Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2010 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq“.
Tale norma entrerà in vigore il 12 settembre 2010 e si applicherà per la progettazione, la costruzione e l`esercizio delle attività commerciali all`ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi nonchè di spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.
Fino alla data di pubblicazione del decreto suddetto la principale disposizione di prevenzione incendi inerente le attività commerciali era la circolare n. 75 del 3 luglio 1967, modificata in alcune parti dalla lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975 e dalla circolare n. 42 del 17 dicembre 1986.
La circolare trova ancora validità per le attività preesistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.
Le disposizioni tecniche allegate al provvedimento in oggetto si riferiscono ad attività commerciali di nuova realizzazione (cfr. articolo 4).
Non sussiste l`obbligo di adeguamento alla regola tecnica per attività esistenti laddove:
–o sia stato già rilasciato il certificato di prevenzione incendi
–o siano stati pianificati o siano in corso lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dai Vigili del fuoco.
Nel caso di attività già esistente oggetto di interventi comportanti la ristrutturazione (sostituzione o modifica di impianti o attrezzature antincendio di protezione attiva, modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita o aumenti di volume) le disposizioni della regola tecnica si applicano agli impianti ed alle parti della costruzione oggetto di interventi di modifica ovvero di aumenti di volume. Se l`aumento è superiore al 50% della volumetria esistente, fermo restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati per l`intera attività alle disposizioni stabilite per le nuove attività.
Il legislatore ha poi chiarito che i progetti per l`acquisizione del parere di conformità presentati ai comandi dei VVF in data antecedente all`entrata in vigore del presente decreto al fine dell`apertura di nuove attività commerciali, verranno esaminate dai comandi con riferimento alla previgente normativa.
Resta ferma la possibilità di avvalersi, anche nei casi di esclusione del campo di applicazione, del decreto in oggetto su base volontaria.
All`articolo 6 viene specificato che per i centri commerciali aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi nonchè di spazi comuni coperti, superiore a 400 mq, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.