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Con due distinti provvedimenti sono state individuate le procedure autorizzative, cui dovranno adeguarsi le Regioni, per l`installazione delle fonti che producono energia da fonte rinnovabile e le nuove condizioni per accedere al terzo ``Conto Energia"" per il fotovoltaico

Archivio

Energie rinnovabili e fotovoltaico – nuove procedure

4 Novembre 2010
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Con i due decreti, il DM 6 agosto 2010 relativo alla terza versione del “Conto Energia””, pubblicato nella G. U. del 24 Agosto 2010, ed il DM 10 settembre 2010, pubblicato nella G. U. n. 219 del 18 settembre 2010 sulle Linee guida nazionali[1] per l`autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, si apre un nuovo capitolo per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.
DM 10/9/2010: LINEE GUIDA NAZIONALI PER L`AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI
Con DM 10 settembre 2010 (GU n. del 18/9/2010) il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato i criteri procedurali per il rilascio dell`autorizzazione unica per la costruzione, l`esercizio, e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D. Lgs. 387/2003 di attuazione della Direttiva 2001/77/CE.
In particolare l`articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 prevede che in ossequio ai principi di semplificazione di cui alla Legge n. 241/1990 siano individuate, con apposito decreto, le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico per il rilascio dell`autorizzazione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili in modo che sia assicurato il coordinamento tra il contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici per l`equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, Il medesimo articolo prevede anche l`applicabilità della denuncia di inizio attività DIA (ora sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività – SCIA di cui all`articolo 19 Legge 241/1990 e smi) per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite dalla Tabella A del D. Lgs. 387/2003.
Tabella A del D. Lgs. 387/2003
FONTE
SOGLIE
1. Eolica
60 kW
2. Solare fotovoltaica
20 kW
3. Idraulica
100 kW
4. Biomasse
200 kW
5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
250 kW
Le linee guida individuano per le diverse tipologie di impianto (fotovoltaico, biomasse, eolico, idroelettrico e geotermico) la procedura autorizzativa da applicare.
L`articolo 12, in particolare, indica le condizioni in base alle quali alcuni impianti sono sottoposti a DIA (ora SCIA) ed altri all`invio di una semplice comunicazione di inizio lavori (Tabella 1 Allegata al DM).
Tabella 1 del DM 10 settembre 2010
FONTE
CONDIZIONI DA RISPETTARE
REGIME URBANISTICO/EDILIZIO
MODALITà
OPERATIVE/DI INSTALALZIONE
ULTERIORI CONDIZIONI
POTENZA
FOTOVOLTAICA
impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
la superficie dell`impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato
gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall`articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008
–
COMUNICAZIONE
realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze
realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
0-200 kW
COMUNICAZIONE
moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell`impianto non sia superiore a quella del tetto dell`edificio sul quale i moduli sono collocati
nessuna
–
DIA/SCIA
nessuna
nessuna
0-20 kW
DIA/SCIA
BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS
operanti in assetto cogenerativo
nessuna
0-50 kW
COMUNICAZIONE
realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell`edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici
nessuna
0-200 kW
COMUNICAZIONE
operanti in assetto cogenerativo
nessuna
50-1000 kW e ovvero a 3000 kWt
DIA/SCIA
alimentati da biomasse
nessuna
0-200 kW
DIA/SCIA
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
nessuna
0-250 kW
DIA/SCIA
EOLICA
installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro
gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall`articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008
–
COMUNICAZIONE
nessuna
nessuna
0-60 kW
DIA/SCIA
IDRAULICA E GEOTERMICA
impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell`edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici
nessuna
0-200 kW
COMUNICAZIONE
alimentati da fonte idraulica
nessuna
0-100 kW
DIA/SCIA
Comunicazione di inizio lavori
Per la realizzazione degli interventi che secondo le previsioni dell`art. 12 rientrano nella categoria dell`edilizia libera l`interessato ha l`obbligo di effettuare una comunicazione di inizio lavori (ex art. 6 TU Edilizia DPR n. 380/2001) alla quale devono essere allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
Scia
Per quanto riguarda la segnalazione certificata di inizio attività che ha sostituito la denuncia di inizio attività di cui al TU Edilizia, si rimanda alla nuova disciplina dell`articolo 19 L. 241/1990. Per il resto l`articolo 11 delle linee guida si limita a specificare che nel caso di interventi soggetti a SCIA, per i quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla SCIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.
