Sul Supplemento Ordinario n. 174 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stata pubblicata la Legge 30 luglio 2010, n.122, di conversione, con modificazioni, del D.L. 78/2010 (cd. “Manovra 2011-2012“), recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica””.
1. Ritenuta del 10% sui bonifici per le spese agevolate con il “36%“ ed il “55%“ (art.25)
2. Utilizzabilità dei crediti delle imprese verso la P.A. (art.31, comma 1-bis)
3. Compensazione di crediti relativi ad imposte erariali (art.31, comma 1)
4. Obbligo di indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni (art.19, commi 14-16)
5. “Sanatoria catastale“ per gli immobili non dichiarati (cd. “immobili fantasma“ – art.19, commi 8-13)
6. Disposizioni in materia di accertamento (art.29)
7. Misure in favore dell`Abruzzo (art.39)
8. Nuova disciplina fiscale dei Fondi Immobiliari (art.32)
9. Altre misure fiscali
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1. Ritenuta del 10% sui bonifici per le spese agevolate con il “36%“ ed il “55%“ (art.25)
L`art.25 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che, dal 1° luglio 2010, le Banche e le Poste italiane s.p.a effettuino una ritenuta del 10%, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari, con l`obbligo di rivalsa, all`atto dell`accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti ai fini di poter fruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d`imposta.
Le ritenute devono essere versate con le modalità di cui all`art.17 del D.Lgs. 241/2007.
Il citato Provvedimento ha stabilito che la ritenuta si applica ai pagamenti effettuati con bonifico relativi a spese per le quali sono riconosciute:
– la detrazione IRPEF del 36% per interventi di ristrutturazione di immobili residenziali (art.2, comma 10, legge 191/2009, attualmente applicabile fino al 31 dicembre 2012);
– la detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art.1, commi 20-24, legge 244/2007, attualmente applicabile fino al periodo d`imposta 2010)[1].
In altri termini, viene introdotto l`obbligo, per le banche e le Poste italiane s.p.a., destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese citate, di operare una ritenuta del 10% a titolo d`acconto delle imposte dovute dall`impresa ricevente il pagamento.
Di contro, si ricorda che la misura non incide in alcun modo sugli adempimenti a carico delle imprese esecutrici degli interventi agevolati (in termini di fatturazione dei lavori), nè su quelli relativi ai contribuenti beneficiari delle detrazioni (per ciò che attiene all`obbligo di pagamento con bonifico delle spese sostenute).
Nel precisare, come sostenuto dall`ANCE, che la ritenuta non va applicata sull`IVA, l`Amministrazione, afferma specificatamente che “la ritenuta d`acconto del 10% deve essere operata sull`importo del bonifico decurtato dell`IVA del 20 per cento“.
Operativamente, ciò comporta che, dall`ammontare complessivo del bonifico, dovrà essere decurtata la quota corrispondente all`IVA (che si assume applicata con aliquota del 20%), così da operare la ritenuta sul solo importo del corrispettivo, individuato sulla base della seguente formula.
Corrispettivo
(da assoggettare a ritenuta del 10%)
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=
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Ammontare complessivo del bonifico
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1,20
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Seppure il recente chiarimento amministrativo sembra mitigare le conseguenze negative di un prelievo sull`importo dei pagamenti dovuti alle imprese esecutrici, fin dall`introduzione di tale nuovo adempimento, l`ANCE ha manifestato in più occasioni il proprio dissenso nelle competenti sedi istituzionali, facendo presente che la misura non aggiunge nulla agli ordinari poteri di verifica degli Uffici fiscali circa la corretta applicazione delle agevolazioni, e colpisce anche le imprese regolari sotto il profilo fiscale.
Per queste ultime, infatti, la ritenuta del 10% si traduce comunque in una minor disponibilità monetaria, che aggrava le già ingenti problematiche finanziarie legate all`attuale congiuntura economica negativa ed alla conseguente “stretta creditizia”” che sta vivendo il settore.
