CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
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Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica “ (DDL 3638/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato con la stessa procedura dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedanole Sintesi nn. 28/2010, 29/2010 e 30/2010.
Il testo come approvato prevede:
MISURE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA
– Definanziamento autorizzazioni di spesa e riduzione degli stanziamenti (artt. 1, 2)
Viene previsto il definanziamento delle autorizzazioni di spesa totalmente inutilizzate negli anni 2007, 2008 e 2009. La verifica dello stato degli impegni è effettuata sulla base del rendiconto generale dello Stato del periodo di riferimento. Le autorizzazioni da definanziare sono individuate con decreto del Ministro dell`Economia e le relative disponibilità saranno riassegnate al fondo per l`ammortamento dei titoli di stato.
Con altra norma viene prevista la riduzione lineare di tutte le missioni del bilancio statale del 10 per cento delle dotazioni finanziarie. Sono escluse dalla riduzione le risorse del fondo per l`università, per l`informatica, per la ricerca ed i finanziamento del 5 per mille dell`IRPEF.
Viene disposto, inoltre, che, dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione al contenimento delle spese in materia di pubblico risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell`Economia e delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sarà disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, un`ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.
– Riduzione spese P.A. (art. 8, comma 1)
Viene prevista la riduzione dal 3 al 2 per cento, con riferimento al valore degli immobili, del limite delle spese annue per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di cui all`art.2, comma 618, della L.244/2007 (finanziaria 2008). I limiti di spesa possono essere superati solo con l`autorizzazione dell`amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Vengono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni gli interventi obbligatori ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del D.Lgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori).
– Patto di stabilità (art. 14)
Viene previsto che il concorso alla manovra per le autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del Patto di stabilità interno, è determinato in 6.300 milioni di euro per il 2011, di cui 4.000 milioni a carico delle Regioni a statuto ordinario, 500 milioni a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, 300 milioni a carico delle Province e 1500 milioni dei Comuni. Per gli anni 2012 e 2013, il concorso è stabilito in 8,5 miliardi annui, di cui 4.500 comportano effetti a carico delle Regioni, 1.000 a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, 2.500 a carico dei Comuni. Il concorso alla manovra per Province e Comuni avviene attraverso la riduzione degli stanziamenti correnti del Ministero dell`Interno, per le Regioni è prevista la riduzione dei trasferimenti statali dovuti a qualsiasi titolo.
Le riduzioni dei trasferimenti statali alle Regioni saranno ripartite secondo criteri e modalità da individuarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro novanta giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento e recepiti con DPCM. In caso di mancata deliberazione della Conferenza, il DPCM sarà comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. Per gli anni successivi al 2011, la deliberazione in sede di Conferenza Stato-Regioni dovrà avvenire entro il 30 settembre dell`anno precedente, il DPCM sarà comunque emanato entro trenta giorni dalla mancata deliberazione.
Anche le riduzioni a Province e Comuni saranno ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città e recepiti con decreto annuale del Ministro dell`Interno. In caso di mancata deliberazione entro il medesimo termine di cui sopra, il decreto potrà essere comunque emanato. Per la ripartizione relativa agli anni successivi al 2011, sono previsti gli stessi termini disposti per la Conferenza Stato-Regioni, sopra menzionati.
In particolare, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti sono ridotti nell`anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l`obiettivo programmatico. La riduzione è effettuata con decreto del Ministero dell`Interno a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso, con esclusione di quelli destinati all`onere di ammortamento dei mutui.
A tal fine il Ministero dell`Economia comunica al Ministero dell`Interno, entro i sessanta giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l`importo della riduzione da operare per ogni singolo Ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell`Ente locale della certificazione si procede all`azzeramento automatico dei trasferimenti, in caso di trasferimenti insufficienti o nell`ipotesi in cui gli stessi fossero in tutto o in parte già stati erogati la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
Le Regioni e Province autonome inadempienti sono tenute a versare al bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità, l`importo corrispondente alla differenza tra il risultato e l`obiettivo programmatico ed in caso di mancato versamento viene disposto il recupero a valere sulle giacenze di tesoreria. Il mancato invio della certificazione del patto determina il blocco dei prelievi dalla tesoreria statale fino all`invio stesso.
èprevista, altresì, la possibilità per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di escludere dal saldo del patto di stabilità per il 2010 i pagamenti in conto capitale, nei limiti dello 0,78% (il limite viene fortemente ridotto rispetto al 4% previsto, per il 2009, dall`art.9 bis del DL78/2009, convertito dalla L. 102/2009) dell`ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell`esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto nel 2009. Contestualmente viene stabilita la non applicazione per l`anno in corso del meccanismo della premialità di cui all`art.77 bis, commi 23,24.25 e 2, del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008, con cui si prevede, in caso di conseguimento dell`obiettivo programmatico assegnato, la possibilità, nell`anno successivo a quello di riferimento, di escludere dal computo del saldo finanziario un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell`anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l`obiettivo programmatico assegnato.
Per il 2010 è inoltre attribuito ai Comuni un contributo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell`Interno, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e d`intesa con la Conferenza Stato-Città. I criteri di ripartizione dei contributi, che non saranno conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno, dovranno tener conto della popolazione e del rispetto del patto medesimo.
– Risanamento Comune di Roma (art. 14)
Viene previsto, in particolare, che per l`attuazione del piano di rientro dell`indebitamentopregresso, di cui all`art. 78 del DL 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, e all`articolo 4, comma 8-bis, del DL 2/2010 convertito dalla L.42/2010, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all`articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni stanziati presso il Ministero dell`Economia a partire dal 2011 per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall`attuazione del piano di rientro, nonchè d`intesa con il Comune di Roma per quanto attiene agli ulteriori 200 milioni di euro annui derivanti dall`addizionale commissariale sui diritti d`imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma e dall`incremento dell`addizionale comunale all`IRPEF.
Il Commissario straordinario procede all`accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze.
In vista della compiuta attuazione dell`art.24 (sull`ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell`art.114, terzo comma, Cost.), della L.42/2009, sulla delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell`articolo 119 della Costituzione ed in considerazione dell`eccezionale squilibrio finanziario del Comune di Roma viene costituito, dal 2011, un fondo presso il Ministero dell`Economia e delle Finanze, con una dotazione di 300 milioni di euro, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall`attuazione del piano di rientro approvato con DPCM del 5 dicembre 2008 sopra citato. La restante quota sarà reperita tramite l`istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni annui, di un`addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri degli aeromobili in partenza da Roma, fino ad un euro per passeggero e di un incremento dell`addizionale comunale all`IRPEF fino al limite massimo dello 0,4%.
