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DDL Piano straordinario contro le mafie (DDL 3290/C) - DDL Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche (DDL 3209-bis/C) - DDL su incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (DDL 2079/C).

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Sintesi parlamentare n. 22 della settimana dal 24 maggio al 28 maggio 2010

24 Maggio 2010
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia”” (DDL 3290/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Giustizia.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1
Con un`apposita disposizione viene previsto che lo Schema di decreto legislativo – adottato dal Governo nell`esercizio della delega per l`emanazione di un Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – deve essere corredato di relazione tecnica, ai sensi dell`art. 17, comma 3, della L. 196/2009, e trasmesso alle Camere per l`espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che dovranno essere resi entro sessanta giorni (in luogo dei precedenti quarantacinque giorni stabiliti nel corso dell`esame in Commissione referente).
Emendamenti del Governo
Articolo 3
Viene introdotto, con riferimento alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l`obbligo di inserire nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste spa. L`appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell`inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, da parte della propria controparte, procede all`immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone la stazione appaltante e la prefettura competente.
Conseguentemente viene, anche, modificata la norma che stabilisce le sanzioni amministrative, in caso mancato rispetto della suddetta “tracciabilità finanziaria””. In particolare, viene inserita la previsione secondo la quale è fatta salva l`applicazione della clausola risolutiva espressa, nel caso di transazioni relative a lavori, servizi e forniture e di erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Spa.
Emendamento della Commissione
Il provvedimento – che unitamente al DL 4/2010 sull`Istituzione dell`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, convertito dalla L. 50/2010, fa parte del “pacchetto antimafia”” varato dal Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2010- conferisce, in particolare, due deleghe al Governo, da emanarsi entro un anno dall`entrata in vigore del provvedimento: una per l`emanazione di un Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzionee,l`altra, perl`emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Nell`esercizio della prima delega il Governo è, tra l`altro, tenuto: alla ricognizione e all`armonizzazione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale; al coordinamento della disciplina stessa con riferimento alle norme inerenti all`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonchè (come modificato in corso d`esame) all`adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall`Unione europea.
Con apposite disposizioni vengono dettati i principi e criteri direttivi per l`esercizio, da parte del Governo, della delega per l`emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, prevedendo, in particolare:
– l`aggiornamento e la semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche sulla base di quanto stabilito con riferimento all`individuazione delle tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa;
– l`istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia finalizzata all`accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell`attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell`attività d`impresa. Al riguardo viene, altresì, specificato che la banca dati deve essere “unica”” con immediata efficacia su tutto il territorio nazionale, deve riguardare tutti i rapporti, anche già in essere, con la Pubblica amministrazione, e può essere integrata con dati provenienti dall`estero. Prevista la possibilità di accesso alla stessa per il Procuratore Nazionale Antimafia, in ogni tempo, e per la Direzione nazionale antimafia, per lo svolgimento dei compiti previsti dall`art. 371-bis del c.p.p. (“False informazioni al pubblico ministero””);
– l`individuazione dei dati da inserire nella predetta banca dati, dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e dei soggetti autorizzati, ad accedervi con indicazione dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblici ovvero di altri elementi idonei ad identificare la prestazione (disposizione modificata in corso d`esame);
– l`individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell`Interno, di concerto col Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività d`impresa a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali indipendentemente dal valore del contratto, è sempre obbligatoria l`acquisizione documentazione indipendentemente dal valore del contratto;
– l`acquisizione obbligatoria, da parte di un ente sciolto per infiltrazioni mafiose ai sensi del`art. 143 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti locali), dell`informazione antimafia prima della stipula di qualsiasi contratto pubblico e indipendentemente dal suo valore, per un periodo di cinque anni successivi allo scioglimento;
– la possibilità dell`ente locale sciolto per fenomeni di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell`art. 143 del D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), di deliberare, per un periodo determinato comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
– la possibilità degli organi eletti in seguito allo scioglimento degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa, di deliberare, per un periodo determinato comunque non superiore alla loro durata in carica, di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
– l`elevazione a un anno del termine di validità dell`informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell`assetto societario e gestionale dell`impresa oggetto di informativa. Con apposite disposizioni viene disciplinata la fase dell`invio dello schema di decreto legislativo alle Camere, ai fini dell`espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendersi entro quarantacinque giorni (anzichè trentacinque come previsto originariamente).
