Si è svolta il 22 novembre u.s. l`audizione dell`Ance, presso la Commissione Bicamerale per l`attuazione del Federalismo Fiscale, sulle disposizioni contenute nello Schema di Decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale””(Atto 292), “quarto decreto”” attuativo del federalismo fiscale (L. 42/2009). Alla medesima audizione hanno partecipato i componenti della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati che ha deliberato lo svolgimento di un`indagine conoscitiva sulla stessa tematica oggetto del provvedimento.
La delegazione dell`ANCE guidata dal Direttore Generale, Dott. Federico Merola, ha evidenziato, in premessa, che l`attuazione del federalismo fiscale municipale con la devoluzione ai Comuni del gettito fiscale immobiliare è da valutare con estremo favore in un`ottica di revisione e razionalizzazione del sistema impositivo applicabile sia ai privati che alle imprese. La coincidenza tra cosa tassata e cosa amministrata avvicina il cittadino (soggetto percosso dal prelievo) all`ente pubblico territoriale (percettore delle Entrate), che va ad assumersi piena responsabilità dei risultati ottenuti nella gestione del territorio locale con entrate proprie (principalmente, IMU e “cedolare secca”” sugli immobili), con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.
Al riguardo, l`Associazione ha auspicato che l`attribuzione ai Comuni della fiscalità immobiliare si traduca in uno strumento che favorisca l`utilizzo delle risorse per la realizzazione di nuove infrastrutture a livello locale. In particolare, tra i diversi Decreti attuativi del Federalismo fiscale, il provvedimento in esame appare l`unico in cui possa trovare spazio una sorta di “imposizione di scopo”” per cui il gettito può essere facilmente “manovrato”” al fine di destinarlo, in parte, al finanziamento di opere e servizi di pubblica utilità i cui vantaggi si riverberano sulla cittadinanza che fruisce direttamente degli stessi.
L`ANCE ha, tuttavia, espresso alcune considerazioni sulle possibili criticità che potrebbero emergere sia nella fase di prima applicazione dei Decreti attuativi del federalismo fiscale (ai sensi della legge 42/2009) sia nel momento in cui si verificherà, di fatto, la compresenza, in modo permanente, dei regimi fiscali riconducibili ai singoli enti territoriali.
In primo luogo, ha evidenziato il rischio che il “fisco federale”” produca duplicazioni d`imposta ai diversi livelli territoriali (Regioni, Province, Comuni) per cui su una stessa base imponibile (ad esempio il patrimonio immobiliare) potrebbero concorrere sia tributi statali (ad es. IRES) sia imposte determinate in sede locale. Al riguardo, ha sottolineato la necessità che, nella fase di emanazione dei Decreti attuativi della legge 42/2009, venga effettivamente assicurato il divieto di doppie imposizioni sul medesimo presupposto, al fine di evitare, in capo ai privati ed alle imprese, un aumento complessivo della pressione fiscale. L`indice del carico fiscale per le aziende, compresi gli oneri contributivi, è pari al 68,6% dei profitti commerciali (+24,4% rispetto alla media UE).
L`Associazione ha, inoltre, segnalato l`opportunità di garantire l`invarianza del gettito derivante dalla tassazione sugli immobili, al fine di evitare un aggravio del prelievo fiscale che, specie in una fase di difficile ripresa dalla crisi economica in atto, produrrebbe come unico effetto un aumento dei costi delle imprese rallentando, tra l`altro, l`avvio di nuove attività economiche. In particolare, il rischio di aumento del prelievo per le imprese è connesso al permanere dell`IRPEF e dell`IRES, accanto all`IMU, per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese e società).
Con particolare riferimento alla introduzione della “cedolare secca”” sugli affitti di abitazioni, l`ANCE ha espresso, in linea generale, valutazione positiva in quanto accoglie le istanze da tempo avanzate dalla medesima Associazione. Infatti, una delle maggiori cause della forte evasione fiscale del nostro Paese è riconducibile all`eccessiva incidenza fiscale che, per taluni redditi, supera il 50% e, pertanto, l`entrata in vigore di tale disposizione attrarrà sicuramente nuovi investimenti nel settore dell`edilizia abitativa.
Tuttavia, in ordine all`ambito applicativo del nuovo regime, ritiene opportuno innanzitutto studiare dei meccanismi agevolativi, analoghi a quelli previsti per le persone fisiche, anche con riferimento al reddito d`impresa derivante dalla locazione di fabbricati in genere, e, in particolare, abitativi. Infatti, il mercato dell`affitto rappresenta uno sbocco alternativo alla cessione del magazzino delle nostre imprese (“beni merce”” delle imprese edili). Inoltre, con riferimento alle persone fisiche cui si applica la “cedolare secca””, al fine di stimolare più incisivamente l`investimento immobiliare destinato alla successiva locazione, ritiene opportuno estendere tale regime sostitutivo anche alle locazioni di fabbricati strumentali (ad esempio, uffici e negozi) posseduti da privati persone fisiche, nella convinzione che, anche in tal caso, si avrebbero effetti positivi sul recupero dell`evasione.
L`ANCE ha, altresì, formulato delle osservazioni in merito alla disposizione che introduce l`IMU (Imposta Municipale Unica) sostitutiva di tutti i tributi sugli immobili, eccezion fatta per l`IVA. In particolare, con riferimento alla circostanza che dal 2014 sul possesso degli immobili l`IMU sostituirà l`attuale ICI, con la possibilità di un abbattimento d`imposta del 50% per gli immobili (aree e fabbricati) relativi all`attività d`impresa, ha evidenziato la necessità, fermo restando l`orientamento in ordine all`esclusione dei cd. “beni merce”” dall`ambito applicativo della nuova imposta municipale (come, del resto, da sempre sostenuto ai fini ICI), che venga quantomeno riconosciuto il vantaggio della riduzione al 50% dell`IMU anche per il magazzino delle imprese edili.
Infine, con riferimento all`ulteriore circostanza che dal 2014 sul trasferimento degli immobili, l`IMU sostituirà l`Imposta di Registro e le Imposte Ipotecarie e Catastali con contestuale soppressione di tutte le agevolazioni tributarie per gli atti soggetti alla nuova imposta, ha chiarito la necessità, nel presupposto che, per le imprese di costruzioni, l`acquisto di aree e fabbricati sia necessario al reperimento della “materia prima”” su cui avviare i nuovi interventi edilizi, di confermare quantomeno le attuali agevolazioni fiscali per i trasferimenti di aree edificabili finalizzati all`attuazione di piani urbanistici (ad esempio, attuale prelievo complessivo del 5% per l`acquisto di aree nell`ambito dei piani di edilizia residenziale).
Si veda precedente del 22 novembre 2010.
Si allega il testo del Documento con il contributo dell`Ance consegnato agli atti della Commissione.