Viene, altresì, precisato che l`addizionale sui diritti d`imbarco è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma, mentre l`incremento dell`addizionale comunale sull`Irpef è stabilito, su proposta del predetto commissario, dalla giunta comunale. Qualora il Comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l`entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell`Economia e delle Finanze. In ogni caso il Comune di Roma garantisce l`ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dalle addizionali di cui sopra siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte mancante è vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all`entrata del bilancio dello Stato.
Le entrate derivanti dall`adozione delle misure menzionate sono versate all`entrata del bilancio dello Stato. è istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall`anno 2011, destinato esclusivamente all`attuazione del piano di rientro e l`ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale per i finanziamenti occorrenti alla copertura di spesa sopra menzionati.
Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.
In considerazione della specificità di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla completa attuazione di quanto previsto ai sensi dell`art.24 della L.42/2009 sopra menzionato, il Comune concorda con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l`entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell`Economia e delle Finanze, evidenziando, tra l`altro, l`equilibrio della gestione ordinaria. L`entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli Enti locali.
Per garantire l`equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria potranno il Comune di Roma potrà quindi adottare ulteriori misure, tra cui, in particolare:
– `introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, fino all`importo massimo di 10 euro per notte;
– l`applicazione di un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell`ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonchè alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d`obbligo a far data dall`entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;
– la maggiorazione, fino al 3 per mille, delle ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
– l`utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria, nonchè utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
L`accesso al fondo di cui sopra sarà subordinato alla verifica positiva da parte del Ministero dell`Economia e delle Finanze dell`adeguatezza e effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonchè di quelle per garantire l`equilibrio della gestione ordinaria.
– Misure per i Comuni della Provincia dell`Aquila e i Comuni commissariati (art. 14)
Viene previsto, in particolare, che i Comuni della Provincia dell`Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del trienno 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro. è altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l`anno 2010, quale contributo ai Comuni medesimi stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell`Interno.
Con altra norma vengono modificate le disposizioni sul patto di stabilità interno per gli Enti locali di cui all`art. 77-bis del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008, con l`introduzione di ulteriori commi.
Viene disposto, nello specifico, che per gli enti per i quali, negli anni 2007-2009 l`organo consiliare era stato commissariato per infiltrazione mafiosa ai sensi dell`art. 143 del D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali) si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), dell`articolo 77 bis (relativo alle Province e Comuni che hanno rispettato il patto di stabilità per l`anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo), prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell`esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
Si prevede, altresì, che nel saldo finanziario tra entrate finali e spese finali non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 (sul rimborso a favore degli enti locali, da destinarsi a spese d`investimento, degli oneri relativi alle Commissioni straordinarie di gestione dei consigli comunali e provinciali sciolti per infiltrazione mafiosa)e 707 (relativo al contributo a favore degli enti commissariati destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente) dell`art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), nè le relative spese in conto capitale sostenute dai Comuni. L`esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purchè nei limiti complessivi delle medesime risorse.
L`attuazione di tutte le misure menzionate è comunque consentita nei limiti della corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti dalle norme sul concorso alla manovra da parte degli Enti locali per il biennio 2011-2012.
Con altra disposizione, al fine di agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell`Economia e delle Finanze un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall`anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro stesso saranno stabilite le modalità di utilizzo del fondo.
– Funzioni fondamentali dei Comuni (art. 14)
Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese, viene disciplinato, altresì, l`esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni, come individuate dalla L.42/2009, sopra citata. In particolare, viene previsto che l`esercizio delle funzioni deve essere obbligatoriamente svolto in forma associata per quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, escluse le isole monocomune ed il Comune di Campione d`Italia, nonchè per i Comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
La Regione, nelle materie di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni o esclusiva regionale, di cui all`art.117 Cost., commi terzo e quarto, individua con propria legge, previa concertazione con i Comuni interessati, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. I Comuni avviano l`esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. Vengono esclusi dall`obbligo dell`esercizio delle funzioni in forma associata i Comuni capoluogo di provincia e quelli con un numero di abitanti superiore a 100.000.
Viene disposto, altresì, che i Comuni dovranno assicurare il completamento dell`attuazione delle disposizioni dettate entro un termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Con il DPCM sarà stabilito, inoltre, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che deve essere raggiunto dall`insieme dei Comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata.
Viene stabilito, inoltre, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, il divieto di costituire società nonchè l`obbligo di mettere in liquidazione, entro il 31 dicembre 2011, le società già precedentemente costituite ovvero di cederne le partecipazioni. Rimangono salve le società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti mentre per i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti è previsto che gli stessi possono detenere la partecipazione di una sola società dovendo, entro il 31 dicembre 2011, mettere in liquidazione le altre società già costituite.
Ulteriori norme sono volte a dirimere dubbi interpretativi sull`individuazione della natura giuridica (tributaria o non), della prestazione patrimoniale dovuta a fronte di servizi di smaltimento rifiuti, stabilendo la natura non tributaria della prestazione.
– Piani di rientro delle Regioni (art. 11)
Viene prevista la possibilità per le Regioni, non sottoposte a commissariamento, di chiedere la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, per una durata non superiore al triennio.
Apposite misure vengono, altresì, previste per le Regioni che alla data di entrata in vigore del provvedimento siano già commissariate e sottoposte ai piani rientro da disavanzi sanitari. Per tali ultime fattispecie, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei piani suddetti, i Commissari ad acta, procedono, entro 15 giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Viene, inoltre, chiarito che in attuazione di quanto disposto nell`Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 3 dicembre 2009, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni medesime.
MISURE IN MATERIA DI SVILUPPO E INFRASTRUTTURE
– Fondo Aree sottoutilizzate (FAS) e fondi strutturali (art.7, commi 26-29)
Vengono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, di cui all`art.24, comma 1, lett.c, del D.Lgs 300/99, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione. Per l`esercizio di tali funzioni il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato possono avvalersi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del Ministero dello Sviluppo economico. La ricognizione delle risorse è demandata ad un DPCM di concerto con i Ministri dell`Economia e dello Sviluppo economico. Viene, altresì, precisato che le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione di quest`ultimo Dicastero.
– Misure per la rete autostradale e canoni di concessione (art. 15)
Prevista l`applicazione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del suddetto pedaggio, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, compreso l`elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
In via transitoria (comunque non oltre il 31 dicembre 2011), l`ANAS Spa è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria per alcune classi di pedaggio, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali gestiti direttamente da Anas individuate dal suddetto decreto. Tale maggiorazione non potrà comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio dovuto.