Lo schema di decreto legislativo, emanato in attuazione della predetta delega, viene trasmesso alle Camere ai fini dell`espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che vengono resi entro quarantacinque giorni.
In materia di appalti, mutuando le previsioni già introdotte per la ricostruzione in Abruzzo e per l`Expo 2015 di Milano, il disegno di leggedisciplina il sistema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti e ai finanziamenti pubblici, anche europei (tale ultima specificazione è stata introdotta in corso d`esame). Gli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonchè i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche, sono tenuti all`utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche ed accesi presso banche o Poste italiane Spa. In particolare, le norme prevedono che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, nonchè alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei siano appoggiati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Sono esclusi da tale obbligo solo i pagamenti in favore degli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero riguardanti tributi, nonchè le spese giornaliere, purchè inferiori o uguali al tetto giornaliero di 500 euro. In tale caso, è comunque previsto il divieto di pagamento in contanti ed è obbligatorio documentare la spesa.
Al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici (bancari o postali) devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all`investimento pubblico sottostante.
A carico dei soggetti indicati è previsto, inoltre, l`obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla relativa accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La norma prevede, altresì, che l`obbligo di conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari sia incluso, a pena di nullità assoluta, nel contratto e in tutti i subappalti e subcontratti (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
Con apposita disposizione, volta ad assicurare il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l`attività dei cantieri, viene previsto che la bolla di consegna del materiale trasportato deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.
Con altra norma viene, altresì, modificato l`articolo 18, lettera u) del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), prevedendo che il tesserino di riconoscimento degli addetti ai cantieri deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all`articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs 81/2008 deve contenere anche l`indicazione del proprio committente.
In caso di violazione delle disposizioni introdotte, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura variabile tra un minimo e un massimo in relazione alla gravità dell`inadempimento commesso (norma modificata dall`emendamento di cui sopra). Per l`accertamento e la contestazione delle violazioni commesse, nonchè per l`applicazione delle relative sanzioni si rinvia all`applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della L. 689/1981, del D.Lgs 68/2001 e del D.Lgs 231/2007.
Il testo, inoltre, rinvia, ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta dei Ministri dell`Interno, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica amministrazione e l`Innovazione), da emanarsi entro sei mesi dall`entrata in vigore del provvedimento e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, la definizione delle modalità per promuovere l`istituzione, nell`ambito regionale, di una o più Stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. Con il suddetto decreto sono determinati: gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA; le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell`articolo 33 (“Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza“) del D.Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici); gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA; le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.
Con una modifica al Codice penale viene aumentata la sanzione in materia di turbata libertà degli incanti, mediante l`inserimento di un limite minimo, sei mesi, e l`innalzamento di quello massimo, da due a cinque anni della pena della reclusione.
Con altra modifica al codice penale, viene inserito, il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. A tal fine, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 1032, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Viene, inoltre, modificato anche il Codice di procedura penale, inserendo, in particolare, il reato di cui all`articolo 260 (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti“) del D.Lgs 152/2006 (recante Norme in materia ambientale), tra quelli previsti dall`articolo 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale; così facendo viene esteso anche a tale tipologia di delitti, la competenza della direzione distrettuale antimafia, secondo quanto disposto dall`articolo 70-bis (“Direzione distrettuale antimafia””), di cui al Regio decreto 12 /1941 (recante l`Ordinamento giudiziario).
Al fine di favorire lo scambio informativo e di razionalizzare l`azione investigativa per l`applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, viene, altresì, istituzionalizzata sul territorio nazionale la costituzione, a livello provinciale, dei Coordinamenti interforze. La norma, infatti, prevede che, a seguito della stipula di uno o più protocolli d`intesa tra il procuratore nazionale antimafia e i Ministri dell`Interno e della Giustizia, sono istituiti, presso le direzioni distrettuali antimafia, i “Coordinamenti interforze provinciali””, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.
Nella settimana di riferimento, il provvedimento è stato approvato, in prima lettura, in sede referente, dalla Commissione Giustizia .

Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l`emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”” (DDL 3209-bis/C).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, rinviato per un ulteriore esame dall`Aula, con modifiche al testo precedentemente approvato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1-bis
Viene interamente sostituita la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, sulla certificazione e documentazione d`impresa.
