Si è svolta il 28 settembre u.s. l`audizione informale dell`Ance, presso la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, sulle disposizioni contenute nello Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (Atto 250).
La delegazione dell`ANCE ha evidenziato, in premessa, come già nell`audizione al Senato (si veda precedente del 17 settembre 2010), che il provvedimento di recepimento della Direttiva sui rifiuti è da valutarsi positivamente in quanto avvia un “nuovo corso””, per la gestione dei rifiuti prevedendo, tra l`altro, che materiali fin`ora considerati rifiuti possano, in presenza di determinate condizioni, non essere più considerati tali o, altrimenti, beneficiare di un procedimento semplificato per rientrare nella categoria dei sottoprodotti.
L`Associazione si è poi soffermata su alcuni aspetti trattati nello Schema.
In particolare, con riferimento alla norma volta a far rientrare le terre e rocce da scavo nell`ambito della normativa “ordinaria”” sui sottoprodotti contenuta nell`art. 184bis, inserito dallo Schema nel Dlgs. 152/06 (Codice Ambientale), ha rilevato la necessità di prevedere un regime transitorio per le opere in corso al fine di evitare il rischio che le imprese vengano esposte a contestazioni da parte degli organi di vigilanza ed al fermo dei cantieri, non potendosi condividere l`ipotesi da taluni avanzata di mantenere vigente l`art. 186 del suddetto Dlgs. 152/06 sino a quando non siano state definite le regole con cui le terre e rocce sono qualificabili come sottoprodotti. Tale norma, infatti, soprattutto dopo la revisione apportata dal Dlgs. 4/08 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e l`introduzione della SCIA con il DL 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 (Manovra Economica) si è rivelata inidonea rispetto alle esigenze del settore delle costruzioni e di difficile applicazione.
L`ANCE, inoltre, con riferimento alle disposizioni sul Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) ha evidenziato l`opportunità, sia per motivi organizzativi (le Camere di Commercio non hanno ancora completato la distribuzione delle apposite chiavette USB) sia per motivi di ordine pratico (il cambio delle procedure di gestione dei rifiuti a soli tre mesi dalla fine dell`anno comporta una serie di costi gestionali), di rinviare l`entrata in vigore del Sistema a partire dal 1 gennaio 2011 a condizione che, nel frattempo, vengano risolti alcuni problemi applicativi particolarmente pressanti per il settore delle costruzioni relativi alla presenza di cantieri con durata inferiore a sei mesi, alla produzione non preventiva di rifiuti pericolosi ed all` obbligo di adesione al SISTRI per le imprese iscritte all`Albo Gestori Ambientali.
Si veda precedente del 27 settembre 2010.
Si allega il testo del Documento con il contributo dell`Ance consegnato agli atti della Commissione.
646-Documento audizione ANCE.pdfApri