In relazione dell`iter parlamentare del DL 40/2010 recante “Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l`altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli”” e “cartiere””, di potenziamento e razionalizzazione, nonchè di adeguamento alla normativa comunitaria e destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno a settori in crisi”” (DDL 2165/S), all`attenzione, in seconda lettura, delle Commissioni riunite Finanze e Industria del Senato, l`Ance è tornata a rappresentare, come già alla Camera dei Deputati, le proprie proposte sul provvedimento d`urgenza del Governo.
In particolare, in merito alle norme di modifica dell`art.6 del DPR 380/2001 (Testo unico dell`edilizia), sulla liberalizzazione di serie di attività edilizie, eseguibili senza alcun titolo abilitativo, l`Associazione ha ribadito, con riferimento a determinate tipologie di interventi di manutenzione straordinaria, la necessità di prevedere l`obbligo specifico dell`interessato di comunicare all`amministrazione comunale, prima dell`inizio degli intereventi, oltre ai dati identificativi dell`impresa alla quale intende affidare i lavori, anche il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all`art.90, comma 9, lett.b) e c) del D.Lgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori).
In materia fiscale, l`Ance è tornata a sostenere la necessità dell`introduzione di una norma volta a prevedere l`assoggettamento ad IVA, senza alcun limite temporale (IVA ordinaria, prima dei quattro anni dall`ultimazione dei lavori o anche dopo, su opzione del cedente) delle cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o da quelle che vi hanno eseguito rilevanti interventi di recupero edilizio.
Tale impostazione non comporterebbe, peraltro, problemi di contrasto con la normativa comunitaria, che già consente, in via generale, la possibilità di accordare ai soggetti passivi di IVA il diritto di optare per l`imposizione (art.137, Dir.2006/112).
Infine, sul tema della fiscalità urbanistica, l`Associazione ha rilevato l`opportunità di una disposizione interpretativa volta a chiarire, per i trasferimenti di beni immobili funzionali all`attuazione dei piani urbanistici particolareggiati, per i quali ha trovato applicazione il previgente regime fiscale agevolato di cui all`art.33, comma 3, della L. 388/2000 (Imposta di registro in misura fissa all`1% e Ipotecarie e Catastali fisse, pari a 168 euro ciascuna), che la condizione di utilizzazione edificatoria, entro il quinquennio successivo si intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purchè a ciò provveda l`acquirente entro e non oltre i cinque anni dal primo trasferimento.
Sulle proposte illustrate occorrerà verificate l`orientamento del Governo a modificare il testo approvato, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati con la votazione di “fiducia””.
Si veda precedente del 27 aprile 2010.