Al riguardo, viene modificato l`art. 38 (impresa in un giorno), del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”” con l`inserimento di ulteriori principi e criteri tra quelli che devono essere seguiti nell`adozione di un regolamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l`innovazione, sentita la Conferenza unificata, per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive. In particolare, si rilevano i seguenti ulteriori criteri:
– i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l`istruttoria del procedimento;
– lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni suddette ai fini dell`inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
– lo sportello raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, nonchè gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall`impresa o dalle agenzie per le imprese;
– lo sportello comunica, inoltre, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, nonchè degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati, ai fini del loro inserimento nel REA;
– lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica le certificazioni e i documenti necessari all`istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti;
– le comunicazioni tra i soggetti coinvolti, qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all`art. 54 del D. lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale), avvengono esclusivamente con modalità telematica, secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi sopracitati.
Emendamento del Relatore
Articolo 1-ter
Viene modificata la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, che introduce modifiche all`art. 5 della L. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia). In particolare, viene ridotto da 30 a 24 mesi il termine per l`esercizio dellaDelega da parte del Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese. La stessa norma prevede, altresì, la possibilità di adottare, entro due anni dall`emanazione dei decreti oggetto di delega, ulteriori decreti correttivi ed integrativi. Con apposite disposizioni viene anche modificata la procedura per l`adozione dei suddetti decreti legislativi (con particolare riferimento agli organi compenti, all`espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e alla definizione di accordi ed intese in sede di Conferenza Stato-Regioni).
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene differito di diciotto mesi il termine di cui all`articolo 3 della L. 99/2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia””, per l`adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i principi e criteri direttivi di cui all`articolo 20 della L. 59/1997 nonchè secondo i principi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo 3 della L. 99/2009. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.
I provvedimenti delegati ed i successivi decreti integrativi e correttivi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell`economia e delle finanze e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta; decorsi inutilmente quaranta giorni dalla richiesta, si intende espresso avviso favorevole. Successivamente, gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l`espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere; qualora il termine per l`espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei suddetti termini, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Conseguentemente viene abrogato il comma 4 dell`articolo 3 della L. 99/2009 che disciplina la stessa materia.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all`articolo 189, comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) entra in funzione a decorrere da due anni dall`entrata in vigore del decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare istitutivo del sistema.
Emendamento del Relatore
Articolo 5-bis
Viene interamente sostituita la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, contenente numerose modifiche alla L. 241/90 (sul procedimento amministrativo), in materia di conferenza di servizi.
In particolare, si prevede che qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l`amministrazione procedente può indire (anzichè “indice di regola””) una conferenza di servizi.
La conferenza può essere altresì indetta nei casi in cui è consentito all`amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.
Sui lavori della conferenza (art.14 ter della L. 241/90) viene disposto, tra l`altro, che la nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un`autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l`edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, viene previsto che in caso di opera o di attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Inoltre, per assicurare il rispetto dei tempi, l`amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire, anche da altri organi dell`amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, nell`ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite.
Si prevede, altresì, che nei casi in cui l`intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui all`art.10, commi 4 e 5, del D.Lgs 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.
Con norma sostitutiva dell`art.14 ter, comma 6 bis viene disposto che, all`esito dei lavori della conferenza di servizi, e in ogni caso scaduti i termini previsti per i lavori, l`amministrazione procedente, in caso di VIA di competenza statale, può adire direttamente il Consiglio dei ministri ai sensi dell`art. 26, comma 2, del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) in materia di decisione sulla VIA; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonchè ai fini dell`attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.
Con norma sostitutiva dell`art.14 ter, comma 7 viene disposto che si considera acquisito l`assenso dell`amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all`esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell`amministrazione rappresentata.
Viene, inoltre, soppressa la norma dell`art.14 ter, comma 9, con cui si prevede che il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
Vengono, altresì, modificate le norme sugli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (art.14 quater L.241/90). In particolare, anche qui viene inserito il riferimento alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall`articolo 26 del D.Lgs 152/2006, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e della pubblica incolumità.
Viene, inoltre, disposto che al di fuori dei casi di cui all`articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), ove venga espresso motivato dissenso da parte di un`amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell`articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall`amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un`amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un`amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l`intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
Emendamento del Relatore
Articolo 5-ter soppresso comma
Con riguardo alla norma di semplificazione in materia ambientale e paesaggistica, inserita dalla Commissione nel primo esame, viene soppressa la disposizione che modifica l`art.146, comma 5, del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in materia di istanza di autorizzazione paesaggistica, con la previsione che, fatto salvo quanto disposto dall`art.143, comma 3 – in cui si prevede che, approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell`ambito di alcune tipologie di beni paesaggistici specificatamente elencate dalla norma – non è richiesto il parere del Soprintendente in caso di approvazione delle prescrizioni d`uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli artt. 140, comma 2, 141, comma 1, e 141-bis, nonchè di positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell`avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici.