Resta ferma la facoltà per l`interessato, in alternativa alla presentazione della Scia, di optare comunque per il procedimento di autorizzazione unica.
Autorizzazione unica
Per tutti gli altri impianti non rientranti nelle fattispecie di cui all`articolo 12 (per le quali sono richieste o la comunicazione ovvero la SCIA) è necessario ottenere il rilascio, da parte della Regione o della provincia delegata, di una autorizzazione unica.
Tale provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.
Essa inoltre vale anche come titolo edilizio a costruire l`impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonchè, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
Nell`autorizzazione, oltre all`indicazione di eventuali prescrizioni per la realizzazione o l`esercizio dell`impianto, deve essere previsto il termine per l`avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia.
Se necessario l`autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico.
Procedimento
L`articolo 13 individua, a pena di improcedibilità, i contenuti minimi dell`istanza per il rilascio dell`autorizzazione unica. Ad essa dovrà essere altresì allegata l`eventuale documentazione richiesta dalla normativa di settore.
Se l`impianto non ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell`istanza di autorizzazione unica.
Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell`istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto.
Eventuali oneri istruttori a carico dei proponenti potranno essere previsti con appositi provvedimenti regionali. In ogni caso la misura degli oneri deve essere rapportata al valore degli interventi in misura che non può superare lo 0.03 per cento dell`investimento.
Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell`articolo 17, comma 3, lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia.
Il procedimento unico si svolge attraverso la convocazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell`istanza, della conferenza di servizi cui partecipano tutte le amministrazioni competenti. Qualora sia necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a VIA, alla VIA o alla valutazione di incidenza i lavori della conferenza restano sospesi in attesa che la competente amministrazione emetta apposito provvedimento espresso. Decorso tale termine si pronuncia direttamente la conferenza di servizi o in mancanza si attiva l`intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni, non può essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell`istanza.
Ai sensi dell`art. 2-bis della L. 241/1990 le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell`inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
La parte IV del provvedimento è dedicata ai criteri generali per l`inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio. La sussistenza di uno o più di tali criteri costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti; tra questi:
– ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile di territorio;
– il riutilizzo di aree già degradate tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati
– progettazione legata alla specificità dell`area in cui viene realizzato l`intervento.
Per gli impianti eolici, in particolare, i criteri del corretto inserimento nel paesaggio sono invece indicati nell`Allegato 4.
Competenze e poteri assegnati alle Regioni
1. rendere pubbliche, anche tramite il sito web, le informazioni circa le modalità procedurali per ottenere il titolo a costruire un nuovo impianto e metterlo in esercizio
2. trasmettere periodicamente ai ministeri competenti una relazione contenente il numero di richieste di autorizzazioni ricevute nonchè quelle concluse sia positivamente che negativamente e tempo medio di conclusione dei relativi procedimenti;
3. prevedere eventuali oneri finalizzati a coprire le spese istruttorie relative al procedimento unico di autorizzazione;
4. individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sulla base di criteri individuati nell`Allegato 3. In ogni caso le Regioni devono conciliare gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione che tengano conto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata;
5. individuare ulteriori forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti di rilascio per il rilascio di concessioni di derivazione d`acqua pubblica, ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche nonchè per i procedimenti che confluiscono nel procedimento unico di autorizzazione;
6. adeguare, se necessario, le proprie normative alle linee guida entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore decorso il quale, in mancanza di adeguamento, le linee guida verranno applicate anche ai procedimenti in corso.
DM 6 AGOSTO 2010: INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE
Il “Conto Energia”” è un meccanismo di incentivazione dell`energia prodotta da impianti fotovoltaici che consiste nell`erogazione di una tariffa incentivante proporzionale all`energia prodotta, aggiuntiva rispetto al prezzo di vendita nel caso della cessione in rete o di valorizzazione della stessa, mediante lo scambio sul posto o l`autoconsumo.
