Forniti dall'Inps i chiarimenti relativi al riconoscimento dell'indennità di trasferta di importo superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva
Si fa seguito alla precedente comunicazione del 4 aprile scorso, per segnalare che l’Inps, con il messaggio n. 19685/10, di cui si allega copia, è tornato sull’argomento relativo all’indennità di trasferta e più in particolare sulla possibilità riconosciuta al datore di lavoro di corrispondere ai propri dipendenti una indennità di importo superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ma sempre nei limiti previsti dall’art. 51, co. 5 del Tuir.
A tal riguardo, il Ministero del Lavoro, con risposta ad istanza di interpello n. 14/10, aveva già precisato che tale fattispecie è ammissibile, in quanto si configura una deroga in melius dei trattamenti riconosciuti in favore dei lavoratori.
Sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l’Inps ha precisato che, ai fini dell’applicabilità del regime di esenzione fiscale e contributiva, l’importo dell’indennità di trasferta non deve comunque superare i limiti di euro 46,48 giornaliere per le trasferte in Italia ed euro 77,47 per le trasferte all’estero e che l’accordo aziendale deve essere regolarmente depositato presso gli Enti preposti, Ufficio provinciale del lavoro e Enti previdenziali competenti territorialmente, così come previsto dall’art. 3, commi 1 e 2 della L. n. 402/96.
Fermo restando che la quota eccedente i suddetti limiti deve essere assoggettata a contribuzione, l’Inps conclude ricordando che il regime contributivo di cui sopra trova applicazione anche per gli importi superiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva che derivino da espressa previsione contenuta in accordi individuali.
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