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DDL su ``Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)`` (DDL 3778/C)

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Sintesi parlamentare n. 46 della settimana dal 15 novembre al 19 novembre 2010

15 Novembre 2010
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)“ (DDL 3778/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con limitate modifiche al testo licenziato dalla Commissione Bilancio.
Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:
Articolo 1, comma 47-bis
Viene prevista, in particolare, la proroga, per il 2011, della detrazione fiscale del 55% per le ristrutturazioni energetichedegli edifici,di cui all`art.1, commi 344-347 della L. 296/2006, suddivisa in 10 quote annuali di pari importo (anzichè 5 come ora).
Emendamento della Commissione
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedala Sintesi n. 45/2010 Camera.
Il provvedimento contiene, in particolare, una norma sulla modifica della disciplina dell`applicabilità dell`IVA sulle cessioni di fabbricati ad uso abitativo effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici degli stessi. Al riguardo, viene prevista l`estensione, da 4 a 5 anni dall`ultimazione dei lavori, del termine per l`applicabilità dell` imposta sul valore aggiunto.
In materia di lavoro e ammortizzatori sociali viene prevista, altresì, la proroga della concessione, sulla base di specifici accordi governativi, per un periodo non superiore a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali. La misura dei trattamenti viene ridotta del 10 per cento in caso di prima proroga, del 30 in caso di seconda proroga e del 40 in caso di proroghe successive. Nel caso di proroghe successive alla seconda i trattamenti di sostegno al reddito possono essere erogati solo a condizione di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.
Il Ministero del Lavoro invierà bimestralmente al Ministero dell`Economia e delle Finanze una relazione sull`andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali.
Per il 2011, viene, inoltre, prorogata la defiscalizzazione della parte del salario riconducibile ad incrementi di produttività del lavoro.
A tale riguardo, viene previsto il limite di 40.000 euro per il reddito annuo dei lavoratori che possono beneficiare di un`imposta sostitutiva al 10% su una parte del salario legata all`aumento di produttività (in questa, oltre ai premi di risultato sono ricompresi, come chiarito da apposite circolari dell`Agenzia delle Entrate, straordinari, turnazione, lavoro notturno) entro il limite di 6.000 euro lordi annui. Con riferimento allo stesso arco temporale viene concesso, inoltre, lo sgravio dei contributi dovuti dal datore di lavoro con i criteri e le modalità previste al riguardo dalla L.247/2007 (di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 per il welfare), che rinvia il calcolo dello sgravio contributivo ad un decreto del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, individuando quale requisito essenziale che le erogazioni siano previste da accordi o contratti territoriali o aziendali e correlate ad incrementi di produttività.
Con altre norme viene riformulata la disciplina del Patto di stabilità interno per gli Enti locali per il triennio 2011-2013. In particolare, i Comuni e le Province con più di 5.000 abitanti dovranno applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008 le seguenti percentuali:
– Province: 8,3% nel 2011, 10,7% nel 2012 e nel 2013;
– Comuni: 11,4 nel 2011 e 14% nel 2012 e 2013.
In sede di prima applicazione del nuovo Patto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, d`intesa con la Conferenza Stato-città, da emanarsi entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tener conto degli impegni per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali. Dalla disposizione non possono, comunque, derivare effetti negativi, in termini di indebitamento netto, superiori a 480 milioni di euro.
Vengono disposte, inoltre, specifiche deroghe al Patto. In particolare, si prevede l`esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno delle spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell`Expò Milano 2015 e per la realizzazione della Scuola per l`Europa di Parma, delle spese sostenute da Province e Comuni per l`attuazione delle ordinanze di protezione civile e degli interventi realizzati direttamente dagli Enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative connesse ai grandi eventi di cui all`art.5 bis, comma 5 del DL 343/2001, convertito dalla L.401/2001, nonchè delle risorse provenienti, direttamente ed indirettamente dall`Unione europea.
