SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
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DDL su “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia”” (DDL 2226/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 22/2010.
Il provvedimento conferisce, in particolare, due deleghe al Governo, da emanarsi entro un anno dall`entrata in vigore del provvedimento: una per l`emanazione di un Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e, l`altra, per l`emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Nell`esercizio della prima delega il Governo è tenuto, tra l`altro, alla ricognizione e all`armonizzazione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale, al coordinamento della disciplina stessa con riferimento alle norme inerenti all`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonchè all`adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall`Unione europea. Lo Schema di decreto legislativo corredato di relazione tecnica, ai sensi dell`art. 17, comma 3, della legge 196/2009, dovrà essere trasmesso alle Camere, ai fini dell`espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che dovranno essere resi, entro sessanta giorni.
Con apposite disposizioni vengono dettati i principi e criteri direttivi per l`esercizio, da parte del Governo, della delega per l`emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, prevedendo, in particolare, che:
– l`aggiornamento e la semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche sulla base di quanto stabilito con riferimento all`individuazione delle tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa;
– l`istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia finalizzata all`accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell`attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell`attività d`impresa. Al riguardo viene, altresì, specificato che la banca dati deve essere “unica”” con immediata efficacia su tutto il territorio nazionale, deve riguardare tutti i rapporti, anche già in essere, con la Pubblica amministrazione, e può essere integrata con dati provenienti dall`estero. Prevista la possibilità di accesso alla stessa per il Procuratore Nazionale Antimafia, in ogni tempo, e per la Direzione nazionale antimafia, per lo svolgimento dei compiti previsti dall`art. 371-bis del c.p.p. (“False informazioni al pubblico ministero””);
– l`individuazione dei dati da inserire nella predetta banca dati, dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e dei soggetti autorizzati, ad accedervi con indicazione dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblici ovvero di altri elementi idonei ad identificare la prestazione;
– l`individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell`interno, di concerto col Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività d`impresa a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali indipendentemente dal valore del contratto, è sempre obbligatoria l`acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto;
– l`acquisizione obbligatoria, da parte di un ente sciolto per infiltrazioni mafiose ai sensi del`art. 143 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti locali), dell`informazione antimafia prima della stipula di qualsiasi contratto pubblico e indipendentemente dal suo valore, per un periodo di cinque anni successivi allo scioglimento;
– la possibilità dell`ente locale sciolto per fenomeni di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell`art. 143 del D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), di deliberare, per un periodo determinato comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
– la possibilità degli organi eletti in seguito allo scioglimento degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa, di deliberare, per un periodo determinato comunque non superiore alla loro durata in carica, di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
– l`elevazione a un anno del termine di validità dell`informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell`assetto societario e gestionale dell`impresa oggetto di informativa.
– Lo Schema di decreto legislativo, emanato in attuazione della predetta delega, viene trasmesso alle Camere ai fini dell`espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che vengono resi entro quarantacinque giorni.
In materia di appalti, il provvedimento disciplina il sistema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti e ai finanziamenti pubblici anche europei. Gli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonchè i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche, sono tenuti all`utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche ed accesi presso banche o Poste italiane Spa. In particolare, le norme prevedono che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, nonchè alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei siano appoggiati su conti correnti dedicati – anche in via non esclusiva e fermo quanto previsto per il codice unico di progetto – ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.
Sono esclusi da tale obbligo solo i pagamenti in favore degli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero riguardanti tributi, nonchè le spese giornaliere, purchè inferiori o uguali al tetto giornaliero di 500 euro. In tale caso, è co munque previsto il divieto di pagamento in contanti ed è obbligatorio documentare la spesa.
Al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici (bancari o postali) devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all`investimento pubblico sottostante.