Identici emendamenti a firma di parlamentari e del Relatore
Articolo 6
Viene interamente sostituita la norma contenente numerose modifiche alla L. 241/90 (sul procedimento amministrativo), in materia di semplificazione dell`obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati. Al riguardo, è stabilito che a decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell`interno, adottato entro tre mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, con cui è definito, tra l`altro, il modello del modulo in formato elettronico della comunicazione, la stessa è effettuata con modalità telematiche. La comunicazione può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l`atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il suddetto decreto, i quali rilasciano al soggetto obbligato un`apposita ricevuta.
Emendamento del Relatore
Articolo 6-bis
Viene integrata la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, contenente modifiche all`art.140, comma 1 del D.Lgs 163/2006 (Codice degli appalti) per cui le stazioni appaltanti nei casi di fallimento dell`appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell`esecutore, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all`originaria procedura di gara. Al riguardo, viene previsto che le suddette modifiche si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con cui si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Emendamento del Relatore
Articolo 7, comma soppresso
Con riguardo alla norma di semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale, viene soppressa la disposizione, inserita dalla Commissione nel primo esame, che prevede l`abolizione, dall`entrata in vigore del provvedimento, dell`obbligo di tenuta del registro degli infortuni di cui all`art.403, del DPR 547/1955 e, conseguentemente, inserita nella disposizione contenente modifiche all`art. 53 del D.Lgs 81/2008 (Attuazione dell`articolo 1 della L. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in materia di tenuta della documentazione prevista dal D.Lgs stesso.
Viene, inoltre, sostituita la disposizione che abroga l`art. 54 del DPR 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l`assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sugli obblighi di comunicazione del datore di lavoro con la previsione di una modifica dell`art. 54 tale per cui l`obbligo di comunicazione all`autorità locale di pubblica sicurezza deve riguardare ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l`inabilità al lavoro per più di quindici giorni, anzichè tre.
Viene, inoltre, precisato che la rimessione della denuncia di infortunio da parte dell`istituto assicuratore alla direzione provinciale del lavoro deve avvenire entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell`evento.
Emendamento del Relatore
Articolo 8-bis
Viene sostitui ta la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, che modifica l`art. 10 (“Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità“) del Codice della strada, di cui al D.Lgs 285/1992. In particolare, viene previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Governo con regolamento modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al DPR 495/1992, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all`autorizzazione periodica (prevista dall`articolo 13 del predetto regolamento) di esecuzione e di attuazione e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione normativa.
Emendamento del Relatore
Articolo 8-ter soppressione
Viene soppressa la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, contenente una modifica all`art. 2556 del codice civile in materia di adempimenti delle imprese soggette a registrazione.
Emendamento del Relatore
Articolo 9-bis soppressione
Viene soppressa la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, volta a ridurre gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e di imprese, con la previsione, tra l`altro, che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l`esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l`accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, devono recare in allegato l`elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Emendamento del Relatore
Articolo 10
Viene modificata la norma che disciplina le comunicazioni tramite posta elettronica certificata.
Al riguardo, viene precisato che ad effettuare esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell`articolo 48 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale) le comunicazioni ivi specificatamente indicate siano le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti di cui all`art. 54, comma 2-ter del D.Lgs 82/2005.
Viene, inoltre, stabilito, che restano ferme le disposizioni di cui all`art. 16-bis del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) contenente una serie di misure di semplificazione per le famiglie e le imprese.
Emendamenti del Relatore
Articolo 10-bis soppressione
Viene soppressa la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, contenente disposizioni integrative dell`art. 14 della L. 246/2005 (Semplificazione e riassetto normativo per l`anno 2005), in materia di semplificazione della legislazione che prevedono, tra l`altro, che le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri l`elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi.
Emendamento del Relatore
Articolo 13
Viene ripristinato il testo originale della norma che disciplina le funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione con la soppressione delle modifiche inserite dalla Commissione nel primo esame.
