viene operata esclusivamente per gli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei consigli, mentre per il 2012 la riduzione viene applicata a tutti gli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli e a quelli per i quali il rinnovo ha avuto luogo nell`anno precedente.
Il provvedimento provvede, quindi, a rimodulare l`applicazione temporale della riduzione dei contributi prevedendo una scansione anno per anno fino al 2015, in corrispondenza del rinnovo degli enti interessati. Lo strumento per l`individuazione delle riduzioni viene individuato nel decreto del Ministro dell`interno di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze.
Con riferimento alle misure di “razionalizzazione”” degli organi degli enti locali, vengono, altresì, modificate le disposizioni della Finanziaria 2010 concernenti i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi degli enti locali ed in particolare, vengono introdotte le seguenti previsioni: viene anticipata al 2010l`applicazione della riduzione del numero degli assessori (comunali e provinciali) mentre resta fissata al 2011 quella dei consiglieri; viene rinviata al 2011 la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale; viene prevista la possibilità di delega di funzioni da parte del sindaco in alternativa alla nomina di assessori (per i Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti) e la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali; vengono abrogati i commi 1 e 2 del comma 21 del Testo Unico degli enti locali sui circondari provinciali; viene stabilita in un quarto (e non più in un quinto) del numero dei consiglieri la riduzione del numero degli assessori provinciali; viene circoscritta l`abolizione del difensore civico all`ambito comunale e viene prevista la possibilità di attribuire le funzioni del difensore civico comunale a quello provinciale; viene limitato ai comuni con meno di 250.000 abitanti l`obbligo di soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, così come l`obbligo di soppressione della figura del direttore generale permane solo nei comuni con meno di 100.000 abitanti; viene rinviata alla data di scadenza degli attuali incarichi l`abolizione del difensore civico e del direttore generale.
Il provvedimento ha introdotto anche una disposizione volta al contenimento delle spese delle regioni, prevedendo, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale, un limite agli emolumenti dei consiglieri regionali che non dovranno superare l`indennità massima spettante ai membri del Parlamento.
FUNZIONALITà DEGLI ENTI LOCALI
In particolare, viene confermata per l`anno 2010 la disposizione prevista dall`articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004 (legge n. 26/2005 – proroga termini), concernente l`ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l`attribuzione al prefetto dei relativi poteri, ai fini dell`approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Viene, altresì, confermata per l`anno 2010, la compartecipazione delle province al gettito dell`IRPEF, fissata nella misura dell`1 per cento del riscosso in conto competenza.
Viene modificata la legge finanziaria per il 2010 con riferimento alle disposizioni relative all`attribuzione di un contributo di 600 milioni di euro in favore del Comune di Roma, finalizzato per la gran parte al ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall`indebitamento del Comune, predisposto dal Commissario straordinario di Governo nominato ai sensi dell`articolo 78 del D.L. n. 112/2008. Nella sostanza, le novelle apportate sono volte a precisare che l`importo complessivamente autorizzato (600 milioni di euro) è dovuto in parte in favore del Comune di Roma (100 milioni) e per la restante parte (500 milioni) in favore del Commissario straordinario del Governo responsabile del piano di rientro dell`indebitamento del comune di Roma. Viene altresì precisato che l`importo viene attribuito, oltre che attraverso quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 189 della finanziaria medesima, anche attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni. L`anticipazione di tesoreria concessa dal comma 196 al Commissario straordinario di Governo, fino all`importo dei 500 milioni, può essere estinta, entro il termine già previsto del 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo.
Infine, viene data attuazione, in via normativa, agli interventi per lo sviluppo delle isole minori per l`anno 2008, come indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), secondo gli importi ivi previsti, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di sviluppo isole minori, istituito dalla legge finanziaria per il 2008.
Il decreto legge, che scade il 27 marzo 2010, è passato alla lettura del Senato dove è stato esaminato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio in sede referente .