A carico dei soggetti indicati è previsto, inoltre, l`obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla relativa accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La norma dispone, altresì, che l`obbligo di conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari sia incluso, a pena di nullità assoluta, nel contratto e in tutti i subappalti e subcontratti. Viene sancito, anche, l`obbligo di inserire, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste spa. L`appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell`inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, da parte della propria controparte, procede all`immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone la stazione appaltante e la prefettura competente.
In caso di violazione delle suddette disposizioni e fatta salva l`applicazione della clausola risolutiva espressa, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, determinate in misura variabile, tra un minimo e un massimo, in relazione alla gravità dell`inadempimento commesso e alla tipologia di infrazione commessa. Per l`accertamento e la contestazione delle violazioni commesse, nonchè per l`applicazione delle relative sanzioni il testo rinvia all`applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge 689/1981, del D.Lgs 68/2001 e del D.Lgs 231/2007.
Il provvedimento, inoltre, rimanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta dei Ministri dell`Interno, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica amministrazione e l`Innovazione), – da emanarsi entro sei mesi dall`entrata in vigore del provvedimento e previa intesa in sede di Conferenza Unificata – per la definizione delle modalità per promuovere l`istituzione, nell`ambito regionale, di una o più Stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. Con l`anzidetto decreto sono determinati: gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA; le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell`articolo 33 (“Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza“) del D.Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici); gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA; le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.
Con apposita norma, al fine di assicurare il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l`attività dei cantieri, viene previsto che la bolla di consegna del materiale trasportato deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi. Con altra disposizione viene modificato l`articolo 18, lettera u) del D.Lgs n. 81/2008, prevedendo che il tesserino di riconoscimento degli addetti ai cantieri deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all`articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs 81/2008 deve contenere anche l`indicazione del proprio committente.
Con una modifica al Codice penale viene aumentata la sanzione in materia di turbata libertà degli incanti, mediante l`inserimento di un limite minimo, sei mesi, e l`innalzamento di quello massimo, da due a cinque anni, della pena della reclusione.
Con altra modifica al codice penale, viene inserito il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. A tal fine, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 1032, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Viene, anche, modificato il Codice di procedura penale inserendo, in particolare, il reato di cui all`articolo 260 (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti””) del D.Lgs 152/2006 (recante Norme in materia ambientale), tra quelli previsti dall`articolo 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale; così facendo viene esteso anche a tale tipologia di delitti, la competenza della direzione distrettuale antimafia, secondo quanto disposto dall`articolo 70-bis (“Direzione distrettuale antimafia””), di cui al Regio decreto 12 /1941 (recante l`Ordinamento giudiziario).
Al fine di favorire lo scambio informativo e di razionalizzare l`azione investigativa per l`applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, viene, altresì, istituzionalizzata sul territorio nazionale la costituzione, a livello provinciale, dei Coordinamenti interforze. La norma, infatti, prevede che, a seguito della stipula di uno o più protocolli d`intesa tra il procuratore nazionale antimafia e i Ministri dell`Interno e della Giustizia, sono istituiti, presso le direzioni distrettuali antimafia, i “Coordinamenti interforze provinciali””, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.
Nella settimana di riferimento, il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.
– Decreto legge n. 105 dell`8 luglio 2010, recante “Misure urgenti in materia di energia”” (DDL 2266 -B/S).
L`Aula ha approvato, in terza lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalla Commissione Industria identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedanole Sintesi nn. 30/2010 e 31/2010.
Il testo provvede, in particolare, a modificare l`art.4, commi 1-4, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla L.102/2009, in esecuzione della sentenza 215 del 2010 della Corte costituzionale, con cui tali norme sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, al fine di prevedere una procedura di intesa Stato-Regioni per gli interventi urgenti per le reti dell`energia ivi previsti.
In particolare, si dispone che, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti , con il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per la Semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri dichiara l`urgenza e l`indifferibilità dei seguenti interventi, individuati d`intesa con le regioni e le province autonome interessate:
– interventi che rivestono carattere strategico nazionale, in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell`energia e delle fonti energetiche
– interventi attinenti alle reti di trasmissione, distribuzione e produzione dell`energia e delle fonti energetiche, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico.