La terza versione del “Conto Energia””, che stabilisce sia i criteri per incentivare gli impianti che entreranno in servizio nel triennio 2011-2013 che lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica, subentrerà alla precedente versione, definita dal D.M. 19 febbraio 2007, successiva al primo “Conto Energia”” dei D.M. del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006.
Al 30 settembre, tra primo e secondo conto energia, al GSE risultano in esercizio circa 100 mila impianti fotovoltaici per una potenza installata pari a oltre 1.600 MW. Il terzo conto energia fissa un tetto massimo di potenza incentivabile pari a ulteriori 3.000 MW (di cui al massimo 300 MW potranno essere costituiti da fotovoltaico integrato con tecnologie innovative e 200 MW da impianti fotovoltaici a concentrazione).
Il Conto Energia 2007/2010 sarà in vigore fino a fine 2010 e, ai sensi della legge 129/2010 recentemente approvata, si applicherà, alle condizioni indicate dalla legge, anche agli impianti realizzati entro la fine dell`anno che entreranno in servizio entro il 30 giugno 2011.
Il terzo “Conto Energia”” introduce le seguenti novità:
– una diversa e maggiore articolazione delle classi di potenza cui sono riconosciute tariffe differenziate;
– tariffe dedicate e/o premianti per impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative architettonicamente integrati e per impianti fotovoltaici a concentrazione;
– nuovi criteri di attribuzione del premio in tariffa per impianti abbinati ad un uso efficiente dell`energia negli edifici;
– un premio in tariffa per i sistemi con profilo di scambio prevedibile con la rete;
– maggiorazione del premio per gli impianti realizzati sugli edifici in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
– introduzione di un premio per gli impianti fotovoltaici che verranno realizzati in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati, purchè non installati su edifici.
Tariffe incentivanti
La tariffa si applica agli impianti agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2010, sia di nuova costruzione che nel caso di rifacimento totale o potenziamento di impianti esistenti, a condizione che siano collegati alla rete elettrica nazionale e la potenza sia maggiore o uguale ad 1 kW. La durata della tariffa incentivante è di venti anni.
Tale tariffa è differenziata per taglia, per tipologia di installazione e per caratteristiche di integrazione architettonica ed innovazione tecnologica.
Rispetto alle versioni precedenti il cosiddetto terzo Conto Energia prevede un decremento tabellare delle tariffe nel corso del 2011 (ved. Tabella A del decreto riportata di seguito). Raggiunto il limite di potenza di 3.000 MW, le tariffe saranno comunque erogate per i successivi 14 mesi (24 nel caso di soggetti pubblici).
Tabella A del DM 6 agosto 2010
TARIFFA CORRISPONDENTE
A)
B)
C)
Intervallo potenza
Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011
Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011
Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011
Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici
Altri impianti fotovoltaici
Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici
Altri impianti fotovoltaici
Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici
Altri impianti fotovoltaici
[kW]
[Euro/kWh]
[Euro/kWh]
[Euro/kWh]
[Euro/kWh]
[Euro/kWh]
[Euro/kWh]
1=P=3
0,402
0,362
0,391
0,347
0,380
0,333
3
0,377
0,339
0,360
0,322
0,342
0,304
20
0,358
0,321
0,341
0,309
0,323
0,285
200
0,355
0,314
0,335
0,303
0,314
0,266
1000
0,351
0,313
0,327
0,289
0,302
0,264
P>5000
0,333
0,297
0,311
0,275
0,287
0,251
Per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, la tariffa è pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici”” e quella spettante per “altri impianti fotovoltaici””.
L`energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio negli anni 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa relativa al periodo valida dal 1 settembre al 31 dicembre 2011 decurtata del 6% all`anno.
Tariffe apposite sono riservate a moduli fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative[2] (ved. Tabella B) ed a impianti fotovoltaici a concentrazione[3] (ved. Tabella C).
