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DDL in materia di sicurezza stradale (DDL 44 B/C ed abb.).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 29 della settimana dal 12 luglio al 16 luglio 2010

12 Luglio 2010
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”” (DDL 44 B/C ed abb.)
La Commissione Trasporti ha approvato, in terza lettura, in sede legislativa, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 30/2009 e 19/2010.
Il testo contiene numerose norme di modifica del D.Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada), nonchè disposizioni in materia di circolazione stradale.
In particolare, viene previsto che gli enti proprietari e concessionari delle strade ed autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonchè di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno individuate le tipologie degli interventi, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all`utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonchè alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.
Degli interventi suddetti, nonchè di quelli ai sensi dell`art. 14 del D.Lgs 285/92, relativi, tra l`altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell`efficienza delle strade e relative pertinenze ed alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, si terrà conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell`ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
Vengono, altresì, modificati gli articoli 174 e 178 del D.Lgs 285/92, in materia, rispettivamente, di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose e documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
Nello specifico, viene previsto, tra l`altro, che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose (art.174 D.Lgs 285/92) e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
Viene disposto, altresì, che i registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell`orario di servizio di cui al regolamento medesimo devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale. I registri di servizio, conservati dall`impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
Le violazioni delle norme possono essere sempre accertate attrave rso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonchè attraverso i documenti sopra menzionati e le sanzioni si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa.
Il conducente che superi la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento CE è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale si applica la sanzione da euro 200 a euro 800.
Nel caso in cui tale violazione abbia durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento CE si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposto prescritto dal suddetto regolamento.
Quando la violazione abbia durata superiore al 20 per cento rispetto a limite giornaliero massimo di durata di periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Viene prevista, altresì, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 per il conducente che non rispetta, per oltre il 10 per cento, il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale di cui al regolamento CE, nonchè da euro 350 a 1.400 per il mancato rispetto per oltre il 10 per cento del limite minimo dei periodi di riposo settimanale. Se tali limiti sono violati di oltre il 20 per cento è prevista una sanzione da euro 400 a euro 1.600.
Anche il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento CE è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.
Viene prevista, altresì, una sanzione amministrativa da euro 307 e 1.228 per il conducente sprovvisto dell`estratto del registro di servizio o della copia dell`orario di servizio di cui al regolamento CE.
La medesima sanzione viene applicata a chiunque non ha con sè o tiene in modo incompleto o alterato l`estratto del registro di servizio o copia dell`orario di servizio, fatta salva l`applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Le sanzioni suddette si applicano anche agli altri membri dell`equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento europeo. Nei casi indicati, inoltre, l`organo accertatore, oltre all`applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell`intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l`ufficio da cui dipende l`organo accertatore presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati. Il comando o l`ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme.
Viene, altresì, precisato che l`impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l`autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
Viene previsto, inoltre, che l`impresa che nell`esecuzione dei trasporti non osservi le disposizioni del regolamento CE, ovvero non tenga i documenti o li tenga scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione s riferisce, fatta salva l`applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l`impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell`autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall`autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
Qualora l`impresa, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell`eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che l`abilita o l`autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
La sospensione, la decadenza o la revoca sono disposte dall`autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
Qualora le ripetute inadempienze siano commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi si applicano le disposizioni dell`articolo 5, comma 6, del D.Lgs 395/2000 (perdita del requisito dell`onorabilità).
In merito ai documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo (art.178 del Nuovo codice della strada), viene previsto, tra l`altro, che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di cronotachigrafo è disciplinata dalle disposizioni dell`accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1o luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell`articolo 2 (veicoli per trasporti internazionali al di fuori della Comunità europea e dello Spazio economico europeo) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 (armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada).
I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell`orario di servizio di cui all`accordo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale. I libretti individuali conservati dall`impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Le violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonchè attraverso i documenti suddetti. Anche in questo caso vengono previste sanzioni analoghe a quelle dell`art.174 (sopra illustrate), nonchè la responsabilità in solido dell`impresa da cui è dipendente l`autore della violazione.
Viene previsto, altresì, che l`impresa che nell`esecuzione dei trasporti non rispetta le disposizioni contenute nell`accordo europeo sopra menzionato (AETR), ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l`applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni dell`articolo 174 (sopra illustrate).
Con altra norma vengono disposte modifiche all`art.208 del D.Lgs 285/92, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Viene previsto, tra l`altro, che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti a Regioni, Province e Comuni è destinata, tra l`altro, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento messa a norma e manutenzione della segnaletica nelle strade di proprietà dell`ente, nonchè ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell`ente, all`installazione, all`ammodernamento messa a norma e manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade.
Inoltre, le maggiori entrate spettanti allo Stato e derivanti dall`applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs 285/92, rispetto a quelle accertate a legislazione vigente, derivanti dall`attuazione del provvedimento ed ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuate a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze. Con successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministri dell`Interno e dell`Economia, una quota delle risorse stesse sarà destinata, tra l`altro, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale ed, in particolare, ad interventi finalizzati alla sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale, nonchè ad interventi di installazione, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale (ad esclusione delle strade ed autostrade affidate in concessione).
Vengono, altresì, modificati gli articoli 186 e 187 del Codice della strada in materia di guida sotto influenza dell`alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
In particolare, viene previsto, tra l`altro, che chiunque guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell`uso di bevande alcoliche è punito con l`ammenda da euro 1500 a 6000 e l`arresto da 6 mesi (anzichè da tre mesi) ad un anno qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All`accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Analoghe modifiche sono disposte in relazione alle norme sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all`art. 187 sopra citato.
In caso di incidente stradale derivante da ebbrezza o alterazione psico-fisica per stupefacenti le sanzioni vengono raddoppiate ed il fermo amministrativo del veicolo è disposto per 1801 giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea all`illecito.
In corso d`esame è stato previsto, altresì che, salvo nel caso di incidente stradale, la pena pecuniaria e detentiva può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell`imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all`art.54 del D.Lgs 274/2000.
Viene, altresì, introdotto l`art. 186 bis del Codice della strada, in materia di guida sotto l`influenza dell`alcool per conducenti con età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l`attività di trasporto di persone o di cose.
Nello stesso si prevede, tra l`altro, il divieto della guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l`influenza di queste per i conducenti che esercitano l`attività di trasporto di cose ed i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t.
Con altra disposizione viene previsto, in particolare, che per l`esercizio dell`attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E l`interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartiment o per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge saranno definite le caratteristiche di tale certificazione, individuati i soggetti competenti a rilasciarla e disciplinate le procedure di rilascio. Le spese connesse al rilascio della certificazione sono a carico dei soggetti che richiedono le tipologie di patente di guida sopra menzionate.
Con una norma introdotta in corso d`esame viene prevista l`istituzione del Comitato per l`indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale a cui sono affidati, tra l`altro, compiti di verifica delle misure adottate e dei risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall`ANAS SpA e dalle società concessionarie.
Altra norma introdotta in corso d`esame riguarda la disciplina della classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, con l`introduzione di un nuovo articolo al D.Lgs 461/99, sull`individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.
Al riguardo, in particolare, viene disposto che alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del D.Lgs 461/99, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
Tali modifiche consistono nel trasferimento tra Stato e Regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.
Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonchè di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l`inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l`approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonchè le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l`eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si provvede all`inserimento delle nuove strade o tronchi nonchè delle varianti nelle tabelle allegate al D.Lgs 461/99 e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.
Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al D.Lgs 461/99 con le variazioni avvenute nell`anno solare precedente.
Altre norme del testo riguardano modifiche al D.Lgs 285/92, ed, in particolare, all`art.126 sulle procedure per il rinnovo di validità della patente di guida, 128 sulla revisione della patente, 142 sui limiti di velocità; 157 e 158 in materia di arresto, sosta e fermata dei veicoli, 201 sulla notificazione delle violazioni, 204 bis e 205 sul ricorso al giudice di pace e di opposizione, 219 sulla revoca della patente di guida, 219 bis sul ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida, 222 sulle sanzioni amministrative accessorie all`accertamento di reati e 223 in materia di ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato, l`introduzione dell`art.224 ter sul procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato e dell`art. 202 bis sulla rateazione delle sanzioni pecuniarie, l`abrogazione dell`art. 130 bis sulla revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.
Vengono previste, altresì, norme sulla raccolta ed invio dei dati relativi all`incidentalità stradale; sul rilascio di un permesso di guida provvisoria in occasione del rinnovo della patente; sulle caratteristiche degli impianti semaforici; sulle modalità di accertamento delle violazioni al Codice della Strada da pare degli Enti locali, sul cabotaggio stradale in violazione alla normativa comunitaria.