Pertanto, l`ANCE continuerà nelle iniziative intraprese al fine di ottenere un ripensamento complessivo del predetto adempimento da parte del Governo.
In ogni caso, con riferimento alle predette agevolazioni, si evidenzia che nel corso dell`esame parlamentare per la conversione in legge de D.L. 78/2010, è stato accolto, tra gli altri, l`Ordine del Giorno n.9/3638/127, che impegna formalmente il Governo a prevedere le necessarie risorse finanziarie affinchè entrambi i benefici (36% e 55%) vengano introdotti a regime.
2. Utilizzabilità dei crediti delle imprese verso la P.A. (art.31, commi 1-bis e 1-ter)
In particolare, come auspicato dall`ANCE, viene stabilito che:
– a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, vantati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all`esigibilità del credito, rilasciata dall`ente debitore ai sensi dell`art.9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009 (art.31, comma 1-bis).
Nello specifico, la norma prevede che sia lo stesso ente debitore a versare direttamente all`agente della riscossione l`importo risultante dalla certificazione, in misura corrispondente all`ammontare iscritto al ruolo.
Nel caso in cui la regione, l`ente locale, ovvero l`ente del servizio sanitario nazionale non effettuino il versamento entro 60 giorni dal termine stabilito ai fini del pagamento, l`agente della riscossione procederà, in base al ruolo emesso a carico dell`impresa creditrice, al recupero coattivo del debito nei confronti dell`ente pubblico.
Con Decreto del Ministero dell`Economia e Finanze saranno stabilite le modalità di attuazione delle citate disposizioni;
– le imprese creditrici di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale possono richiedere, senza vincoli temporali, la certificazione attestante la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti vantati nei loro confronti, ai fini della successiva cessione pro soluto alle banche ad agli altri intermediari autorizzati (art.31, comma 1-ter);
In sostanza, è stata posta a regime la possibilità di ottenere la certificazione relativa ai crediti vantati nei confronti di pubbliche Amministrazioni, che consente alle imprese di cederli a soggetti autorizzati[2].
Inoltre, è stata ampliata la categoria delle PP.AA. debitrici che possono rilasciare la citata dichiarazione, con l`inclusione, per esigenze di coordinamento normativo, degli enti del servizio sanitario nazionale.
A tale disposizione verrà data attuazione con Decreto del Ministro dell`Economia e Finanze, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Le modalità di certificazione dei crediti verranno stabilite dalle singole regioni, d`intesa con il Ministero dell`Economia e Finanze.
3. Compensazione di crediti relativi ad imposte erariali (art.31, co. 1)
L`art.31, comma 1, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il divieto di compensare crediti d`imposta fino a concorrenza dei debiti tributari iscritti a ruolo per imposte erariali, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
All`inosservanza del divieto è correlata una sanzione che si rende applicabile unicamente al momento in cui il ruolo sia divenuto definitivo, ossia non più contestabile in via giudiziale od amministrativa.
In sostanza, al contribuente che effettui la compensazione di crediti relativi ad imposte erariali con debiti di importo superiore a 1.500 euro, iscritti a ruoli contestati in via giudiziale o amministrativa (cd. “ruoli non definitivi””), la sanzione, in pendenza di giudizio, non viene applicata.
Al contrario, la sanzione verrà applicata in presenza di compensazione dei crediti d`imposta con debiti iscritti a ruoli definitivi, di importo superiore a 1.500 euro.
Con riferimento alla misura ed al calcolo della sanzione, la norma (modificata in fase di conversione del D.L. 78/2010) non appare di facile lettura, con la conseguenza che si rendono necessari chiarimenti sulla portata applicativa della disposizione.
In particolare, la misura della sanzione è pari al “50% dell`importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell`ammontare indebitamente compensato“.
Se il dettato letterale della disposizione appare fin qui coerente, emergono dubbi sull`ulteriore limite alla quantificazione della penale, posto dal successivo periodo dell`art.31, quando si afferma che “La sanzione… non può essere comunque superiore al cinquanta percento di quanto indebitamente compensato“.