Inoltre, i Comuni della provincia de L`Aquila in stato di dissesto potranno escludere dal saldo rilevante ai fini del Patto relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-201 2 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, entro un tetto di 2,5 milioni di euro annui.
Resta confermato, infine, fino all`attuazione del federalismo fiscale la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote e delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti.
Altre disposizioni riguardano la disciplina del Patto di stabilità per le Regioni. In particolare, per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:12,3 per cento per il 2011; 14,6 per cento per il 2012; 15,5 per cento per il 2013.
Ugualmente sono stabilite le riduzioni percentuali in termini di cassa: 13,6 per cento per il 2011; 16,3 per cento per il 2012; 17,2 per cento per il 2013.
Sono escluse dalla disciplina del Patto, tra l`altro, le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell`Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale e i pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. A tale riguardo viene precisato che ai fini del calcolo della media 2007-2009 di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali. Specifiche disposizioni vengono dettate per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Con altra disposizione, viene previsto che fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della L.228/2002, la società Rete Ferroviaria Italiana Spa è autorizzata a destinare l`importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011 per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.
Per far fronte agli eventi sismici che hanno colpito l`Umbria a dicembre 2009, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
In materia di leasing immobiliare, vengono disposte alcune modifiche al regime tributario dell`istituto. Previsto, in particolare, a modifica dell`art.57, del DPR 131/1986, che l`utilizzatore dell`immobile concesso in locazione finanziaria è solidamente obbligato al pagamento del tributo per l`immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.
In deroga alle disposizioni di cui all`art.3, della L.212/2000, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011, le parti sono tenute a versare un`imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in un`unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2010.
Al fine di favorire l`attuazione del federalismo fiscale viene affidata alla Società per gli studi di settore (SOSE) di cui all`art.10, comma 12 della L.146/1998, la predisposizione delle metodologie e l`elaborazione dei dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell`Economia e delle Finanze. La medesima società realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall`Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, anche in vista dell`attuazione del federalismo fiscale, è, inoltre, autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
In materia di disavanzi sanitari, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro sottoscritti ai sensi dell`art.1, comma 180, della L.311/2004 e già commissariate alla data di entrata in vigore della legge, viene previsto che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere delle Regioni stesse fino al 31 dicembre 2011.
Inoltre, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, effettuati prima della data di entrata in vigore del DL 78/2010, convertito dalla L.122/2010, non producono effetti dalla data suddetta fino al medesimo termine del 31 dicembre 2011.
Prevista, altresì, la concessione di un credito d`imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a Università o a Enti pubblici di ricerca, finanziato con un`autorizzazione di spesa di 100 milioni per il 2011. Il credito spetterà agli investimenti realizzati da gennaio a dicembre 2011.
Altre disposizioni attengono alla fissazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il bilancio di previsione per ciascun anno indicati nell`Allegato1. Al riguardo, gli interventi recati dal provvedimento sono contenuti in circa 1.000 milioni per l`anno 2011, in 3.000 milioni per l`anno 2012 ed in 9.500 milioni per il 2013.
Viene previsto, altresì, che una quota pari a 1.500 milioni di euro per il 2012 delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata alla programmazione regionale è destinata ad interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso è fatta salva la ripartizione territoriale, secondo la quale l`85 per cento delle risorse è destinato al Mezzogiorno ed il restante 15 per cento alle regioni del centro- nord.
Vengono, inoltre, introdotte modifiche alla misura dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali indicate nell`Allegato 2 e viene prevista l`approvazione delle Tabelle allegate al provvedimento. Al riguardo, il contenuto delle Tabelle è stato oggetto di revisione ad opera della legge di contabilità e finanza pubblica (L.196/2009): le tabelle A e B (che riportano gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento) restano invariate; la tabella C (che indica le quote da iscrivere in bilancio per il finanziamento delle leggi di spesa permanente) non contiene più le spese obbligatorie tra cui vi rientrano le spese connesse ad accordi comunitari ed internazionali ed, in parte, quelle destinate al funzionamento degli Enti pubblici; le precedenti tabelle D, E ed F sono confluite nella nuova tabella E recante gli importi delle quote destinate al finanziamento delle leggi che, nel triennio di riferimento, dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale con i relativi rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni; la nuova tabella D contiene, invece, i definanziamenti di spesa della sola parte corrente.
