è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2010, ed è entrata in vigore il giorno successivo, la Legge n. 217 del 17 dicembre u.s., recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza””.
Le diposizioni della Legge di conversione contengono alcune importanti novità che, modificando il Decreto Legge n. 187/2010 e, dunque, la Legge n. 136/2010, incidono sugli adempimenti cui sono tenute le imprese nel rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilità.
Tra queste si segnala, innanzitutto la previsione di modifica alle disposizioni transitorie in materia di tracciabilità, secondo cui i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge n. 136/2010, dunque prima del 7 settembre 2010, nonchè i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti, dovranno essere adeguati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 217/2010 e, pertanto, non più entro il 7 marzo 2011, bensì entro il 18 giugno 2011.
Peraltro, con una ulteriore modifica al Decreto Legge n. 187/2010, viene previsto che tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall`art. 3 della Legge n. 136/2010. Ciò significa che non è necessario inserire la clausola che prevede gli obblighi di tracciabilità nei contratti di appalto già stipulati e nei relativi subcontratti, perchè tali obblighi diventeranno efficaci “ex lege”” a partire dalla scadenza del periodo transitorio (18 giugno 2011). Durante questo periodo, ovviamente i pagamenti potranno essere effettuati secondo le vecchie procedure.
Tra le integrazioni apportate all`art. 3 della Legge n. 136/2010, riveste notevole importanza la previsione, riferita ai movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture, nonchè alla gestione di finanziamenti, della possibilità di utilizzare sia il bonifico bancario e postale che altri strumenti, di incasso o pagamento, idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Proprio il riferimento agli strumenti di incasso, assente nel testo originario del Decreto, consente una maggiore “elasticita””` alle imprese nella effettuazione dei movimenti finanziari necessari alla gestione delle attività riferite alle commesse.
Quanto al limite di 500 euro per le spese giornaliere, previsto nel comma 3 della Legge n. 136/2010, questo viene innalzato a 1.500 euro, fermo restando, in linea generale, il divieto di utilizzo del contante e l`obbligo di documentazione della spesa. Inoltre, viene opportunamente introdotta la possibilità, per le imprese, di costituire un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere. Il fondo, salvo obbligo di rendicontazione, dovrà essere costituito mediante bonifico bancario o postale, o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, ed a favore di uno o più dipendenti, in modo da rendere “noti”” i soggetti abilitati ad attingervi. La disposizione sembra autorizzare la possibilità di effettuare pagamenti in contanti per spese di modesta entità, necessarie al funzionamento del cantiere, attraverso prelevamenti dal fondo cassa, costituito nel modo anzidetto, prelevamenti dei quali si dovrà conservare la documentazione, accompagnata dalle fatture o scontrini fiscali relativi alle spese effettuate. In tal modo ne risulta garantita la tracciabilità.
Con riferimento, poi, alla previsione contenuta nel comma 5 del citato art. 3 della Legge n. 136/2010, relativa all`indicazione dei codici CIG e CUP negli strumenti di pagamento, viene previsto che in pendenza del regime transitorio e fino all`adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle Poste Italiane, il CUP possa essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. Manca, tuttavia, una previsione analoga riferita al CIG, il cui inserimento negli strumenti di pagamento, laddove ve ne siano molteplici, causa alle imprese alcune difficoltà.
Con un`opportuna integrazione, inoltre, il legislatore nazionale ha eliminato dal testo dell`art. 9-bis della Legge n. 136/2010 l`automatismo dell`operatività della sanzione della risoluzione di diritto del contratto, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, specificando che tali inadempimenti costituiscono “causa di risoluzione”” del contratto. Pertanto, la modifica in commento subordina la sanzione della risoluzione, di per sè di rilevante entità, ad una apposita azione in tal senso, promossa previa valutazione circa l`opportunità di intervenire, da parte di chi abbia notizia dell`inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.
Si segnala, inoltre, brevemente, che la Legge n. 217/2010 ha apportato alcune modifiche anche all`art. 6 della citata Legge n. 136/2010, ai fini di adeguamento dell`intero testo normativo alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 187/2010.