Le entrate derivanti dall`applicazione delle suddette norme andranno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione. Con riferimento alle concessioni di grande derivazione d`acqua per uso idroelettrico, viene, altresì, previsto che per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere da gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della L. 925/1980 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d`acqua per produzione di forza motrice), per tali concessioni, sono fissate rispettivamente in Euro 28,00 e 7,00; fermo restando per gli anni a seguire l`aggiornamento biennale previsto dalla medesima legge. Viene, inoltre, modificato l`art. 12 del D.Lgs 79/1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica) in materia di concessioni idroelettriche. Al riguardo, viene, tra l`altro, disposta la proroga di 5 anni del termine trentennale di durata delle concessioni attribuite dall`amministrazione competente a seguito di gara ad evidenza pubblica. Inoltre, viene previsto che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata determina, con proprio provvedimento ed entro sei mesi dall`entrata in vigore dell`art. 12 sopracitato i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara, tenendo conto dell`interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo. Viene, altresì, disposto che qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l`individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell`aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l`ordinaria manutenzione, si applicherà il disposto di cui all`articolo 26 del RD 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) per cui gli oneri eccedenti saranno sostenuti dallo Stato in quanto non ammortizzabili nell`ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice.
Viene, altresì, integrata la L. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) con la previsione che fino al 31 marzo 2017, l`ANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all`infrastruttura autostradale in con cessione ad Autovie Venete Spa. A partire dal 1º aprile 2017, le medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati.
– Rifinanziamento del fondo infrastrutture (art. 46)
Vengono revocati e destinati ad altro scopo i mutui accesi, entro il 31 dicembre 2006, con la Cassa depositi e prestiti, che alla data di entrata in vigore del decreto di manovra non siano stati erogati ai soggetti beneficiari e a fronte dei quali non siano scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per l`affidamento dei lavori.
A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al Ministero dell`Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. La mancata o ritardata comunicazione comporta, per il soggetto beneficiario inadempiente, la responsabilità delle obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell`attivazione delle suddette procedure.
Le modalità per l`attuazione della norma sono demandate a successivi decreti, di natura non regolamentare, del citato Ministero, con cui sono individuati i mutui da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario.
Le somme sono destinate, dal CIPE, su proposta del ministero dell`Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, alla prosecuzione della realizzazione del programma di infrastrutture strategiche, con priorità per il finanziamento del Mose di Venezia, nel limite di 400 milioni.
– Concessioni autostradali (art. 47)
Differito al 31 luglio 2010 il termine, di cui all`art. 8-duodocies del DL. 59/2008, convertito dalla L. 101/2008 (“Disposizioni urgenti per l`attuazione di obblighi comunitari e l`esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee””), che consente di procedere al tempestivo avvio degli investimenti infrastrutturali autostradali, mediante l`approvazione degli schemi di convenzione con l`Anas S.p.A. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali.
Differita al 31 dicembre 2010 la pubblicazione da parte dell`Anas del bando di gara per l`affidamento della concessione di costruzione e gestione dell`autostrada del Brennero. Viene fatta salva la possibilità del Governo di verificare, preventivamente, presso la Commissione Europea, soluzioni diverse che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso, nonchè la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d`intesa con il Ministero dell`Economia e delle Finanze, impartisce direttive all`Anas S.p.A. in ordine ai contenuti del suddetto bando di gara e del relativo capitolato o disciplinare – ivi compresi il valore della concessione, le relative modalità di pagamento e la quota minima di proventi annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all`art. 55 della legge 449/1997 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica””) – nonchè l`indicazione delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario.
Il bando di gara deve, altresì, prevedere il versamento annuo di 70 milioni di euro, comprensivo del canone di concessione in favore di Anas S.p.a., da parte del concessionario a partire dalla data di affidamento e fino a concorrenza del valore della concessione.
Inoltre, il testo interviene sull`art. 55, comma 13, della L. 449/1997 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica””), recante la disciplina relativa all`accantonamento e all`utilizzo del fondo destinato al rinnovo dell`infrastruttura ferroviaria del Brennero, alla realizzazione delle relative gallerie, nonchè ai collegamenti ferroviari e alle infrastrutture connesse fino al nodo della stazione di Verona. In particolare, si prevede che l`utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento presentato dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell`autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011, da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il 30 giugno 2012.
Con altra norma viene modificato l`art. 17, comma 34-bis, del DL 78/2009 (“Provvedimento anticrisi, nonchè proroga di termini””), convertito dalla L 102/2009, prevedendo che l`adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali riguardi non più quelli di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, ma quelli nazionali, di cui all`Allegato II del Regolamento CEE n. 2408/92, e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonchè quelli aventi strutture con sedi in Regioni diverse. Resta invariato che, per incentivare tali adeguamenti, l`Ente nazionale per l`aviazione civile è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale, orientati tra l`altro ai costi delle infrastrutture e dei servizi. Viene, inoltre, specificato che il contratto è approvato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla stipula del contratto di programma.
– Expo (art. 54)
Una quota non superiore al 4% delle risorse autorizzate per l`Expo Milano 2015 (dal DL. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria””), destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 Spa è soggetto attuatore, può essere utilizzata – in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato – per far fronte alle spese di funzionamento della società, e ferma restando la partecipazione pro-quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti a valere sui rispettivi finanziamenti. I contributi e le somme erogate a carico del bilancio dello Stato e a favore della Società Expo 2015 S.p.A., sono versati su un`apposita contabilità speciale aperta la tesoreria centrale dello Stato.
Prevista anche una relazione trimestrale da inviarsi, a cura delle Società alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell`Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per garantire la trasparenza sull`utilizzo delle risorse.
– Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 55, comma 6)
Viene autorizzato l`incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – di cui all`articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica””), convertito dalla legge 307/2004 – di 35,8 milioni di euro per l`anno 2010, di 1.748,4 milioni di euro per l`anno 2011, di 224,3 milioni di euro per l`anno 2012, di 44,7 milioni per l`anno 2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 91,6 milioni di euro a decorrere dall`anno 2016, mediante l`utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento. Tali risorse finanziarie vengono destinate all`attuazione della manovra di bilancio relativa all`anno 2011.