Il provvedimento torna ora alla lettura del Senato.

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DL 72/2010 sul differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l`assegnazione di quote di emissione di CO2 (DDL 2257/S) - DL 78/2010 recante msure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (DDL 2228/S).

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Sintesi parlamentare n. 29 della settimana dal 12 luglio al 16 luglio 2010

12 Luglio 2010
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 72 del 20 maggio 2010 recante “Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l`assegnazione di quote di emissione di CO2“ (DDL 2257/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedanole Sintesi nn. 25/2010 e 27/2010.
Il decreto legge prevede, in particolare, la proroga, al 30 giugno 2010, del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all`anno 2009, come aggiornato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010. Vengono, altresì, fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all`anno 2009, avvalendosi del MUD previsto dal DPCM del 2 dicembre 2008.
Altre disposizioni riguardano l`ulteriore proroga, al 16 giugno prossimo, del termine (già prorogato al 16 aprile 2010 dal DL 194/2009, convertito dalla L. 25/2010) per il versamento dei premi assicurativi all`INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all`articolo 55, comma 5, della L.144/99. Al riguardo, viene precisato che le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legge (anzichè dalla legge di conversione dello stesso, come nella formulazione originaria della norma), ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall`art.116, comma 8, lett.a, della L.388/2000.
Per le installazioni sottoposte alla Dir. 2003/87/CE (che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio) vengono inoltre, previste misure per l`assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell`esaurimento della «Riserva nuovi entranti» prevista dalla decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, sufficiente a soddisfare le sole richieste degli impianti avviati fino all`aprile 2009.
Nella settimana di riferimento, il decreto legge è stato approvato, in seconda lettura, in sede referente, dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputat.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 72 del 20 maggio 2010 recante “Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l`assegnazione di quote di emissione di CO2“ (DDL 2257/S).
La Commissione Territorio e Ambiente ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.

Nella settimana di riferimento il decreto legge, in scadenza il 20 luglio 2010, è stato approvato definitivamente dall`Aula del Senato.

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