Negli Allegati 3 e 4 del provvedimento sono, tra l`altro, indicati gli effetti finanziari sul bilancio dello Stato del disegno di legge di stabilità nonchè un quadro di sintesi delle previsioni per l`anno 2011 a raffronto con quelle assestate nel 2010.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, passa ora alla lettura del Senato.
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DDL su ``Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici"" (DDL 71/S ed abb.).

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Sintesi parlamentare n. 46 della settimana dal 15 novembre al 19 novembre 2010

15 Novembre 2010
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici”” (DDL 71/S ed abb.).
La Commissione Giustizia del Senato ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto.
Il testo riforma la normativa vigente in materia di condominio, integrando e riscrivendo, tra l`altro, gli articoli del codice civile su: parti comuni, destinazioni d`uso, diritti dei partecipanti, indivisibilità, innovazioni, esecuzione di opere, interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici, impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva, manutenzione e ricostruzione delle scale, nomina e revoca degli amministratori, obblighi dell`amministratore, rendiconto condominiale, rappresentanza, costituzione dell`assemblea, validità ed impugnazione delle deliberazioni assembleari, regolamento di condominio.
Altre innovazioni riguardano disposizioni di attuazione del codice civile, quali le modalità di: riscossione dei contributi condominiali, convocazione dell`assemblea, rappresentanza e di funzionamento dell`assemblea stessa, revisione delle tabelle millesimali, iscrizione al registro degli amministratori di condominio.
Nel corso dell`iter legislativo, è stata, in particolare, soppressa la disposizione che prevedeva l`applicazione dei procedimenti di mediazione e conciliazione alle sole controversie condominiali relative alla misura ed alle modalità d`uso dei servizi di condominio di case e ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. Modificata la disposizione sulla revisione delle tabelle millesimali, con la previsione che la suddetta variazione deve avvenire all`unanimità o con la maggioranza prevista dall`art. 1136, terzo comma, c.c. “anche nell`interesse di un solo condomino”” e nei seguenti due casi:
– quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;
– quando, per le mutate condizioni di una parte dell`edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici, di modificazione delle destinazioni d`uso o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell`unità immobiliare anche di un solo condomino.
Con riferimento alla disposizione che stabilisce l`impossibilità per i condomini di eseguire opere o modifiche ovvero variare la destinazione d`uso, se queste recano danno alle parti comuni, alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell`edificio, viene precisato che l`esclusione si applica benchè le suddette variazioni siano consentite dalle norme di edilizia. Viene, altresì, aggiunto che in mancanza di dettagliate informazioni sul contenuto specifico e sulle modalità di esecuzione, l`amministratore può, previa diffida, rivolgersi all`autorità giudiziaria che provvede in via d`urgenza ai sensi dell`art. 1171.
Modificata, inoltre, la disciplina degli interventi urgenti a tutela della sicurezza degli edifici. Il nuovo articolo 1122-bis stabilisce, tra l`altro, che nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Nel caso in cui sussistano il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza, l`amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell`edificio ovvero richiede l`accesso per le parti di proprietà o uso individuale. Viene chiarito che la semplice esibizione della documentazione amministrativa relativa all`osservanza delle normative di sicurezza non è di ostacolo all`accesso. Vengono, poi, disciplinate le modalità dell`accesso, le modalità degli interventi per le situazioni di pericolo e le connesse spese.
Con riferimento ai quorum deliberativi dell`assemblea, viene in particolare, previsto che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni dirette al miglioramento o all`uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni e quelle che hanno per oggetto la ricostruzione dell`edificio o interventi straordinari di notevole valore devono essere devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell`edificio.
Il provvedimento passa, ora, all`esame dell`Aula.
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