MISURE IN MATERIA FISCALE E CONTRIBUTIVA
– Contrasto all`evasione fiscale e contributiva (art. 18)
Previste particolari misure per agevolare la partecipazione dei comuni all`attività di accertamento fiscale e contributivo di cui all`art. 44 del D.P.R. 600/1973 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi””. Al riguardo, si precisa che tale partecipazione consiste, tra l`altro, nella segnalazione all`Agenzia delle entrate, alla Guardia di Finanza e all`INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi. Introdotte, tra l`altro, modifiche al suddetto art. 44 nonchè all`art. 1 del DL 203/2005, convertito in L. 248/2005 recante “Misure di contrasto all`evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”” sulla partecipazione dei Comuni al contrasto all`evasione fiscale. A tale ultimo riguardo, viene, tra l`altro, previsto l`aumento al 33% (originariamente pari al 30%) dell`ammontare delle maggiori somme spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all`accertamento, relative ai tributi statali riscossi a titolo definitivo nonchè la spettanza delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo. Prevista, altresì, l`adozione, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento, di un decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e d`intesa con la Conferenza unific ata con il quale saranno individuati i tributi su cui calcolare la suddetta quota del 33% e le sanzioni civili nonchè le relative modalità di attribuzione.
– Aggiornamento del catasto (art. 19)
Prevista, in particolare, in conformità a quanto previsto dall`art. 64 del D.Lgs 300/1999 (Riforma dell`organizzazione del Governo, a norma dell`articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) in materia di Agenzia del territorio ed attivando le idonee forme di collaborazione con i Comuni in coerenza con le norme del proprio statuto, l`attivazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dell`Anagrafe immobiliare integrata che consente di attestare, ai fini fiscali, il livello di integrazione delle banche dati disponibili presso l`Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. Le modalità di accesso gratuito dei Comuni alle banche dati dell`Agenzia del Territorio sono disciplinate con uno o più decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze da emanarsi entro 60 giorni dal termine sopra previsto e, nella fase di p rima attuazione, le funzioni catastali connesse all`accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte dai Comuni e dall`Agenzia stessa, secondo quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`economia e delle finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Precisato, inoltre, che le attività connesse alle funzioni catastali, qualora non esercitate dai Comuni, sono svolte dall`Agenzia del Territorio in base al principio di sussidiarietà nonchè indicate le funzioni catastali mantenute dallo Stato e svolte dall`Agenzia suddetta. Viene prevista, altresì, la costituzione presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, senza oneri per la finanza pubblica, di un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai Comuni e dall`Agenzia del Territorio nello svolgimento delle funzioni previste dalla norma. L`organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro dell`Economia e delle Finanze che può proporre al Consiglio dei Ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.
Previsto, inoltre, che l`Agenzia del Territorio è tenuta a concludere, entro il 30 settembre 2010, le operazioni di individuazione degli immobili non dichiarati in catasto previste dall`art. 2, comma 36 del DL 262/2006, convertito in L. 286/2006 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria””.
Entro il 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati ma individuati secondo le procedure di cui all`art. 2, comma 36 sopracitato, sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. In caso contrario, l`Agenzia delle Entrate procederà d`ufficio con l`attribuzione, con oneri a carico dell`interessato da determinare con apposito provvedimento del Direttore dell`Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010 agli immobili non regolarizzati di una rendita catastale “presunta””, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dal Comune. Entro la medesima data, i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto, sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Restano salve le procedure previste dall`art. 1, comma 336 della L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) sull`aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie, nonchè le attività da svolgere in surroga da parte dell`Agenzia del Territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell`articolo 2, comma 36, del DL 262/2006, convertito in L. 286/2006 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nonchè quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all`uso cui sono destinati. In caso contrario, l`Agenzia delle Entrate procede agli accertamenti di competenza, anche con la collaborazione dei Comuni.
Al fine di consentire l`aggiornamento della banca dati catastale, viene integrato l`art. 29 della L. 52/1985 (Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari) con la previsione che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all`identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie catastali e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della loro conformità allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un`attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. A tal fine, il notaio prima della stipula dei suddetti atti è tenuto ad individuare gli intestatari catastali ed a verificarne la conformità alle risultanze dei registri immobiliari.
Allo scopo di contrastare l`elusione e l`evasione fiscale relative al settore delle locazioni per tutti i tributi connessi, viene, altresì, previsto che la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite devono contenere anche l`indicazione dei dati catastali degli immobili, pena l`applicazione della sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell`imposta dovuta prevista ai sensi dell`art. 69 del DPR 131/1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l`imposta di registro). Nel rispetto dei principi desumibili dalla medesima norma, nei territori in cui vige il regime tavolare, le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l`applicazione di quanto ivi previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l`ordinamento tavolare. Viene, infine, integrato l`art. 58 del DL 112/2007 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) sulla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali con la previsione che la facoltà di ciascun ente di individuare, in ogni caso, forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell`interesse pubblico e mediante l`utilizzo di strumenti competitivi, si estende anche alla alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 560/1993.
– Limitazione dell`uso dei contanti (art. 20)
Viene ridotto a 5 mila euro (rispetto agli attuali 12.500 euro), il limite dell`uso del contante e dei titoli al portatore previsto dall`art. 49 del D.Lgs 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell`utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), al fine di un adeguamento alla normativa comunitaria in tema di prevenzione dell`utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Introdotte, inoltre, modifiche al D.Lgs 231/2007 sopracitato con la previsione, tra l`altro, di un inasprimento dei valori minimi e massimi delle sanzioni per infrazioni che superano i 50 mila euro e dell`applicazione di una sanzione, in valore assoluto, di 3mila euro, per le violazioni inferiori al suddetto importo di 50 mila euro. L`applicazione delle suddette sanzioni è esclusa per le violazioni delle disposizioni di cui al sopracitato art. 49 commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo previste dal provvedimento.
– Contrasto di interessi (art. 25)
Previsto l`assoggettamento, a decorrere dal 1 luglio 2010, a ritenuta d`acconto del 10%, ai fini dell`imposta sul reddito dei percipienti, dei compensi corrisposti mediante bonifici bancari o postali quale modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d`imposta (ad esempio al fine di fruire delle detrazioni del 36% per interventi di ristrutturazione di immobili residenziali – attualmente applicabile fino al 31 dicembre 2012 e delle detrazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti – attualmente applicabile fino al 31 dicembre 2010). La ritenuta d`acconto sarà operata dalla banca o da Poste Italiane Spa all`atto di accreditamento delle somme a favore del beneficiario del bonifico. Con provvedimento del direttore dell`Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamento interessate e le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
– Incrocio dei dati dell`Inps e dell`Agenzia delle Entrate (art. 28)
Per contrastare l`inadempimento dell`obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi diffusa sul territorio l`Agenzia delle entrate eseguirà controlli su quei soggetti che hanno percepito e non dichiarato redditi da lavoro dipendente e assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell`INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
– Concentrazione della riscossione nell`accertamento (art. 29, comma 1)
L`avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell`Iva e il connesso provvedimento sanzionatorio – notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi al periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2007 – devono contenere l`intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricor so, all`obbligo di pagamento degli importi indicati. I suddetti atti diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente e devono, in particolare, recare l`avvertimento che, dopo 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione forzata delle somme richieste, senza iscrizione a ruolo, è affidata agli agenti della riscossione. Viene, altresì, disciplinato il procedimento di espropriazione forzata per il quale si applicano le disposizioni previste per la riscossione a mezzo ruolo.