In ogni caso, solo per ruoli definitivi d`importo superiore a 1.500 euro, viene riconosciuta la possibilità di pagamento mediante compensazione volontaria, ai sensi dell`art.28-ter, D.P.R.602/1973 (non più ammessa per ruoli di ammontare inferiore a tale importo)[3].
Resta fermo che i contribuenti, con debiti iscritti a ruolo di importo inferiore a 1.500 euro, possono liberamente utilizzare i propri crediti d`imposta in compensazione con i versamenti delle imposte e dei contributi dovuti (attraverso il Modello F24).
4. Obbligo di indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni (art.19, commi 14-16)
Restano ferme, anche dopo la conversione in legge del D.L. 78/2010, le disposizioni di cui all`art.29, co.1-bis, della legge 52/1985, introdotte dall`art.19, comma 14, del medesimo Decreto, in materia di identificazione catastale degli immobili.
In particolare, viene stabilito che, dal 1° luglio 2010, per tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate inter vivos, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati esistenti, per le unità immobiliari urbane vige l`obbligo di indicare, nell`atto, le seguenti informazioni:
– dati catastali dell`immobile oggetto dei medesimi contratti;
– planimetrie depositate in catasto;
– dichiarazione degli intestatari sulla conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.
In merito, la norma prevede che la citata dichiarazione di conformità resa dagli intestatari, possa essere sostituita da un`attestazione di conformità resa da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale[4].
Si ricorda che l`obbligo di indicazione, nell`atto immobiliare, delle informazioni relative ai dati catastali ed alla conformità degli stessi con lo stato reale del fabbricato è previsto a pena di nullità dello stesso.
La norma prevede, altresì, che, prima della redazione dell`atto, il notaio proceda all`individuazione degli intestatari catastali ed alla verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, con la conseguenza che, in caso di irregolarità, il notaio rogante non potrà procedere alla stipula dell`atto.
Si segnala, in particolare, che, con la citata Circolare 2/2010, sono esclusi dai nuovi obblighi gli atti di trasferimento di fabbricati in corso di costruzione, che, quindi, non devono contenere, a pena di nullità, il riferimento alle planimetrie catastali, nè la dichiarazione circa la conformità di queste al reale stato degli stessi.
Nello stesso ambito, l`art.19, commi 15-16, del D.L. 78/2010, stabilisce che, dal 1° luglio 2010, la richiesta di registrazione dei contratti di locazione (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite) deve contenere le indicazioni dei dati catastali degli immobili.
Alla mancata od errata indicazione di tali dati viene applicata una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell`imposta dovuta per la registrazione dell`atto.
In proposito, si ricorda che,con il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 25 giugno 2010 (Prot. 2010/83561), sono stati approvati i modelli da utilizzare, a decorrere dal 1° luglio 2010, per la registrazione di contratti di locazione, affitto o comodato e per la comunicazione dei dati catastali in caso di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione, o affitto, di beni immobili, già registrati a tale data (cfr. anche Locazione di immobili – Modelli per la registrazione degli atti e comunicazione dei dati catastali del 13 luglio 2010).
5. “Sanatoria catastale“ per gli immobili non dichiarati (cd. “immobili fantasma“) (art.19, commi 8-13)
L`art.19, commi 8-13, del D.L. 78/2010, prevede che, entro il 31 dicembre 2010, sarà possibile regolarizzare catastalmente gli immobili, gli ampliamenti o i cambi di destinazione d`uso, non dichiarati in catasto, mediante la presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale. Il Comune, su segnalazione dell`Agenzia del Territorio, effettuerà i relativi controlli urbanistici.
Il successivo accertamento di immobili non dichiarati in catasto comporterà l`attribuzione di una rendita catastale presunta ed il pagamento delle imposte dovute sino ai 5 anni precedenti, unitamente all`applicazione dell`intero importo delle sanzioni, nonchè la verifica della regolarità urbanistica dell`intervento, con tutte le conseguenze del caso.
