Con un`apposita disposizione viene previsto che lo Schema di decreto legislativo – adottato dal Governo nell`esercizio della delega per l`emanazione di un Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – deve essere corredato di relazione tecnica, ai sensi dell`art. 17, comma 3, della L. 196/2009, e trasmesso alle Camere per l`espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che dovranno essere resi entro sessanta giorni (in luogo dei precedenti quarantacinque giorni stabiliti nel corso dell`esame in Commissione referente).
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Emendamenti del Governo
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Viene introdotto, con riferimento alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l`obbligo di inserire nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste spa. L`appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell`inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, da parte della propria controparte, procede all`immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone la stazione appaltante e la prefettura competente.
Conseguentemente viene, anche, modificata la norma che stabilisce le sanzioni amministrative, in caso mancato rispetto della suddetta “tracciabilità finanziaria””. In particolare, viene inserita la previsione secondo la quale è fatta salva l`applicazione della clausola risolutiva espressa, nel caso di transazioni relative a lavori, servizi e forniture e di erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Spa.
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Emendamento della Commissione
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Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
Viene interamente sostituita la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, sulla certificazione e documentazione d`impresa.
Al riguardo, viene modificato l`art. 38 (impresa in un giorno), del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”” con l`inserimento di ulteriori principi e criteri tra quelli che devono essere seguiti nell`adozione di un regolamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l`innovazione, sentita la Conferenza unificata, per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive. In particolare, si rilevano i seguenti ulteriori criteri:
– i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l`istruttoria del procedimento;
– lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni suddette ai fini dell`inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
– lo sportello raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, nonchè gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall`impresa o dalle agenzie per le imprese;
– lo sportello comunica, inoltre, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, nonchè degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati, ai fini del loro inserimento nel REA;
– lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica le certificazioni e i documenti necessari all`istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti;
– le comunicazioni tra i soggetti coinvolti, qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all`art. 54 del D. lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale), avvengono esclusivamente con modalità telematica, secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi sopracitati.
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Emendamento del Relatore
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Viene modificata la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, che introduce modifiche all`art. 5 della L. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia). In particolare, viene ridotto da 30 a 24 mesi il termine per l`esercizio dellaDelega da parte del Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese. La stessa norma prevede, altresì, la possibilità di adottare, entro due anni dall`emanazione dei decreti oggetto di delega, ulteriori decreti correttivi ed integrativi. Con apposite disposizioni viene anche modificata la procedura per l`adozione dei suddetti decreti legislativi (con particolare riferimento agli organi compenti, all`espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e alla definizione di accordi ed intese in sede di Conferenza Stato-Regioni).
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Emendamento del Relatore
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Viene differito di diciotto mesi il termine di cui all`articolo 3 della L. 99/2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia””, per l`adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i principi e criteri direttivi di cui all`articolo 20 della L. 59/1997 nonchè secondo i principi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo 3 della L. 99/2009. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.
I provvedimenti delegati ed i successivi decreti integrativi e correttivi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell`economia e delle finanze e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta; decorsi inutilmente quaranta giorni dalla richiesta, si intende espresso avviso favorevole. Successivamente, gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l`espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere; qualora il termine per l`espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei suddetti termini, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Conseguentemente viene abrogato il comma 4 dell`articolo 3 della L. 99/2009 che disciplina la stessa materia. |
Emendamento del Relatore
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Viene previsto che per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all`articolo 189, comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) entra in funzione a decorrere da due anni dall`entrata in vigore del decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare istitutivo del sistema.
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Emendamento del Relatore
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Viene interamente sostituita la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, contenente numerose modifiche alla L. 241/90 (sul procedimento amministrativo), in materia di conferenza di servizi.
In particolare, si prevede che qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l`amministrazione procedente può indire (anzichè “indice di regola””) una conferenza di servizi.
La conferenza può essere altresì indetta nei casi in cui è consentito all`amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.
Sui lavori della conferenza (art.14 ter della L. 241/90) viene disposto, tra l`altro, che la nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un`autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l`edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, viene previsto che in caso di opera o di attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Inoltre, per assicurare il rispetto dei tempi, l`amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire, anche da altri organi dell`amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, nell`ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite.
Si prevede, altresì, che nei casi in cui l`intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui all`art.10, commi 4 e 5, del D.Lgs 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.
Con norma sostitutiva dell`art.14 ter, comma 6 bis viene disposto che, all`esito dei lavori della conferenza di servizi, e in ogni caso scaduti i termini previsti per i lavori, l`amministrazione procedente, in caso di VIA di competenza statale, può adire direttamente il Consiglio dei ministri ai sensi dell`art. 26, comma 2, del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) in materia di decisione sulla VIA; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonchè ai fini dell`attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.