Tabella B del DM 6 agosto 2010
INTERVALLO DI POTENZA
Tariffa corrispondente
[kW]
[Euro/kWh]
A)
1=P=20
0,44
B)
20
0,40
C)
P>200
0,37
Tabella C del DM 6 agosto 2010
Intervallo di potenza
Tariffa corrispondente
[kW]
[Euro/kWh]
1=P=200
0,37
200
0,32
P>1000
0,28
I soggetti beneficiari degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative[4] possono accedere a tali tariffe se tali impianti rispettano le seguenti condizioni:
– entrata in esercizio in data successiva al 31/12/2010. Per gli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 le tariffe sono decurtate del 2% annuo;
– potenza nominale compresa tra 1 kW e 5.000 kW
I soggetti beneficiari degli impianti fotovoltaici a concentrazione[5] possono accedere alle tariffe suddette se tali impianti rispettano le seguenti condizioni:
– entrata in esercizio in data successiva al 25/8/2010 (data di entrata in vigore del decreto). Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2011 ed entro il 31/12/2013, le tariffe sono decurtate del 2% annuo;
– potenza nominale compresa tra 1 kW e 5.000 kW
Ulteriori tariffe specifiche per impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica[6] saranno definite con un successivo provvedimento da parte del Ministro dello sviluppo economico.
Le tariffe di cui sopra possono essere maggiorate nei seguenti casi, non cumulabili tra di loro:
– del 5% per impianti ubicati in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati;
– del 5% per impianti realizzati da comuni con meno di 5.000 abitanti;
– del 10% per impianti installati in sostituzione di coperture contenenti amianto;
– del 20% per sistemi con profilo di scambio prevedibile;
– fino ad un massimo del 30% nel caso di impianti operanti in regime di scambio sul posto asserviti a utenze ubicate all`interno di unità immobiliari, qualora siano abbinati ad un uso efficiente dell`energia negli edifici.
Nel paragrafo successivo “Premi per impianti fotovoltaici”” vengono illustrate nel dettaglio le modalità di accesso alle maggiorazioni delle tariffe sopra menzionate.
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi purchè non eccedenti il 30% del costo totale dell`investimento nei seguenti casi:
– impianti di taglia inferiore a 3 kW;
– impianti realizzati su edifici pubblici o su edifici di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale;
– impianti ubicati su aree oggetto di interventi di bonifica;
– impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative;
– impianti fotovoltaici a concentrazione.
Nel caso di impianti realizzati su strutture sanitarie pubbliche e scuole, il limite di cumulabilità previsto è pari al 60%.
Premi per impianti fotovoltaici
Come già anticipato il terzo Conto Energia prevede la possibilità di ottenere dei premi, in termini di maggiorazioni della tariffa incentivante, riconosciuta all`energia elettrica prodotta sia da impianti fotovoltaici realizzati su edifici che operano in regime di scambio sul posto, che per gli impianti integrati con caratteristiche innovative.
Premio abbinato all`uso efficiente dell`energia
Il premio abbinato all`uso efficiente dell`energia è riconosciuto a decorrere dall`anno solare successivo alla data di ricevimento dell`istanza e per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
Per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita a seguito degli interventi sull`involucro degli edifici.
Per accedere a tale premio gli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche devono essere effettuati successivamente alla data di entrata in esercizio dell`impianto fotovoltaico, si deve conseguire una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica, estiva ed invernale, dell`involucro edilizio ed è necessario dotarsi di due attestati di certificazione energetica dell`edificio o unità immobiliare prima e dopo l`intervento.
Tale premio non può comunque eccedere il 30% della tariffa incentivante, riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell`impianto fotovoltaico.
Un ulteriore premio è riconosciuto nel caso di nuovi interventi sull`involucro edilizio che conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica, estiva ed invernale, e sarà determinato come la somma delle riduzioni del fabbisogno di energia primaria conseguite, fermo restando il limite massimo del 30%.
Per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici di nuova costruzione[7] ed operanti in regime di scambio sul posto è previsto un premio che consiste in una maggiorazione del 30% della tariffa riconosciuta, purchè si consegua una prestazione energetica per il raffrescamento estivo e per la climatizzazione invernale dell`involucro di almeno il 50% inferiore rispetto ai valori limite riportati nel DPR 59/09. Il conseguimento di detti valori è attestato dalla certificazione energetica.
