Con riferimento alla previsione dell`indicazione negli strumenti di pagamento del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), viene precisato che, in regime transitorio e sino all`adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle poste, il CUP può essere inserito nello spazio dedicato alla causale.
Emend. 7.54 testo modificato, a firma di parlamentari
Al fine di un adeguamento formale del testo con le modifiche introdotte dal decreto legge in oggetto, viene disposto l`inserimento della causa di risoluzione del contratto, in luogo dell`applicazione della clausola risolutiva espressa, quale conseguenza ulteriore rispetto all`applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione prevista per le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
Viene, inoltre, precisato che le transazioni relative a lavori, servizi e forniture debbano essere effettuate oltre che mediante bonifico bancario o postale anche con altro strumento di incasso o di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Emend. 7.55, a firma di parlamentari
Viene, inoltre, previsto che la sanzione amministrativa pecuniaria sopracitata si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento venga omessa l`indicazione del CUP o del CIG di cui all`art. 3 della L. 136/2010. Emend. 7.56 testo modificato, a firma di parlamentari.
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Viene integrata la norma che modifica l`art. 20 della L. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) in materia di sanzioni amministrative accessorie con cui si prevede l`applicazione, in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l`ordinanza-ingiunzione di pagamento (qualora sia stato effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta). Al riguardo, viene ulteriormente previsto che la suddetta sanzione non si applica, oltre che nel caso in cui la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa, anche quando in relazione alla medesima violazione è consentita la messa a norma e quest`ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.
Emend. 9.4 testo modificato, a firma di parlamentari.
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