Emendamento del Governo
Articolo 20-bis
Viene sostituita la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, relativa alle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A.
Viene, tra l`altro, modificato l`art. 16 bis del DL 185/2008 convertito in L. 2/2009 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) contenente una serie di misure di semplificazione per le famiglie e le imprese, con la previsione che le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti di cui all`art. 54, comma 2-ter del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale) utilizzano unicamente la posta elettronica.
Emendamento del Governo
Articolo 20-quater soppressione
Viene soppressa la norma, inserita dalla Commissione nel primo esame, contenente disposizioni integrative dell`art. 2209 del Codice Civile in materia di procuratori delle imprese che prevede, tra l`altro che il conferimento da parte di un imprenditore ad un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della P.A., ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.
Emendamento del Governo
Articolo 29
Viene modificata la norma che fissa i criteri di delega per l`emanazione, da parte del Governo, della “Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche””, con l`eliminazione di alcuni principi di delega inseriti dalla Commissione nel primo esame. Tra questi, in particolare la previsione che le amministrazioni pubbliche favoriscano la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi al procedimento amministrativo, assicurando la ragionevole durata dello stesso e valorizzando le tecnologie dell`informazione nonchè individuando gli obblighi che devono essere osservati con riferimento ad una serie specifica di tipologie procedimentali.
Soppressa, altresì, la previsione dell`obbligo dell`amministrazione pubblica di rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati, stabilendo il principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale; nonchè la necessità di prevedere sia nell`ambito delle amministrazioni pubbliche che dei servizi pubblici locali, adeguate forme di pubblicità dei reclami, delle segnalazioni, delle osservazioni e delle proposte provenienti dai cittadini in merito all`azione delle amministrazioni pubbliche e all`utenza dei servizi pubblici.
Emendamento del Governo
Articolo 30
Viene modificata la norma di delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, un unico codice contenente le disposizioni vigenti in materia amministrativa. Al riguardo, viene precisato che l`adozione di uno o più decreti legislativi è finalizzato alla raccolta in appositi codici o testi unici, delle disposizioni vigenti nelle materie espressamente indicate.
Emendamento del Governo
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedanola Sintesi n. 20/2010.
Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, prevede, in particolare, l`adozione, entro novanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, di norme regolamentari di modifica dell`art.5 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia) sopra citato, nel senso di prevedere che lo sportello unico per l`edilizia è tenuto ad accettare inmodalità telematica le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente in modalità telematica ed a provvedere all`inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. L`invio e la trasmissione telematica avvengono con le modalità tecniche individuate dall`art. 34-quinquies del DL 4/2006, convertito con L. 80/2006 (in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), che prevede l`istituzione di un modello unico digitale per l`edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Tali modalità tecniche assicurano l`interoperabilità con quelle previste dal regolamento per il riordino e la semplificazione dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui all`art.38, comma 3, del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008.
Con altra norma viene semplificato l`obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati di cui all`art.12 del DL 59/78, convertito dalla L. 191/78, prevedendo che la stessa avvenga con modalità telematica e possa essere effettuata direttamente dal notaio che ha stipulato l`atto (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
Vengono dettate, inoltre norme di modifica dell`art.25, del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008, in ma teria di riduzione degli oneri amministrativi, con cui si prevede, in particolare, l`approvazione, su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e del Ministro per la Semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l`obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione degli stessi per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede mediante accordi ed intese, in particolare in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell`art.20-ter della L.59/97 (Bassanini), con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale.
Per il coordinamento delle metodologie e della misurazione della riduzione degli oneri, viene disposta, altresì, la costituzione di un comitato paritetico, presso la Conferenza Unificata, composto da sei membri designati rispettivamente 2 dal Ministro della Pubblica amministrazione e dell`Innovazione, 2 dal Ministro della Semplificazione normativa e 2 dal Ministro per i Rapporti con le Regioni nonchè di seimembri designati dalla Conferenza Unificata, di cui quattro tra i rappresentanti delle Regioni, uno tra i rappresentanti delle Province e uno tra quelli dei Comuni Anche le Regioni le Province e i Comuni adottano nell`ambito della propria competenza programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo, organizzativo, volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento.
Viene, inoltre, disposto che, nel perseguimento dell`obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede comunitaria e con le risorse disponibili a legislazione vigente, le Autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell`ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l`obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012. I risultati della misurazione saranno comunicati al Parlamento e ai Ministri per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e per la Semplificazione normativa.