Le modalità della procedura dovranno essere fissate con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell`art. 17, comma 2, della legge 400/1988 (“Disciplina dell`attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri””).
– Potenziamento attività di riscossione dell`INPS (art. 30)
Dal 1° gennaio 2011, viene previsto che l`attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all`Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L`avviso di addebito, notificato tramite posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, deve contenere, tra l`altro, l`intimazione ad adempiere l`obbligo di pagamento degli importi dovuti entro sessanta giorni dalla notifica, nonchè l`indicazione che in mancanza del pagamento l`agente della riscossione procederà ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
– Limiti alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali (art. 31)
Previsto il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, di compensare creditidi cui all`art. 17 del D.Lgs 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell`imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell`importo dei debiti tributari iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica una sanzione del 50% dell`importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell`ammontare indebitamente compensato. Tale sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull`iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato; in tali ipotesi i termini di decadenza e prescrizione previsti dall`articolo 20 del D.Lgs 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.
Viene, altresì, introdotto un articolo aggiuntivo al DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) con cui si prevede che, a partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione di cui all`art.9, comma 3-bis, del DL 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L.2/2009 (sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito) e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell`iscrizione a ruolo. L`estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell`esistenza e validità della certificazione. Qualora la Regione, l`Ente locale o l`Ente del Servizio sanitario nazionale non versi all`agente della riscossione l`importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l`agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva. Le modalità di attuazione della norma vengono demandate ad un decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze.
– Fondi immobiliari chiusi (art. 32)
Introdotte modifiche al D.Lgs 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). Modificate, tra l`altro, la nozione civilistica del fondo comune di investimento inteso quale patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento, gestito nell`interesse dei partecipanti ed in autonomia dagli stessi, nonchè il regime di responsabilità dei fondi di cui all`art. 36 del TUF con la precisazione che per le obbligazioni contratte dalle società di gestione del risparmio per conto del fondo, risponde esclusivamente il patrimonio di quest`ultimo. Al riguardo, il Ministro dell`Economia e delle Finanze emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, il decreto di attuazione delle modifiche al TUF sopracitate.
Viene, inoltre, consentito alle SGR che hanno istituito fondi privi dei requisiti indicati dalle suddette disposizioni di modifica del TUF di adottare le delibere di adeguamento con il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009. Tale imposta è dovuta nella misura del 7% se le SGR non intendano adeguarsi e deliberino la liquidazione del fondo. Tale liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la SGR applica un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell`IRAP nella misura del 7%. Tale imposta è versata dalla SGR il 16 febbraio dell`anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.
Viene, inoltre, modificato l`art. 7, comma 3 del DL 351/2001, convertito in L. 410/2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) recante il regime di non imponibilità per i redditi conseguiti dai partecipanti ai fondi non residenti. In particolare, viene previsto che la ritenuta del 20% sui proventi derivanti dalla partecipazione ai suddetti fondi non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri semprechè istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell`articolo 168-bis del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), nonchè su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Per tali proventi spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell`applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione i sostituti d`imposta acquisiscono: una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l`applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell`aliquota applicabile ai sensi della convenzione; un`attestazione dell`autorità fiscale competente dello Stato ove l`effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Tale attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell`anno successivo a quello di presentazione. Viene, inoltre, previsto che tale ultima disposizione ha effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento purchè riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge ma riferiti a periodi di attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni del suddetto articolo 7, nel testo in vigore alla predetta data.
– Disposizioni antiriciclaggio (art. 37)
Previsto che gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi cd. black list sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/2006 (Codice degli appalti), previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell`economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero sopracitato da adottarsi entro 30 giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l`Italia che consentano la suddetta partecipazione a condizioni di parità di accesso. Il Ministro dell`Economia e delle Finanze può escludere con proprio decreto la previsione di cui sopra nei riguardi di paesi cd. black list o di settori di attività svolti negli stessi paesi così come può estendere la medesima previsione a paesi non black list e a particolari tipologie di soggetti.
– Limitazione della sospensione concessa dal giudice tributario (art. 38, comma 9)
è stata soppressa la norma che modificando l`art. 47 (Sospensione dell`atto impugnato) del D.lgs 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell`art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), fissava un limite massimo, di 150 giorni, alla sospensione – concessa dal giudice tributario – dell`esecuzione dell`atto impugnato.
è stata, altresì, soppressa la disposizione che incidendo sull`art. 24 (Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali) del D.lgs 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo , a norma dell`articolo 1 della L. 337/1998), stabiliva un termine massimo di efficacia, di 150 giorni, del provvedimento giudiziario di sospensione dell`iscrizione a ruolo dei contributi o p remi dovuti agli enti previdenziali e prevedeva la fissazione della data dell`udienza di trattazione entro 30 giorni dall`emanazione del suddetto provvedimento di sospensione.
– Sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art. 39)
Prorogate alcune disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per le persone fisiche colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo, nei comuni più danneggiati identificati con decreto del commissario delegato ai sensi dell`art. 1 del DL 39/2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) richiamato dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837/2009.
Al riguardo, viene prorogato al 20 dicembre 2010 il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per le persone fisiche titolari di reddito d`impresa o di lavoro autonomo, nonchè nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d`affari non superiore a 200mila euro. Tale proroga non si applica alle banche ed alle imprese di assicurazione nè con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo ed ai relativi versamenti. Prorogata, altresì, per gli stessi soggetti e per il medesimo periodo, la sospensione per i contributi previdenziali e assistenziali e per i premi per l`assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. In caso di avvenuto pagamento di tributi e contributi non è previsto il rimborso.
Viene, inoltre, previsto che la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle entrate. Lo stesso è previsto per la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della suddetta sospensione.
Viene, altresì, modificato l`art. 10, comma 1-bis, del DL 39/2009, convertito in L. 77/2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) in materia di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale. In particolare, viene innalzato da 45 a 90 milioni di euro il tetto massimo della dotazione del Fondo per il finanziamento delle zone franche urbane individuate dal CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e sentita la Regione Abruzzo, nell`ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, a cui vengono applicate le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese.
