In relazione all`iter del disegno di legge di conversione del decreto legge recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”” (DDL 3857/C) all`attenzione, in prima lettura, delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati, l`Associazione ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie proposte di modifica alle disposizioni interpretative ed integrative dell`art. 3 della L.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia) sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Tra queste, in particolare, si evidenziano:
Periodo transitorio:
– Viene proposto di far decorrere il termine di 180 giorni entro il quale adeguare i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 136/2010 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto e non dalla data di entrata in vigore della suddetta L. 136/2010.
– Viene evidenziata l`opportunità di prevedere che l`adeguamento dei contratti stipulati prima dell`entrata in vigore della Legge n.136/2010 e dei relativi subappalti e subcontratti con le clausole di tracciabilità previste dall`art.3, commi 8 e 9, avvenga in via automatica sulla base del principio generale dell`integrazione del contratto di cui all`art. 1374 c.c. Tale principio stabilisce, infatti, che le norme imperative, quali sono quelle in materia di tracciabilità finanziaria, integra automaticamente l`oggetto del contratto, a prescindere da un`espressa previsione delle parti.
Filiera delle imprese:
– Viene richiesto di precisare, analogamente a quanto avviene con riguardo ai subappalti, che i subcontratti cui si applica la tracciabilità siano quelli definiti dall`art. 118, comma 11 del D.Lgs 163/2006, stipulati direttamente con il contraente principale e strettamente funzionali all`esecuzione di tale contratto.
Indicazione Codici CUP e CIG:
– Viene proposto di chiarire che laddove sia già prevista come obbligatoria l`indicazione del codice unico di progetto (CUP) non occorra riportare sullo strumento di pagamento anche il Codice identificativo di gara (CIG);
– nel caso di appalti di lavori concernenti opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi concessori, viene, altresì, richiesto che gli strumenti di pagamento debbano contenere esclusivamente l`indicazione del Codice identificativo di gara (CIG) e che i pagamenti non specificatamente legati ad una commessa ma relativi all`attività generale dell`azienda non siano soggetti agli obblighi di indicazione dei codici.
Soglia Fondo Cassa:
– Viene evidenziata l`opportunità di innalzare il limite di euro 500 previsto dall`art. 3 della L. 136/2010 per le spese giornaliere, in quanto non adeguato agli appalti di notevoli dimensioni, al valore di euro 1500 o anche a quello stabilito dal Dlgs 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell`utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose );
– Al fine di risolvere problemi di operatività del cantiere nella gestione di cassa per spese giornaliere nell`ambito degli appalti di lavori, viene richiesto di prevedere che l`eventuale costituzione di un fondo cassa per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, debba essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
Sanzioni:
–Vengono richiesti meri adeguamenti formali del testo della L. 136/2010 con le modifiche introdotte dal decreto legge in oggetto prevedendo l`inserimento della risoluzione di diritto, in luogo dell`applicazione della clausola risolutiva espressa, quale conseguenza ulteriore rispetto all`applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa nonchè precisando che le transazioni relative a lavori, servizi e forniture debbano essere effettuate oltre che mediante bonifico bancario o postale anche con altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Confisca per violazioni in materia di tutela del lavoro:
– Con riferimento alla disposizione che introduce la confisca obbligatoria, anche in assenza di ordinanza-ingiunzione, nei casi di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro viene richiesto un ripensamento della norma a fronte delle eccessive conseguenze che tale previsione avrebbe per le imprese coinvolte. La portata generica della stessa, infatti, porterebbe alla confisca anche dei beni e dell`opera oggetto dei lavori in quanto costituenti il prodotto della violazione.
La proposta dell`ANCE è stata sostanzialmente condivisa e sarà oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.