DL 102/2010 sulla roroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace (DDL 3610/C) - DL 78/2010 in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (DDL 3638/C).
Il decreto legge, che scade il 5 settembre 2010, passa ora alla lettura del Senato.
Nella settimana di riferimento, il decreto legge è stato approvato, in prima lettura, dall`Aula.
Viene modificato l`art. 83-bis del DL 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla L 133/2009, sulla tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell`autotrasporto di cose per conto terzi.
Viene, altresì, modificato il D.lgs 286/2005 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell`esercizio dell`attività di autotrasportatore) con l`introduzione, in particolare, di disposizioni relative a: disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico, trasporto delle merci imballate oppure stivate su apposite unità per la loro movimentazione, procedura di accertamento della responsabilità, nonchè dell`azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di coloro che hanno ordinato il trasporto Con riguardo a tale ultima fattispecie, viene espressamente chiarito che le relative norme si applicano dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
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Emendamento del Governo
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Viene modificata la norma con cui si prevede il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui all`articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare””, a tutti i soggetti che: abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l`installazione dell`impianto fotovoltaico; abbiano comunicato al gestore di rete e al Gestore di servizi elettrici – GSE Spa, entro la medesima data, la fine lavori; entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
Al riguardo, in particolare, viene previsto l`obbligo della comunicazione, oltre che al gestore di rete ed al GSE, alla amministrazione competente al rilascio dell`autorizzazione.
Viene, altresì, disposto che la comunicazione suddetta debba essere accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE Spa, ciascuno nell`ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell`autorizzazione.
Con altra norma viene, inoltre, disposto che l`Autorità per l`energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello Sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all`attuazione dell`art. 12 del D. Lgs. 387/ 2003 sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.
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Subemendamenti della Relatrice e a firma di parlamentari
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Viene introdotta una disposizione sulla proroga, da un anno a diciotto mesi, del termine previsto dall`art.3, comma 2, della L. 99/2009, sulle disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia, per l`adozione di decreti legislativi di riordino della normativa in materia di programmazione negoziata ed incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo ed innovazione, al fine di rilanciare l`intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazioni di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno.
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Emendamento della Relatrice
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In esecuzione della sentenza della Corte costituzionali 215 del 17 giugno 2010, vengono modificate le norme di cui all`art. 4, commi 1-4, del DL 78/2009, convertito dalla L.102/2009, al fine di prevedere una procedura di intesa Stato-Regioni per gli interventi urgenti per le reti dell`energia ivi previsti.
In particolare, si dispone che, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per la Semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri dichiara l`urgenza e l`indifferibilità dei seguenti interventi, individuati d`intesa con le regioni e le province autonome interessate:
– interventi che rivestono carattere strategico nazionale, in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell`energia e delle fonti energetiche
– interventi attinenti alle reti di trasmissione, distribuzione e produzione dell`energia e delle fonti energetiche, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico.
Gli interventi saranno realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo nominati con decreto del Presidente della Repubblica e le Regioni e Province autonome interessate. Con le intese Stato-Regioni sopra menzionate sono definiti i criteri per l`esercizio della cooperazione, che possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell`attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purchè ne siano assicurate l`effettività e l`entità. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all`autorizzazione e all`effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
In caso di mancato raggiungimento dell`intesa, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell`intesa, il Governo può individuare gli interventi e dichiararne l`urgenza e l`indifferibilità con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi di poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all`art.20, comma 4, del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009, e di mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente. In caso di coinvolgimento di soggetti privati l`apporto finanziario degli stessi deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.
Viene precisato, inoltre, che fatto salvo l`esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l`efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari cessa di efficacia dalla data di pubblicazione della sentenza 215 del 17 giugno 2010, Corte cost. sopra menzionata, salvo che entro sessanta giorni dall`entrata in vigore delle norme sia raggiunta l`intesa con le Regioni e Province autonome interessate. Il raggiungimento dell`intesa verrà valutato ai fini della cessazione della materia del contendere, nei precedenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.
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Emendamento del Relatore
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Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell`energia elettrica e del gas naturale, è istituito presso l`Acquirente Unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell`energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dall`entrata in vigore della presente legge l`Autorità per l`energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema.
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Emendamento del Relatore
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Viene disposto che i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dalla Dir. 2001/77/CE, di cui al comma 1117 dell`articolo 1 della L.296/2006 (finanziaria 2007), sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data del 1º gennaio 2008, data di entrata in vigore della L.244/2007 (finanziaria 2008).
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Emendamento del Relatore
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Viene introdotta una norma interpretativa sull`applicazione delle tariffe previste dall`art.42 della L.99/2009 (disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia), relativo agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica.
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Emendamento del Relatore
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Vengono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli art.22 e 23 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia), per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del D.Lgs 387/2003 (sull`attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell`energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell`elettricità), a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
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Emendamento del Relatore
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Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all`autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l`avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, viene previsto che il Ministro dello Sviluppo economico determina, entro 90 giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, opportune misure affinchè l`istanza di autorizzazione di cui all`art.12, comma 3, del D.Lgs 387/2003 sopra citato, per la costruzione e l`esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonchè per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all`esercizio degli impianti stessi, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell`autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.
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Emendamento del Relatore
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Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivante dall`incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale.
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Emendamento del Relatore
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Si prevede che le tariffe incentivanti di cui all`articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzion e di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, sono riconosciute a tutti i soggetti che abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l`installazione dell`impianto fotovoltaico, ivi inclusi i lavori sul punto di connessione, abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
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Emendamento del Relatore
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Viene stabilito che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all`art.12, comma 1 del D.Lgs 387/2003 comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete di trasmissione nazionale necessarie all`immissione dell`energia prodotta dall`impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal Gestore di rete.
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Emendamento del Relatore
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