Sulla denuncia di infortunio o malattia professionale viene modificata la disciplina dettata dal DPR 1124/65 sull`obbligo del datore di lavoro di effettuare, in caso di infortunio sul lavoro, doppia denuncia, sia all`Inail, sia all`autorità di Pubblica Sicurezza, prevedendo invece un`unica comunicazione all`Ente assicuratore che provvederà a darne notizia alla Direzione provinciale (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
Nel testo viene prevista, altresì, la delega al Governo per l`adozione, entro sei mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi recanti la “Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche””, volti a definire i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, nei confronti dei cittadini.
Con i provvedimenti delegati si procede ad una ricognizione delle disposizioni che costituiscono principi generali dell`ordinamento ai quali le Regioni e gli Enti locali, compresi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza e di quellecheattengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell`articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Gli Schemi saranno adottati previa intesa in Conferenza Unificata limitatamente all`individuazione dei principi generali suddetti e previo parere per le restanti disposizioni e saranno, altresì, inviati, corredati da una relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che esprimeranno il parere entro trenta giorni (norma modificata in corso d`esame). Entro dodici mesi dall`entrata in vigore dei decreti delegati, potranno essere adottate, altresì, disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità di consultazione.
Tra i criteri di delega (modificati dall`emendamento di cui sopra) viene previsto, in particolare:
– stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche sono improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede e che l`azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini, anche fornendo aiuto agli interessati per individuare l`ufficio competente;
– prevedere l`obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell`ambito dei piani di performance di cui all`art.10 del D.Lgs150/2009(in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
– al fine di garantire agli utenti l`accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l`effettività dell`obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche di cui al D. Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale);
– al fine di assicurare effettività all`obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni, e di provvedere d`ufficio alla loro acquisizione ovvero richiedere le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), individuare le modalità per l`effettuazione degli accertamenti d`ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive assicurando alle amministrazioni procedenti l`accesso per via telematica e senza oneri alle banche dati delle amministrazioni certificanti, garantendo l`interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall`articolo 78, comma 1, del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale).
Entro ventiquattro mesi dall`entrata in vigore dei provvedimenti delegati suddetti, viene, inoltre delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa, previo parere in Conferenza Unificata, volti a riunire in un unico codice tutte le norme vigenti nelle materie di cui alla L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al DPR 445/2000, al D.Lgs 165/2001 (Norme generali sull`ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al D.Lgs 82/2005, al D.Lgs 150/2009, nonchè ai decreti legislativi previsti dal testo (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
Altre norme riguardano, infine: la semplificazione della tenuta dei libri sociali, in caso di tenuta con strumenti informatici (art. 2215 bis c.c.), con la previsione dell`apposizione della marcatura temporale e della firma digitale una volta l`anno e non più ogni tre mesi; disposizioni di delega in materia di anagrafe volte a consentire il cambio di residenza per via telematica; la possibilità del ricorso, per le amministrazioni e gli enti interessati, avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti innanzi alla Corte stessa a sezioni riunite; la formazione e l`utilizzo della base unitaria di dati statistici (di cui all`art.11, comma 1, del D.L. 78/2009) che devono avvenire nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale e dei principi in materia di protezione dei dati personali; modifiche in materia di recupero e riscossione delle spese di giustizia; disposizioni in materia di personale pubblico.
Il disegno di legge è tornato all`esame dell`Aula.
– DDL su “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia”” (DDL 3290/C).
La Commissione Giustizia ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 2
Con un`apposita disposizione viene ampliato il termine per l`espressione del parere parlamentare, da parte delle Commissioni competenti per materia sugli Schemi di decreti legislativi adottati dal Governo in attuazione delle deleghe previste (una per l`emanazione di un Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e, l`altra, per l`emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). In luogo dei trenta giorni inizialmente fissati dal disegno di legge viene introdotto il termine di quarantacinque giorni.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 2
Con apposite disposizioni vengono integrati e modificati i criteri e i principi direttivi previsti per l`esercizio della delega al Governo in materia di certificazione antimafia, prevedendo:
– che la banca dati nazionale della documentazione antimafia sia “unica””, abbia immediata efficacia su tutto il territorio nazionale, riguardi tutti i rapporti, anche già in essere, con la Pubblica amministrazione, e possa essere integrata con dati provenienti dall`estero. Prevista la possibilità di accesso alla banca dati per il Procuratore Nazionale Antimafia, in ogni tempo, e per la Direzione nazionale antimafia, per lo svolgimento dei compiti previsti dall`art. 371-bis del c.p.p. (“False informazioni al pubblico ministero””);
– che siano individuati i dati da inserire nella predetta banca dati, i soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e i soggetti autorizzati, ad accedervi con indicazione dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro o fornitura pubblici ovvero di altri elementi idonei ad identificare la prestazione;
– che le tipologie di attività d`impresa a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali è sempre obbligatoria l`acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, siano individuate attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell`interno, di concerto col Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico;
– che l`ente locale sciolto per fenomeni di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell`art. 143 del d.lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), possono deliberare, per un periodo determinato comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
– che gli organi eletti in seguito allo scioglimento degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa, possono deliberare, per un periodo determinato comunque non superiore alla loro durata in carica, di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.