Viene, infine, integrato l`art. 4 del DL 347/2003, convertito in L. 39/2004 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza) in materia di accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario, con la previsione che nel caso in cui al termine di scadenza per la presentazione del programma questo non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonchè delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre nel limite massimo di 1milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i Gruppi industriali con imprese ed unità locali nella Regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa.
– Disposizioni in materia di contenzioso tributario (art. 48-ter)
Con un`integrazione all`art. 3 (“Deflazione del contezioso e razionalizzazione della riscossione””), comma 2-bis, del DL. 40/2010 (c.d. “incentivi””), convertito dalla L. 73/2010 – relativo all`estinzione delle controversie tributarie, pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, mediante pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione – viene precisato che l`avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell`amministrazione finanziaria comprovante la regolarità dell`istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto.
– Fondazioni bancarie (art. 52)
Con una norma interpretativa dell`art. 10 (“Organi, finalità e modalità della vigilanza””), comma 1, del D.lgs. 153/1999 (“Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all`articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 356/1990, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell`articolo 1 della L. 23 461/1998“), viene previsto che, fino a quando non è istituita, nell`ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del Codice Civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell`Economia e delle Finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Con altra disposizione viene, altresì, previsto che l`Autorità di vigilanza è tenuta a presentare, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull`attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell`anno precedente, con riferimento, tra l`altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni.
– Disposizioni finanziarie (art. 55, commi 1, 2 e 4 e 5-septies)
Previsto il differimento del versamento degli acconti dell`imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuti per i periodi d`imposta 2011 e 2012. Tale disposizione troverà applicazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell`Economia e delle Finanze.
Autorizzata, con altra disposizione, l`integrazione di 18,5 milioni di euro, per il 2010, del fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle manifestazioni legate alla celebrazione del 150mo anniversario dell`Unità d`Italia. Per la medesima finalità è, altresì, previsto che la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa – di cui all`art. 60 del DL. 112/2008 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria””), convertito dalla L. 133/2008 – è stabilita in 5 milioni di euro per l`anno 2010.
MISURE IN MATERIA DI POLITICA INDUSTRIALE
– Agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno (art. 40)
Prevista per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la possibilità di modificare, con proprie leggi e nel rispetto della normativa Ue e degli orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, le aliquote dell`imposta regionale sulle attività produttive fino ad azzerarle e di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni relative alla stessa imposta, in favore delle nuove iniziative produttive. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d`intesa con ciascuna delle regioni, sarà stabilito il periodo d`imposta a decorrere dal quale si applicano le suddette disposizioni.
– Reti di impresa (art. 42)
Alle imprese appartenenti a reti di impresa di cui all`art. 3 del DL 5/2009, convertito in L. 33/2009 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) sono riconosciuti vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari e la possibilità di stipulare convenzioni con l`Abi nei termini che saranno definiti con un decreto del Ministero dell`Economia e delle finanze da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Viene, inoltre, dettata una disciplina specifica delle reti d`impresa mediante modifica dell`art. 3 del suddetto DL 5/2009. Al riguardo, viene previsto, tra l`altro, che con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all`esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell`oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l`istituzione di un fondo pa trimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l`esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere quanto specificatamente indicato dalla medesima norma.Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l`efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l`ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Prevista, inoltre, un`agevolazione fiscale: fino al periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell`esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all`affare per realizzare entro l`esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell`associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell`esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l`adesione al contratto di rete. L`asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L`Agenzia delle Entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all`agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L`importo che non concorre alla formazione del reddito d`impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all`affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione della suddetta agevolazione.
– Zone a burocrazie zero (Art. 43)
Prevista l`istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell`Interno, di zone a “burocrazie zero”” nel Meridione d`Italia. A tal fine, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte, esclusi quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, e concernenti le nuove iniziative produttive avviate in tali territori, sono adottati esclusivamente da un Commissario del Governo che ove occorra convoca apposite conferenze di servizi. Il provvedimento si intende comunque adottato a favore del richiedente, scaduto il termine di trenta giorni dall`avvio del procedimento. Per quanto concerne i procedimenti amministrativi avviati d`ufficio – fatta eccezione per quelli di natura tributaria e quelli riguardanti la pubblica sicurezza e l`incolumità pubblica – viene previsto che le amministrazioni che li promuovono trasmettono al Commissario di Governo i dati e i documenti occorrenti per l`adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. Qualora la zona a burocrazia zero coincida nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dal CIPE (delibera dell`8 maggio 2009), il Sindaco territorialmente competente utilizza le risorse previste a favore di tali ultime zone per la concessione di contributi diretti alle iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazie zero.
MISURE DI SNELLIMENTO PROCEDURALI
– Disposizioni in tema di conferenza dei servizi (art. 49)
Modificate le disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo in materia di conferenza di servizi (art. 14 e ss. della L. 241/1990). In particolare, si prevede che qualora s ia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l`amministrazione procedente può indire (anzichè “indice di regola””) una conferenza di servizi. La conferenza può essere, altresì, indetta nei casi in cui è consentito all`amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.
Sui lavori della conferenza (art. 14-ter della L. 241/90) viene disposto, tra l`altro, che la nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un`autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l`edilizia ove costituiti, o i Comuni o le altre autorità competenti, concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, viene previsto che in caso di opera o di attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio””).
Per assicurare il rispetto dei tempi viene, altresì, previsto che l`amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell`amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze.
Si prevede, altresì, che nei casi in cui l`intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui all`art.10, commi 4 e 5, del D.Lgs 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede statale o regionale ai sensi dell`art. 7 del D.Lgs 152/2006 (“Norme in materia ambientale””).
Con norma sostitutiva dell`art. 14-ter, comma 6-bis, viene disposto che, all`esito dei lavori della conferenza di servizi, e in ogni caso scaduti i termini previsti per i lavori, l`amministrazione procedente, in caso di VIA di competenza statale, può adire direttamente il Consiglio dei ministri ai sensi dell`art. 26, comma 2, del D.Lgs 152/2006 (“Norme in materia ambientale””) in materia di decisione sulla VIA; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonchè ai fini dell`attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.
Con norma sostitutiva dell`art. 14-ter, comma 7 viene disposto che si considera acquisito l`assenso dell`amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e di AIA, il cui rappresentante, all`esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell`amministrazione rappresentata.