Gli oneri a carico dei contribuenti interessati saranno determinati con apposito Provvedimento del Direttore dell`Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010.
6. Disposizioni in materia di accertamento (art.29)
In tal ambito, l`art.29, comma 1, lett.b, del D.L. 78/2010, nel testo risultante dopo la conversione in legge, prevede che l`atto di accertamento assuma natura di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla data della notifica.
Inoltre, si evidenzia che, durante l`esame parlamentare, è stato abrogato l`art.38, comma 9, del D.L. 78/2010, che limitava a 150 giorni il periodo di sospensione giudiziale degli atti impugnati (tra cui le cartelle di pagamento), in presenza di gravi circostanze.
Pertanto, la sospensione di tali atti ha efficacia fino alla definizione della sentenza di primo grado, come disposto dall`art.47 del D.Lgs. 546/1992.
7. Misure in favore dell`Abruzzo (art.39)
L`art.39 del D.L. 78/2010 proroga al 20 dicembre 2010 il termine di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari in favore dei seguenti soggetti che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale, ovvero la sede operativa, nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo, come individuati dall`art.1, comma 2, del D.L. 39/2009:
– persone fisiche, titolari di reddito d`impresa, o di lavoro autonomo;
– soggetti diversi dalle persone fisiche, con volume d`affari non superiore a 200.000 euro.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Relativamente ai citati soggetti, viene stabilito che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della predetta sospensione avvenga, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante il pagamento degli stessi in 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2011.
Entro lo stesso mese di gennaio 2011 dovranno essere eseguiti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non effettuati durante il citato periodo di sospensione, con modalità che saranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate.
Inoltre, per i soggetti, persone fisiche e non, che non usufruiscono dell`ulteriore proroga della sospensione dei versamenti ed adempimenti al 20 dicembre 2010[5], viene prevista la ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, mediante il pagamento di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Anche in tal caso, il D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 dispone che, entro lo stesso mese di gennaio 2011, dovranno essere eseguiti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non effettuati durante il citato periodo di sospensione, con modalità che saranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate.
8. Nuova disciplina fiscale dei Fondi Immobiliari (art.32)
L`art.32 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 riscrive la definizione di Fondo Comune di Investimento Immobiliare, contenuta nell`art.1, comma 1, lett.j, del D.Lgs. 58/1998, variando i requisiti necessari in caso di istituzione del Fondo da parte di una Società di Gestione del Risparmio (cd. SGR), ossia:
– il patrimonio autonomo del Fondo deve essere raccolto mediante una o più emissioni di quote tra una pluralità di investitori;
– la gestione del patrimonio deve avvenire nell`interesse dei partecipanti ed in autonomia dagli stessi;
– il Fondo costituisce un patrimonio autonomo rispetto a quello della SGR e a quello di ciascun partecipante, nonchè da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR.
In sostanza, sotto il profilo fiscale, le agevolazioni oggi esistenti (esclusione dei Fondi da tassazione diretta e applicazione di un`imposta del 20% sui proventi corrisposti ai partecipanti) vengono riconosciute ai soli Fondi che rispettano i suddetti requisiti (che gestiscono in autonomia dai partecipanti risparmio diffuso).
Pertanto, i Fondi familiari o a ristretta base partecipativa non possono più intendersi Fondi Comuni di Investimento[6].
Le SGR che hanno costituito Fondi comuni immobiliari privi dei requisiti indicati hanno due opzioni:
– adeguarli alle nuove regole per lo svolgimento dell`attività immobiliare, mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva del 5% sul valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009;
– metterli in liquidazione, corrispondendo un`imposta sostitutiva del 7% sulla medesima base imponibile.
In entrambi i casi, l`imposta deve essere versata per un importo pari al:
– 40% entro il 31 marzo 2011;
– 30% entro il 31 marzo 2012;
– 30% entro il 31 marzo 2013.