Premio per soggetti con profilo di scambio prevedibile
Per i sistemi con profilo di scambio prevedibile[8] le tariffe sono incrementate del 20% relativamente all`energia prodotta in ciascun giorno in cui il sistema ha un profilo di scambio con la rete elettrica che rispetta un programma orario nelle ore comprese tra le 8 e le 20, comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al soggetto attuatore con un margine di errore del 10%.
Premio per specifiche tipologie e applicazioni
Per gli impianti realizzati sugli edifici in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, il premio è pari al 10% (mentre attualmente è pari al 5%)[9].
Per gli impianti fotovoltaici che verranno realizzati in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall`art. 240 del D. Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. si introduce invece un premio del 5%, purchè non siano installati su edifici.
Per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, viene mantenuto il premio pari al 5%.
Procedure per l`accesso alle tariffe incentivanti
Il soggetto responsabile dell`esercizio e della manutenzione dell`impianto, e che ha diritto a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti, deve inviare al GSE la richiesta dell`incentivo entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell`impianto fotovoltaico. Il mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità all`incentivazione per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al soggetto attuatore.
La documentazione per la richiesta di concessione della tariffa incentivante e le modalità di invio della domanda sono riportate nell`allegato 3 al decreto.
Il GSE, verificato che la richiesta rispetta le disposizioni del decreto, determina ed assicura al soggetto responsabile l`erogazione della tariffa spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Ritiro e valorizzazione dell`energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici
L`energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 200 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto, che continuerà ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti previste dal decreto.
L`energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano dello scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, può essere ritirata con le modalità ed alle condizioni fissate dall`Autorità per l`energia elettrica e il gas ai sensi dell`art. 13, comma 3 del D.Lgs n. 387/2003, oppure ceduta sul mercato.
Allegati:
– DM 10 settembre 2010
– DM 6 agosto 2010
______________________________________________
Note:
1 Le linee guida nazionali per l?autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonte rinnovabile, in attuazione dell?art. 12 del D.Lgs 387/03, sono operative dal 3 ottobre e le Regioni hanno 90 giorni di tempo per uniformarsi. Le nuove procedure prevedono una ?autorizzazione unica? rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata. Gli impianti più piccoli (impianti fotovoltaici fino a 20 kW; a biomassa fino a 1000 kW; eolici fino a 60 kW, idroelettrici fino a 100 kW) saranno realizzabili con una Denuncia di Inizio Attività (DIA). Impianti di dimensioni minori saranno considerati ?attività di edilizia libera? e potranno essere realizzati semplicemente previa comunicazione di inizio lavori.
2 Impianti che utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione riportate nell’Allegato 4 al decreto.
3 Impianti i cui moduli concentrano la luce solare tramite sistemi ottici su celle fotovoltaiche.
4 Persone fisiche e giuridiche, soggetti pubblici e condomini di unità immobiliari o di edifici.
5 Persone giuridiche e soggetti pubblici.
6 Impianti che utilizzano moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche.
7 Per i quali sia stato ottenuto il titolo edilizio in data successiva al 25 agosto 2010 (data di entrata in vigore del decreto).
8 E’ il sistema avente tutte le seguenti caratteristiche:
1) è costituito da uno o più impianti fotovoltaici gestiti dal soggetto responsabile unitariamente con un aggregato di punti di immissione, punti di rilievo e di eventuali sistemi di accumulo dell’energia, trattati su base oraria e sottesi ad un’unica cabina primaria;
2) è realizzato con uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva superiore a 200 kW e inferiore a 10 MW. Tale potenza nominale deve inoltre essere almeno pari alla somma delle potenze nominali degli eventuali impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici, nonché alla somma delle potenze disponibili dei punti di prelievo di cui al punto precedente;
3) ha un profilo complessivo di scambio con la rete elettrica che rispetta un programma orario nelle ore comprese tra le 8:00 e le 20:00, comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al soggetto attuatore con un margine di errore del 10% in ciascun giorno:
4) il profilo di cui alla lettera 3) è rispettato per almeno 300 giorni l’anno.
9 Tale premio ha comportato finora la realizzazione di impianti fotovoltaici per una potenza installata pari a circa 100 MW, che occupano una superficie di oltre 900.000 m2.

390-DM 6 agosto 2010.pdfApri

390-DM 10 settembre 2010.pdfApri
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