Con norma sostitutiva dell`art.14 ter, comma 7 viene disposto che si considera acquisito l`assenso dell`amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all`esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell`amministrazione rappresentata.
Viene, inoltre, soppressa la norma dell`art.14 ter, comma 9, con cui si prevede che il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
Vengono, altresì, modificate le norme sugli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (art.14 quater L.241/90). In particolare, anche qui viene inserito il riferimento alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall`articolo 26 del D.Lgs 152/2006, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e della pubblica incolumità.
Viene, inoltre, disposto che al di fuori dei casi di cui all`articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), ove venga espresso motivato dissenso da parte di un`amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell`articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall`amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un`amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un`amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l`intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
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Emendamento del Relatore
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Con riguardo alla norma di semplificazione in materia ambientale e paesaggistica, inserita dalla Commissione nel primo esame, viene soppressa la disposizione che modifica l`art.146, comma 5, del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in materia di istanza di autorizzazione paesaggistica, con la previsione che, fatto salvo quanto disposto dall`art.143, comma 3 – in cui si prevede che, approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell`ambito di alcune tipologie di beni paesaggistici specificatamente elencate dalla norma – non è richiesto il parere del Soprintendente in caso di approvazione delle prescrizioni d`uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli artt. 140, comma 2, 141, comma 1, e 141-bis, nonchè di positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell`avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici.
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Identici emendamenti a firma di parlamentari e del Relatore
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Viene interamente sostituita la norma contenente numerose modifiche alla L. 241/90 (sul procedimento amministrativo), in materia di semplificazione dell`obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati. Al riguardo, è stabilito che a decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell`interno, adottato entro tre mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, con cui è definito, tra l`altro, il modello del modulo in formato elettronico della comunicazione, la stessa è effettuata con modalità telematiche. La comunicazione può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l`atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il suddetto decreto, i quali rilasciano al soggetto obbligato un`apposita ricevuta.
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Emendamento del Relatore
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Viene integrata la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, contenente modifiche all`art.140, comma 1 del D.Lgs 163/2006 (Codice degli appalti) per cui le stazioni appaltanti nei casi di fallimento dell`appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell`esecutore, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all`originaria procedura di gara. Al riguardo, viene previsto che le suddette modifiche si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con cui si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
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Emendamento del Relatore
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Con riguardo alla norma di semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale, viene soppressa la disposizione, inserita dalla Commissione nel primo esame, che prevede l`abolizione, dall`entrata in vigore del provvedimento, dell`obbligo di tenuta del registro degli infortuni di cui all`art.403, del DPR 547/1955 e, conseguentemente, inserita nella disposizione contenente modifiche all`art. 53 del D.Lgs 81/2008 (Attuazione dell`articolo 1 della L. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in materia di tenuta della documentazione prevista dal D.Lgs stesso.
Viene, inoltre, sostituita la disposizione che abroga l`art. 54 del DPR 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l`assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sugli obblighi di comunicazione del datore di lavoro con la previsione di una modifica dell`art. 54 tale per cui l`obbligo di comunicazione all`autorità locale di pubblica sicurezza deve riguardare ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l`inabilità al lavoro per più di quindici giorni, anzichè tre.
Viene, inoltre, precisato che la rimessione della denuncia di infortunio da parte dell`istituto assicuratore alla direzione provinciale del lavoro deve avvenire entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell`evento.
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Emendamento del Relatore
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Viene sostitui ta la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, che modifica l`art. 10 (“Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità“) del Codice della strada, di cui al D.Lgs 285/1992. In particolare, viene previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Governo con regolamento modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al DPR 495/1992, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all`autorizzazione periodica (prevista dall`articolo 13 del predetto regolamento) di esecuzione e di attuazione e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione normativa.
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Emendamento del Relatore
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Viene soppressa la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, contenente una modifica all`art. 2556 del codice civile in materia di adempimenti delle imprese soggette a registrazione.
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Emendamento del Relatore
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Viene soppressa la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, volta a ridurre gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e di imprese, con la previsione, tra l`altro, che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l`esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l`accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, devono recare in allegato l`elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
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Emendamento del Relatore
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Viene modificata la norma che disciplina le comunicazioni tramite posta elettronica certificata.
Al riguardo, viene precisato che ad effettuare esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell`articolo 48 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale) le comunicazioni ivi specificatamente indicate siano le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti di cui all`art. 54, comma 2-ter del D.Lgs 82/2005.
Viene, inoltre, stabilito, che restano ferme le disposizioni di cui all`art. 16-bis del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) contenente una serie di misure di semplificazione per le famiglie e le imprese.