Il D.L. 78/2010 contiene, altresì, ulteriori disposizioni fiscali applicabili in fase di liquidazione del Fondo, prevedendo, in particolare, che:
– sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino al termine del processo di liquidazione, la SGR applica un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell`IRAP pari al 7%, da versare il 16 febbraio dell`anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione (art.32, comma 5);
– gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono soggetti all`applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (art.32, comma 5-ter);
– le cessioni di immobili sono soggette al meccanismo dell`inversione contabile (cd. “reverse charge””[7] – art.32, comma 5-quater).
Tuttavia, l`efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria, ai sensi dell`art.395 della Direttiva 2006/112/CE;
– i conferimenti in società di una pluralità di immobili (art.32, comma 5-quater):
o sono esclusi dal campo di applicazione dell`IVA, ai sensi dell`art.2, comma 3, lett.b, del D.P.R. 633/1972 (che disciplina l`esclusione dal tributo per le cessioni e i conferimenti in società, o altri enti, aventi ad oggetto aziende o rami d`aziende);
o sono soggetti all`applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa[8];
– le cessioni di azioni o quote costituiscono operazioni che non formano oggetto dell`attività propria dell`impresa, e, pertanto, sono escluse dal calcolo della percentuale di detrazione ai fini del pro rata generale di detrazione, ai fini IVA[9](art.32, comma 5-quater).
Infine, l`art.32, comma 7, della cd. “Manovra 2011-2012“ mantiene l`esenzione dall`applicazione della ritenuta del 20% (di cui all`art.7 del D.L. 351/2001, convertito dalla legge 410/2001) sui soli proventi percepiti da Fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, purchè istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di natura fiscale con lo Stato italiano, mediante specifici accordi (cd. “Paesi white-list“).
I proventi percepiti dagli altri soggetti esteri, residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione, possono essere assoggettati a ritenuta, nella misura prevista in convenzione, a condizione che acquisiscano la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti obbligatori per l`applicazione della convenzione, ivi compresa l`attestazione dell`autorità fiscale dello Stato dove hanno la residenza.
9. Altre misure fiscali
Il D.L. 78/2010 contiene ulteriori disposizioni di interesse per il settore, quali:
– “fiscalità di vantaggio“ per le Regioni del Sud-Italia, mediante il riconoscimento della possibilità, per queste, di intervenire con propria legge per modificare le aliquote IRAP applicate, fino ad azzerarle, e per disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni con riferimento alle nuove iniziative produttive (art.40).
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà stabilito il periodo d`imposta a decorrere dal quale troveranno applicazione le leggi regionali;
– “zone a burocrazia zero“ per le nuove iniziative produttive avviate, successivamente al 31 maggio 2010, nelle Regioni del Sud-Italia (art.43). Tali aree verranno istituite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In merito, si segnala che dal novero delle “zone a burocrazia zero”” è esclusa la zona franca urbana de L`Aquila, con la conseguenza che, per tale area territoriale, si rendono applicabili le agevolazioni fiscali previste dall`art.1, commi 340 e seguenti della legge 296/2006[10];
– misure antiriciclaggio e tracciabilità dei pagamenti (artt.20-21).
In tal ambito, viene stabilito il limite di 5.000 euro[11] per il pagamento di importi in contanti e titoli al portatore. In caso di inosservanza del nuovo limite è esclusa l`applicazione di sanzioni, in via transitoria, dal 31 maggio al 15 giugno 2010.
Inoltre, la tracciabilità dei pagamenti è estesa anche alle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000 euro. Con Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate verranno individuate modalità e termini per la comunicazione telematica di tali operazioni;
– detassazione dei premi di produttività entro 6.000 euro, per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro (art.53).
La misura della detassazione, che opera per le somme erogate nel corso del 2011, verrà determinata dal Governo, d`intesa con le Parti sociali entro il 31 dicembre 2010;
– introduzione, per le imprese UE che intraprendono in Italia nuove attività economiche, della facoltà di applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la disciplina fiscale vigente in uno degli Stati membri UE (art.41).
