L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas definisce le modalità di attuazione del Conto Energia 2011 ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
Con la pubblicazione della deliberazione dell`Autorità per l`Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 181/10 del 20/10/2010 l`Autorità da attuazione a quanto previsto dall`art. 15 comma 1 del DM 6 agosto 2010 (terzo conto energia fotovoltaico, di seguito decreto) relativamente alla:
– definizione delle modalità, dei tempi e delle condizioni per l`erogazione delle tariffe incentivanti, delle maggiorazioni e del premio;
– definizione delle modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto stesso;
– determinazione delle modalità con le quali le risorse per l`erogazione delle tariffe incentivanti, delle maggiorazioni e del premio, nonchè per la gestione delle attività previste dal decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell`energia elettrica.
Tale delibera si applica a tutti gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011, ivi inclusi quelli che entrano in esercizio entro 14 mesi o 24 mesi (per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici) dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il limite di potenza elettrica cumulativa di 3000 MW.
Rientrano inoltre nell`applicazione sia gli interventi di potenziamento effettuati su impianti esistenti e per i quali la data di entrata in esercizio, a seguito di tale potenziamento, è successiva al 31/12/2010 che le sezioni di impianto realizzate ai sensi dell`articolo 5, dell`Allegato A alla deliberazione n. 90/07, entrate in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.
Ai fini di garantire certezza, equità di trattamento ed evitare pertanto discriminazione nei confronti dei soggetti responsabili che intendono usufruire delle tariffe incentivanti e del premio, la deliberazione prevede, per quanto concerne l`accesso alle tariffe incentivanti, che il soggetto responsabile dell`impianto fotovoltaico debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l`ammissibilità alla tariffa incentivante previsti dal decreto, nonchè:
– di essere proprietario del bene immobile ove è installato l`impianto o, diversamente, disporre dell`autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale bene immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
– di aver conseguito tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all`esercizio dell`impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell`impianto e dei relativi allacciamenti.
Per quanto concerne l`ammissione al premio, il soggetto responsabile dell`impianto fotovoltaico deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l`ammissibilità al premio previsti dal decreto.
Per gli impianti fotovoltaici a concentrazione, che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o parziale, dopo il 25 agosto 2010 ed entro il 31 dicembre 2010 e per i quali il GSE verifica il rispetto dei requisiti di cui all`articolo 13 del decreto[1], si applicano le tariffe incentivanti di cui all`articolo 14 del decreto e le procedure per l`accesso alle tariffe previste dall`Allegato A alla deliberazione n. 90/07 e dal DM 19 febbraio 2007.
Dal 15 novembre 2010, i soggetti responsabili sono tenuti ad utilizzare il portale informativo predisposto dal GSE al fine di registrarsi, inserire i dati del proprio impianto e trasmettere per via informatica i documenti necessari.
Vedere argomento correlato nel documento del 3/11/2010
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[1] Potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1; realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009; collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici
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