Viene, inoltre, soppressa la norma dell`art. 14-ter, comma 9, con cui si prevede che il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
Vengono, altresì, modificate le norme sugli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (art. 14-quater L.241/90). In particolare, anche qui viene inserito il riferimento alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, (etc. come sopra), prevedendo che il dissenso espresso dalle stesse: sia manifestato a pena di inammissibilità nella conferenza di servizi, sia congruamente motivato, si riferisca a questioni connesse che costituiscono oggetto della conferenza medesima e rechi le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell`assenso.
Viene, inoltre, disposto che al di fuori dei casi di cui all`articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), nonchè dei casi si localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un`amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell`articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall`amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un`amministrazione statal e e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un`amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l`intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
– Disposizioni in tema di segnalazione certificata di inizio attività (art. 49)
Viene sostituito l`art. 19, sulla dichiarazione di inizio attività, della L. 241/1990, con la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.
Viene, in particolare, previsto che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, compre se le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, richieste per l`esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, è sostituito da una segnalazione dell`interessato. La segnalazione sostituisce l`atto della Pubblica amministrazione il cui rilascio dipenda esclusivamente dall`accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all`immigrazione, all`asilo, alla cittadinanza, all`amministrazione della giustizia, all`amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell`atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 (“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni””) e 47 (“Dichiarazioni sostitutive dell`atto di notorieta””`) del DPR 445/2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa””), nonchè dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell`Agenzia delle imprese di cui all`articolo 38 (“Impresa in un giorno””), del DL 112/2008 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria””), convertito dalla L 133/2008, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui sopra; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell`amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l`acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l`esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
Per quanto concerne il relativo procedimento, viene stabilito che l`attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione, all`amministrazione competente, della suddetta segnalazione. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, l`amministrazione competente adotta – in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti – provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell`attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Al riguardo, viene prevista la possibilità per l`interessato di provvedere a conformare l`attività alla normativa vigente, entro un termine fissato dall`amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, inoltre, viene, comunque, fatto salvo il potere dell`amministratore competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt, 21-quienques e 21-nonies della L 241/1990 (rispettivamente revoca e annullamento d`ufficio).
Decorso il termine per l`adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell`attività e di rimozione degli effetti, all`amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l`ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell`impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell`attività dei privati alla normativa vigente.
Apposite disposizioni riguardano le sanzioni per le dichiarazioni false o mendaci e la competenza giurisdizionale per le eventuali controversie connesse.
Con altra disposizione viene stabilito che le norme sulla segnalazione certificata di inizio attività attengono alla tutela della concorrenza ai sensi dell`articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Viene, altresì, chiarito che le espressioni “segnalazione certificata di inizio attivita””` e “Scia”” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attivita””` e “Dia””, ovunque ricorrano anche come parte di un` espressione più ampia, e che la disciplina sulla segnalazione certificata sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.
Inoltre, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, il Governo viene autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell`articolo 17, comma 2, della L. 400/1988 – su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, per la Semplificazione Normativa e dello Sviluppo Economico, sentiti Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali – per semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e media imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell`impresa e al settore di attività, nonchè all`esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonchè degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell`impresa ovvero alle attività esercitate;
c) estensione dell`utilizzo dell`autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonchè delle dichiarazioni di conformità da parte dell`Agenzia delle imprese di cui al citato articolo 38, comma 4, del DL. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 82/2005, recante codice dell`amministrazione digitale;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
Viene, infine, previsto che i suddetti regolamenti sono emanati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti.
MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZIALE
– Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (art. 8 comma 12)
Con una norma, richiesta ed auspicata dall`Ance (si veda la notizia su “Interventi ANCe”” del 24 giugno 2010, n. 32), il differimento al 31 dicembre 2010, del termine per l`applicazione delle disposizioni di cui agli art. 28 e 29 del D.lgs 81/2008 (“Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – sull`obbligo della valutazione del rischio da stress-lavoro correlato- previsto per le pubbliche amministrazioni, viene esteso anche ai datori di lavoro privati.
– Interventi in materia previdenziale (art.12)
Viene modificato il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario nonchè quello per le decorrenze del pensionamento anticipato per i lavoratori che maturano i requisiti minimi per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 2011.
In particolare, viene previsto, per i lavoratori dipendenti, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requis iti previsti e per i lavoratori autonomi, decorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti.
Le disposizioni previgenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi nei casi di lavoratori che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età. Sono, inoltre, previste deroghe alla nuova disciplina, nel limite di 10.000 soggetti, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all`art. 2, comma 28, della L.662/96 (destinati a settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali). L`INPS provvederà al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento ai fini del raggiungimento del limite predetto.
Viene disposto, altresì, che, in attuazione dell`art. 22-ter, comma 2, del DL. 78/2009, convertito dalla L.102/2009, concernente l`adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, dal 2015 i requisiti anagrafici previsti dalla normativa pensionistica dovranno essere aggiornati con cadenza triennale, con decreto direttoriale del Ministero dell`Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. A tal fine dal 2013 l`Istat renderà annualmente disponibile entro il 30 giugno dello stesso anno il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all`età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.
Viene previsto, inoltre, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia europea 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, l`innalzamento di un anno, a decorrere dal 2010, dei requisiti anagrafici per la pensione per le lavoratrici del pubblico impiego e di ulteriori quattro anni a partire dal 2012, ai fini del raggiungimento dei 65 anni di età.
– Contratto di produttività (art. 53)
Viene disposto che nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato – in relazione a quanto previsto da accordi o contratti collettivi, aziendali o territoriali e correlate ad incrementi della produttività, di redditività ed efficienza organizzativa, ai risultati dell`andamento economico o agli utili d`impresa – siano sottoposte a un`imposta sostitutiva agevolata dell`Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Previsto, nello stesso periodo di riferimento, uno sgravio dei contributi dovuti dall`impresa e dal lavoratore per le somme di cui sopra, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell`art. 1, comma 68, della L. 247/2007 (“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l`equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale””).
L`entità dell`agevolazione e dello sgravio saranno stabiliti dal Governo, entro il 31 dicembre 2010, sentite le parti sociali.
Altre norme riguardano, infine: la soppressione e incorporazione di una serie di enti ed organismi pubblici (tra cui l`ISPELS le cui funzioni verranno trasferite all`INAIL); il controllo fiscale sulle imprese che cessano l`attività entro un anno dalla data di inizio (c.d. imprese “apri e chiudi””); l`attribuzione ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, delle amministrazioni pubbliche, della competenza ad adottare il provvedimento con cui si dichiarano le opere, i servizi e le forniture “segreti””, ovvero “eseguibili con speciali misure di sicurezza”” (con una modifica all`art. 16, comma 1, del D.Lgs 165/2001 viene inserito il riferimento all`art. 17, comma 2 del D.lgs 163/2006); il contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica””, ovvero delle imprese che si dichiarano in perdita ai fini dell`imposta sui redditi per più di un periodo d`imposta e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto legge n. 105 dell`8 luglio 2010, recante “Misure urgenti in materia di energia”” (
DDL 3660/C).