Gli interventi saranno realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo nominati con decreto del Presidente della Repubblica e le Regioni e Province autonome interessate. Con le intese Stato-Regioni sopra menzionate sono definiti i criteri per l`esercizio della cooperazione, che possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell`attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purchè ne siano assicurate l`effettività e l`entità. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all`autorizzazione e all`effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
In caso di mancato raggiungimento dell`intesa, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell`intesa, il Governo può individuare gli interventi e dichiararne l`urgenza e l`indifferibilità con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi di poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all`art.20, comma 4, del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009, e di mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente. In caso di coinvolgimento di soggetti privati l`apporto finanziario degli stessi deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.
Viene precisato, inoltre, che fatto salvo l`esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l`efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari cessa di efficacia dalla data di pubblicazione della sentenza 215 del 17 giugno 2010, Corte cost. sopra menzionata, salvo che entro sessanta giorni dall`entrata in vigore delle norme sia raggiunta l`intesa con le Regioni e Province autonome interessate. Il raggiungimento dell`intesa verrà valutato ai fini della cessazione della materia del contendere, nei precedenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.
In corso d`esame sono state introdotte nel testo alcune norme aggiuntive.
In particolare, al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell`energia elettrica e del gas naturale, viene prevista l`istituzione, presso l`Acquirente Unico S.p.A., di un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell`energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dall`entrata in vigore della presente legge l`Autorità per l`energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema.
Viene, inoltre, prevista una norma interpretativa sull`applicazione delle tariffe previste dall`art.42 della L.99/2009 (disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia), relativo agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica.
Vengono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli art.22 e 23 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia), per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del D.Lgs 387/2003 (sull`attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell`energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell`elettricità), a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni (anzichè novanta giorni come nella formulazione originaria della norma) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all`autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l`avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, viene previsto che il Ministro dello Sviluppo economico determina, entro 90 giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, opportune misure affinchè l`istanza di autorizzazione di cui all`art.12, comma 3, del D.Lgs 387/2003 sopra citato, per la costruzione e l`esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonchè per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all`esercizio degli impianti stessi, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell`autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.
Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivante dall`incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale.
Con altra disposizione, di modifica dell`art.2-sexies, comma 1, del DL 3/2010, convertito dalla L.41/2010, si prevede che le tariffe incentivanti di cui all`articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto all`art.5 del decreto ministeriale suddetto, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l`installazione dell`impianto fotovoltaico, ivi inclusi i lavori sul punto di connessione, abbiano comunicato all`amministrazione competente al rilascio dell`autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE Spa, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
Tale comunicazione deve essere accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE Spa, ciascuno nell`ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell`autorizzazione.
Viene, inoltre, disposto che l`Autorità per l`energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello Sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all`attuazione dell`art. 12 del D. Lgs. 387/ 2003 sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.
Viene, altresì, stabilito che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all`art.12, comma 1 del D.Lgs 387/2003 comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete di trasmissione nazionale necessarie all`immissione dell`energia prodotta dall`impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal Gestore di rete.
Con altra norma viene ulteriormente prorogato, dal 30 giugno (termine introdotto dal DL 248/2007, convertito dalla L.31/2008) al 31 dicembre 2010 il termine per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa). Al riguardo, con una norma inserita in corso d`esame è stato disposto, altresì, che al fine di assicurare l`attuazione dei programmi europei di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo Economico può attribuire, mediante convenzione, le relative funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento all`Agenzia nazionale suddetta.
Con una modifica all`articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge è stata, altresì, prevista la proroga, da un anno a diciotto mesi, del termine di cui all`art.3, comma 2, della L. 99/2009, sulle disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia, per l`adozione di decreti legislativi di riordino della normativa in materia di programmazione negoziata ed incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo ed innovazione, al fine di rilanciare l`intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazioni di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno.