Emendamenti a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Al fine di assicurare il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l`attività dei cantieri e renderne facilmente individuabile la proprietà, con apposita disposizione viene previsto che la bolla di consegna del materiale trasportato deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.
Con altra norma viene modificato l`articolo 18, lettera u) del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), prevedendo che il tesserino di riconoscimento degli addetti ai cantieri deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all`articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve contenere anche l`indicazione del proprio committente.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene inserito nel codice penale il reatodi turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Al riguardo viene previsto che, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 1032, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Emendamento a firma di parlamentari
Il provvedimento in oggetto, nella settimana di riferimento è stato approvato dall`Aula.
– DDL su “Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”” (DDL 2079/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con limitate modifiche al testo licenziato dalla Commissione Finanze.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 21/2010.
Il disegno di legge prevede, in particolare, la concessione di benefici fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore di cittadini comunitari, in possesso di una laurea, con meno di 40 anni e residenti all`estero che, avendo già soggiornato in Italia per almeno 36 mesi continuativi, decidono di rientrarvi.
L`individuazione dei soggetti destinatari dei benefici fiscali, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali, è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall`entrata in vigore del provvedimento.
In merito ai benefici viene previsto che i redditi da lavoro dipendente, i redditi d`impresa ed i redditi di lavoro autonomo percepiti dai soggetti suddetti, ai fini dell`imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono alla formazione dell`imponibile in misura ridotta, nella percentuale del 20% per le lavoratrici dipendenti e del 30% per i lavoratori dipendenti.
Tali benefici spettano alla data di entrata in vigore del provvedimento fino all`esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2013. Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall`Italia prima del decorso di cinque anni dalla data di prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti con relative sanzioni ed interessi.
Viene previsto, altresì, che le regioni, nell`ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all`assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a 24 mesi ai soggetti destinatari del provvedimento.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato
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DL 62/2010 recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall`autorità giudiziaria in Campania (DDL 2144/S).

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Sintesi parlamentare n. 22 della settimana dal 24 maggio al 28 maggio 2010

24 Maggio 2010
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 62 del 28 aprile 2010 recante “Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall`autorità giudiziaria in Campania”” (DDL 2144/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
Il testo prevede la sospensione sino alla data del 30 giugno 2011 delle demolizioni di immobili siti nella regione Campania che:
– riguardino immobili destinati a prima abitazione e occupati da soggetti sforniti di altra abitazione;
– siano state disposte a seguito di sentenza penale;
– riguardino abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.
Il provvedimento indica, quali finalità la necessità di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania e di effettuare una ricognizione dei vincoli di tutela paesaggistica da attuare in sede di redazione del piano paesaggistico di cui all`art. 143 del D.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) (norma modificata in corso d`esame), Si richiamano, altresì, gli effetti delle pronunce della Corte Costituzionale successive al 2003.
Viene, altresì, disposto che si proceda, in ogni caso, alla demolizione degli immobili ove l`ufficio tecnico del comune competente o l`ufficio regionale della protezione civile riscontrino pericoli per l`incolumità privata o pubblica o sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa vigente nazionale. In tale ultimo caso, si procede alla demolizione dopo il 31 dicembre 2010, ove la violazione del vincolo risulti dal piano paesaggistico, di cui all`art. 143 del D.Lgs 42/2004, adottato entro il predetto termine ovvero in caso di mancata adozione del medesimo piano entro il medesimo termine (norma integrata in corso d`esame).

Il decreto legge, che scade il 28 giugno 2010, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.

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