La Commissione Attività Produttive ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con una modifica al testo trasmesso dal Senato.
La stessa, in particolare, prevede:
Articolo 1-ter
è stata soppressa la norma sulla concessione dei finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, di cui al comma 1117 dell`articolo 1 della L.296/2006 (finanziaria 2007), ai soli impianti realizzati e operativi alla data del 1º gennaio 2008.
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Emendamento del Relatore
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedala Sintesi n. 30/2010.
Il testo provvede, in particolare, a modificare l`art.4, commi 1-4, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla L.102/2009, in esecuzione della sentenza 215 del 2010 della Corte costituzionale, con cui tali norme sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, al fine di prevedere una procedura di intesa Stato-Regioni per gli interventi urgenti per le reti dell`energia ivi previsti.
In particolare, si dispone che, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per la Semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri dichiara l`urgenza e l`indifferibilità dei seguenti interventi, individuati d`intesa con le regioni e le province autonome interessate:
– interventi che rivestono carattere strategico nazionale, in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell`energia e delle fonti energetiche
– interventi attinenti alle reti di trasmissione, distribuzione e produzione dell`energia e delle fonti energetiche, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico.
Gli interventi saranno realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo nominati con decreto del Presidente della Repubblica e le Regioni e Province autonome interessate. Con le intese Stato-Regioni sopra menzionate sono definiti i criteri per l`esercizio della cooperazione, che possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell`attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purchè ne siano assicurate l`effettività e l`entità. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all`autorizzazione e all`effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
In caso di mancato raggiungimento dell`intesa, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell`intesa, il Governo può individuare gli interventi e dichiararne l`urgenza e l`indifferibilità con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi di poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all`art.20, comma 4, del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009, e di mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente. In caso di coinvolgimento di soggetti privati l`apporto finanziario degli stessi deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.
Viene precisato, inoltre, che fatto salvo l`esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l`efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari cessa di efficacia dalla data di pubblicazione della sentenza 215 del 17 giugno 2010, Corte cost. sopra menzionata, salvo che entro sessanta giorni dall`entrata in vigore delle norme sia raggiunta l`intesa con le Regioni e Province autonome interessate. Il raggiungimento dell`intesa verrà valutato ai fini della cessazione della materia del contendere, nei precedenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.
In corso d`esame sono state introdotte nel testo alcune norme aggiuntive.
In particolare, al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell`energia elettrica e del gas naturale, viene prevista l`istituzione, presso l`Acquirente Unico S.p.A., di un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell`energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dall`entrata in vigore della presente legge l`Autorità per l`energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema.
Viene, inoltre, prevista una norma interpretativa sull`applicazione delle tariffe previste dall`art.42 della L.99/2009 (disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia), relativo agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica.
Vengono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli art.22 e 23 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia), per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del D.Lgs 387/2003 (sull`attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell`energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell`elettricità), a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all`autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l`avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, viene previsto che il Ministro dello Sviluppo economico determina, entro 90 giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, opportune misure affinchè l`istanza di autorizzazione di cui all`art.12, comma 3, del D.Lgs 387/2003 sopra citato, per la costruzione e l`esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonchè per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all`esercizio degli impianti stessi, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell`autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.
Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivante dall`incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale.
Con altra disposizione, di modifica dell`art.2-sexies, comma 1, del DL 3/2010, convertito dalla L.41/2010, si prevede che le tariffe incentivanti di cui all`articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto all`art.5 del decreto ministeriale suddetto, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l`installazione dell`impianto fotovoltaico, ivi inclusi i lavori sul punto di connessione, abbiano comunicato all`amministrazione competente al rilascio dell`autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE Spa, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
Tale comunicazione deve essere accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE Spa, ciascuno nell`ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell`autorizzazione.
Viene, inoltre, disposto che l`Autorità per l`energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello Sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all`attuazione dell`art. 12 del D. Lgs. 387/ 2003 sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.
Viene, altresì, stabilito che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all`art.12, comma 1 del D.Lgs 387/2003 comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete di trasmissione nazionale necessarie all`immissione dell`energia prodotta dall`impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal Gestore di rete.
Viene, inoltre, prevista la proroga, da un anno a diciotto mesi, del termine di cui all`art.3, comma 2, della L. 99/2009, sulle disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia, per l`adozione di decreti legislativi di riordino della normativa in materia di programmazione negoziata ed incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo ed innovazione, al fine di rilanciare l`intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazioni di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno.
Con altra norma viene ulteriormente prorogato, dal 30 giugno (termine introdotto dal DL 248/2007, convertito dalla L.31/2008) al 31 dicembre 2010 il termine per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa).
Il decreto legge, che scade il 7 settembre 2010, passa ora all`esame dell`Aula.
– Decreto legge n. 103 del 6 luglio 2010, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo”” (DDL 3646/C).
La Commissione Trasporti ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 30/2010.
Il decreto legge prevede – nelle more del completamento della procedura di dismissione dell`intero capitale sociale della Società Tirrenia di navigazione S.p.a. – alcune norme transitorie dirette ad assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo. Infatti, come ricordato nella relazione illustrativa, il processo di privatizzazione di Tirrenia e della controllata Siremar S.p.a avviato da Fintecna, è in fase di avanzata realizzazione, pertanto il provvedimento è volto a stabilizzare – in un periodo di tempo strettamente limitato – la situazione finanziaria della Tirrenia, consentendo a Fintecna di concludere nei tempi previsti il processo di privatizzazione in corso.
Nel corso dell`iter legislativo al Senato, con apposita disposizione è stato modificato l`art. 83-bis del DL 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla L 133/2009, sulla tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell`autotrasporto di cose per conto terzi.
Con altra norma è stato, altresì, modificato il D.lgs 286/2005 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell`esercizio dell`attività di autotrasportatore) con l`introduzione, in particolare, di disposizioni relative a: disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico, trasporto delle merci imballate oppure stivate su apposite unità per la loro movimentazione, procedura di accertamento della responsabilità, nonchè dell`azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di coloro che hanno ordinato il trasporto. Con riguardo a tale ultima fattispecie, viene espressamente chiarito che le relative norme si applicano dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Il decreto legge, che scade il 5 settembre 2010, passa ora all`esame dell`Aula.