La disciplina di favore può essere applicata, a seguito di interpello all`Amministrazione finanziaria, per un periodo di tre anni. Inoltre, le nuove attività economiche non devono risultare già avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (ossia del 31 maggio 2010), e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato;
– differimento del versamento degli acconti dell`imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuti per i periodi d`imposta 2011 e 2012 (art.55, commi 1 e 2).
Tale disposizione troverà attuazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`Economia, che ne stabilirà i limiti.
[1] Ai fini delle suddette detrazioni, si ricorda che, a pena di decadenza, v`è obbligo di pagamento con bonifico bancario (anche on-line) o postale con riferimento alle spese sostenute per le seguenti fattispecie:
– detrazione IRPEF del 36%:
o esecuzione di interventi di recupero dei fabbricati residenziali e delle relative pertinenze,
o acquisto di parcheggi pertinenziali;
– detrazione del 55%:
o esecuzione di interventi di riqualificazione energetica da parte di persone fisiche, enti, società semplici, s.n.s., s.a.s o imprese familiari, non titolari di reddito d`impresa.
[2] Cfr. il nuovo art.9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, che, nella versione previgente, consentiva tale possibilità unicamente per il biennio 2009-2010.
[3] In base al quale, in sede di erogazione di un rimborso d`imposta, l`Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulti iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all`agente della riscossione, il quale provvede alla notifica all`interessato di una proposta di compensazione tra il credito d`imposta ed il debito iscritto a ruolo (per le modalità attuative, cfr. Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle entrate 29 luglio 2008).
[4] Tale disposizione è stata introdotta in sede di conversione del D.L. 78/2010.
[5] In pratica, si tratta dei soggetti che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale, ovvero la sede operativa, nei comuni individuati ai sensi dall`art.1, comma 2, del D.L. 39/2009, ma che non usufruiscono dell`ulteriore proroga della sospensione dei versamenti ed adempimenti al 20 dicembre 2010, ossia:
o persone fisiche, non titolari di reddito d`impresa o di lavoro autonomo;
o soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d`affari superiore a 200.000 euro.
[6] Tra l`altro, l`art.40, comma 8, del D.L. 78/2010 abroga i commi 17-20, dell`art.82, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni, nella legge 133/2008, in base ai quali ai suddetti Fondi familiari o a ristretta base partecipativa veniva applicata un`imposta patrimoniale pari all`1% del valore netto del Fondo.
[7] Art.17, comma 5, D.P.R. 633/1972.
[8] Il D.L. 78/2010 prevede che, per tale fattispecie, si rendano applicabili l`art.4, comma 1, n.3, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ai fini dell`imposta di registro, l`art.10, comma 2, e l`art.4 della tariffa allegata ad D.Lgs. 347/1990, rispettivamente per l`imposta catastale ed ipotecaria.
[9] Art.19-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972.
[10] In particolare, per le “zone franche urbane”” sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:
Ü ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF ed IRES):
– esenzione per i primi cinque periodi d`imposta;
– riduzione, in diversa misura, nei nove periodi d`imposta successivi;
Ü ai fini dell`imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), esenzione per i primi cinque periodi d`imposta, fino a concorrenza di 300.000 euro, commisurati al valore della produzione netta, per ciascun periodo d`imposta;
Ü ai fini dell`imposta comunale sugli immobili (ICI), esenzione, a decorrere dall`anno 2009 e fino all`anno 2012, limitatamente agli immobili posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l`esercizio delle nuove attività economiche (immobili strumentali), che siano situati all`interno delle zone franche urbane.
In ogni caso, seppure sia già intervenuta la delibera CIPE (13 maggio 2010) che ne ha perimetrato geograficamente l`ambito applicativo, l`efficacia delle citate agevolazioni è subordinata all`autorizzazione comunitaria (art.10, comma 1-quinquies, D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009), ad oggi non ancora intervenuta.
[11] Fino all`entrata in vigore del D.L. 78/2010, il limite era pari a 12.500 euro.
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