Il Ministero del lavoro conferma l'impossibilità per le società di lavoro interinale appartenenti a Paesi extracomunitari di esercitare nel territorio italiano l'attività di somministrazione di lavoro
Il Ministero del Lavoro, con l’allegato interpello n. 4/2010, in risposta all’istanza avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, si è pronunciato in merito alla possibilità per una società svizzera, in possesso dell’autorizzazione cantonale e federale ad operare come società di lavoro interinale, di essere iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003, al fine dello svolgimento della sua attività anche in Italia quale agenzia autorizzata alla somministrazione di lavoro.
Sull’argomento la nota rammenta che in Italia, ai sensi del citato decreto legislativo, le Agenzie di somministrazione di lavoro possono operare sul mercato solo se iscritte nell’apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e se in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dallo stesso dicastero, dalle Regioni e dalle Province autonome.
Ai sensi del D.Lgs. n. 276/03 possono iscriversi all’Albo ed esercitare l’attività di somministrazione solo le società stabilite in uno degli Stati membri dell’Unione europea costituite nel rispetto della forma e dei requisiti giuridici e finanziari prescritti dall’art. 5.
Il dicastero ha chiarito, inoltre, che l’Accordo del 21 giugno 1999 stipulato tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea, sebbene preveda la liberalizzazione della prestazione di servizi di breve durata, stabilisce, con riguardo allo svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro, che i Paesi firmatari sono soggetti alla disciplina vigente nel relativo territorio.
In base alla normativa italiana, sussiste quindi l’impossibilità per le società di lavoro interinale extracomunitarie di esercitare nel territorio nazionale l’attività di somministrazione di lavoro.
Non rilevano, ai fini dell’iscrizione nell’Albo delle agenzie per il lavoro, le decisioni nn.162/1996 e 181/2000 della Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti, richiamate dall’interpellante, concernenti il distacco del personale di un’impresa stabilita nel territorio svizzero nel territorio di uno Stato membro nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, poiché tali decisioni nulla dispongono in merito all’attività di somministrazione di manodopera e al relativo regime autorizzatorio.
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