Il provvedimento ha assunto, pertanto, il nuovo titolo “Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l`esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi””.
Nella settimana di riferimento il decreto legge, in scadenza il 7 settembre 2010, è stato approvato, in seconda lettura, dall`Aula della Camera dei Deputati ed in terza lettura, in sede referente, dalla Commissione Industria del Senato.
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Decreto legge n. 102 del 6 luglio 2010 recante “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia”” (DDL 2291/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 30/2010 e 31/2010.
Il testo contiene norme finalizzate alla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè alla proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di Polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2010.
In particolare, per le iniziative di cooperazione in favore dell`Afganistan viene autorizzata, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, la spesa di 18.700.000 euro. Per iniziative di cooperazione in favore dell`Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia è autorizzata, altresì, per lo stesso periodo, la spesa di 9.300.000 euro. Nell`ambito di tale ultimo stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del decreto.
Le autorizzazioni di spesa sono disposte ad integrazione degli stanziamenti di cui alla L.49/1987 (sulla nuova disciplina della cooperazione dell`Italia con i Paesi in via di sviluppo), come determinati dalla Tabella C allegata alla L.191/2009 (legge finanziaria 2010).
Sul regime degli interventi viene disposto, tra l`altro, che per le finalità degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, il Ministero degli Affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all`impiego di risorse locali sia umane sia materiali. Alle relative attività ed iniziative, per quanto non diversamente previsto, si applicano le norme di cui all`art. 57, commi 6 e 7 (sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
In relazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, viene autorizzata, tra l`altro, per l`anno 2010, l`ulteriore spesa di euro 25.000.000 per la stipulazione dei contratti di trasporto e vengono disposte norme di contabilità speciale. A tale ultimo riguardo, viene prevista l`applicazione delle norme di cui all`art. 5, commi 1 e 2 del DL 152/2009, convertito dalla L. 197/2009, relative, tra l`altro, alla possibilità, in casi di necessità e urgenza e per esigenze connesse alle missioni internazionali, di acquisire lavori in economia per l`esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative.
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DDL su “Modifiche all`articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell`Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo”” (DDL 2272/S).
La Commissione Affari Esteri ha approvato, in seconda lettura, in sede deliberante, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedala Sintesi n. 28/2010.
Il disegno di legge prevede, tra l`altro, una serie di modifiche all`art. 1 del D.L. 35/2005, convertito dalla L. 80/2005 (Disposizioni urgenti nell`ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) in materia di rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all`internazionalizzazione del sistema produttivo.
In particolare, viene previsto che a decorrere dall`esercizio finanziario 2011, le somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di specifici interventi, progetti o programmi possono essere temporaneamente utilizzate, nell`ambito della medesima sede all`estero, per spese di analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della definizione delle procedure di accredito del successivo ordine di rimessa valutaria.
Inoltre, le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di un`attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il funzionario delegato presenta una relazione sullo stato dell`intervento, progetto o programma, accompagnata dalla distinta delle spese sostenute nell`esercizio. Entro novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento, progetto o programma, il medesimo funzionario versa all`erario le eventuali economie e presenta ai competenti uffici dell`Amministrazione degli affari esteri l`attestazione di tale versamento, la rendicontazione finale, corredata della documentazione di spesa, nonche´ una relazione attestante l`effettiva realizzazione dell`intervento, progetto o programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Con regolamento emanato con decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all`anno 2010.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto legge n. 105 dell`8 luglio 2010, recante “Misure urgenti in materia di energia”” (
DDL 2266 -B/S).
La Commissione Industria ha approvato, in terza lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
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Nella settimana di riferimento il decreto legge è stato approvato definitivamente dall`Aula.
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DDL su “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia”” (DDL 2226/S).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno esaminato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento, inviandolo in Aula senza concluderne l`esame.
Nella settimana di riferimento il disegno di legge è stato approvato definitivamente dall`Aula.