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Emendamenti del Relatore
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Viene soppressa la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, contenente disposizioni integrative dell`art. 14 della L. 246/2005 (Semplificazione e riassetto normativo per l`anno 2005), in materia di semplificazione della legislazione che prevedono, tra l`altro, che le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri l`elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi.
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Emendamento del Relatore
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Viene ripristinato il testo originale della norma che disciplina le funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione con la soppressione delle modifiche inserite dalla Commissione nel primo esame.
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Emendamento del Governo
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Viene sostituita la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, relativa alle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A.
Viene, tra l`altro, modificato l`art. 16 bis del DL 185/2008 convertito in L. 2/2009 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) contenente una serie di misure di semplificazione per le famiglie e le imprese, con la previsione che le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti di cui all`art. 54, comma 2-ter del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale) utilizzano unicamente la posta elettronica.
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Emendamento del Governo
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Viene soppressa la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, contenente disposizioni integrative dell`art. 2209 del Codice Civile in materia di procuratori delle imprese che prevede, tra l`altro che il conferimento da parte di un imprenditore ad un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della P.A., ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.
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Emendamento del Governo
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Viene modificata la norma che fissa i criteri di delega per l`emanazione, da parte del Governo, della “Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche””, con l`eliminazione di alcuni principi di delega inseriti dalla Commissione nel primo esame. Tra questi, in particolare la previsione che le amministrazioni pubbliche favoriscano la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi al procedimento amministrativo, assicurando la ragionevole durata dello stesso e valorizzando le tecnologie dell`informazione nonchè individuando gli obblighi che devono essere osservati con riferimento ad una serie specifica di tipologie procedimentali.
Soppressa, altresì, la previsione dell`obbligo dell`amministrazione pubblica di rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati, stabilendo il principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale; nonchè la necessità di prevedere sia nell`ambito delle amministrazioni pubbliche che dei servizi pubblici locali, adeguate forme di pubblicità dei reclami, delle segnalazioni, delle osservazioni e delle proposte provenienti dai cittadini in merito all`azione delle amministrazioni pubbliche e all`utenza dei servizi pubblici.
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Emendamento del Governo
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Viene modificata la norma di delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, un unico codice contenente le disposizioni vigenti in materia amministrativa. Al riguardo, viene precisato che l`adozione di uno o più decreti legislativi è finalizzato alla raccolta in appositi codici o testi unici, delle disposizioni vigenti nelle materie espressamente indicate.
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Emendamento del Governo
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Con un`apposita disposizione viene ampliato il termine per l`espressione del parere parlamentare, da parte delle Commissioni competenti per materia sugli Schemi di decreti legislativi adottati dal Governo in attuazione delle deleghe previste (una per l`emanazione di un Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e, l`altra, per l`emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). In luogo dei trenta giorni inizialmente fissati dal disegno di legge viene introdotto il termine di quarantacinque giorni.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Con apposite disposizioni vengono integrati e modificati i criteri e i principi direttivi previsti per l`esercizio della delega al Governo in materia di certificazione antimafia, prevedendo:
– che la banca dati nazionale della documentazione antimafia sia “unica””, abbia immediata efficacia su tutto il territorio nazionale, riguardi tutti i rapporti, anche già in essere, con la Pubblica amministrazione, e possa essere integrata con dati provenienti dall`estero. Prevista la possibilità di accesso alla banca dati per il Procuratore Nazionale Antimafia, in ogni tempo, e per la Direzione nazionale antimafia, per lo svolgimento dei compiti previsti dall`art. 371-bis del c.p.p. (“False informazioni al pubblico ministero””);
– che siano individuati i dati da inserire nella predetta banca dati, i soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e i soggetti autorizzati, ad accedervi con indicazione dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro o fornitura pubblici ovvero di altri elementi idonei ad identificare la prestazione;
– che le tipologie di attività d`impresa a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali è sempre obbligatoria l`acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, siano individuate attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell`interno, di concerto col Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico;
– che l`ente locale sciolto per fenomeni di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell`art. 143 del d.lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), possono deliberare, per un periodo determinato comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
– che gli organi eletti in seguito allo scioglimento degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa, possono deliberare, per un periodo determinato comunque non superiore alla loro durata in carica, di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.
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Emendamenti a firma di parlamentari
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Al fine di assicurare il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l`attività dei cantieri e renderne facilmente individuabile la proprietà, con apposita disposizione viene previsto che la bolla di consegna del materiale trasportato deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.
Con altra norma viene modificato l`articolo 18, lettera u) del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), prevedendo che il tesserino di riconoscimento degli addetti ai cantieri deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all`articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve contenere anche l`indicazione del proprio committente.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene inserito nel codice penale il reatodi turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Al riguardo viene previsto che, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 1032, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Il decreto legge, che scade il 28 giugno 2010, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
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