In relazione al prosieguo dell`iter del disegno di legge su “Norme per la tutela della libertà d`impresa. Statuto delle imprese”” (
DDL 2754/C e abb.), all`attenzione, in prima lettura, della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, l`Associazione è tornata ad evidenziare, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni su alcune norme approvate al testo unificato, che presentano profili di criticità.
In particolare, l`Associazione si è soffermata sulla disposizione con cui si prevede le micro, piccole e medie imprese possono autocertificare i requisiti di idoneità necessari per la partecipazione alle gare, limitando l`obbligo di documentazione degli stessi alla sola impresa aggiudicataria. In caso di mancata comprova dei requisiti di idoneità, inoltre, l`impresa aggiudicataria viene sospesa dalla partecipazione alle gare per il periodo di tre anni.
Al riguardo, ha rilevato che la norma appare, da un lato, superflua, essendo già prevista dalla normativa vigente la possibilità che i partecipanti alle gare auto dichiarino il possesso dei requisiti di idoneità, il cui accertamento è effettuato direttamente dalle stazioni appaltanti (art.48, DPR 445/99). Per altro verso, poichè l`art.38, lettera h) del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) già disciplina compiutamente le cause di esclusione dalle gare, prevedendo per l`ipotesi delle false dichiarazioni rese in merito ai requisiti, la sospensione per un periodo di un anno, non appare condivisibile l`aggravamento della sanzione (da uno a tre anni), nel caso in cui il fatto sia commesso da una micro, piccola o media impresa.
In relazione alla norma con cui vengono dettate modalità di coinvolgimento, nella realizzazione di grandi infrastrutture e connesse opere integrative o compensative, delle imprese, in particolare, micro piccole e medie, residenti nella zona dove sono localizzati gli investimenti, l`ANCE ha rilevato che la stessa presenta dubbi di legittimità, in quanto l`introduzione di misure di favore per le imprese, in base alla loro localizzazione territoriale (c.d. localismo) appare in contrasto con i principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione che devono informare i contratti pubblici di appalto come più volte ribadito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonchè, da ultimo, nella Determina n. 5 del 27 luglio 2010 e nel Comunicato del Presidente del 21 ottobre scorso, dell`Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
Ulteriore profilo di riflessione ha riguardato, infine, la previsione dell`istituzione presso ogni prefettura territorialmente competente di elenchi (white list) di imprese e fornitori contenenti l`adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.
In proposito, l`ANCE ha rilevato che la norma appare superflua, poichè gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono già stati introdotti dalla L.136/2009 (Piano contro le mafie), così come l`istituzione presso ogni prefettura di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose è già prevista nel disegno di legge “anticorruzione”” all`esame, in prima lettura della Commissione Affari Costituzionali e Giustizia del Senato (DDL 2156/S).
Strumento legislativo, quest`ultimo, che l`Associazione condivide e che risulterà tanto più efficace quanto più mirato al controllo di specifici settori di attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa.
Alla luce delle criticità esposte l`Associazione ha, quindi, prospettato l`opportunità di rivedere le norme suddette.
Quanto evidenziato è stato sostanzialmente condiviso e per gli sviluppi occorrerà attendere il prosieguo dell`iter.
Si vedano precedenti del 30 aprile 2010 e del 28 settembre 2010.