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Prorogati al 31 marzo 2011 i termini per l'invio del "Modello Eas" e per la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale per gli "immobili fantasma". Queste alcune delle novità fiscali contenute nel D.L.225/2010 (cd. "Decreto mille proroghe 2011")

Archivio, Fiscalità e incentivi

D.L. 225/2010 – cd. “Decreto mille proroghe 2011“ – Misure fiscali d`interesse per il settore dell

11 Gennaio 2011
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Prorogati al 31 marzo 2011 il termine per l`invio del “Modello EAS“ relativo alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti associativi, scaduto il 31 dicembre 2009, ed il termine per la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale per i cd. “immobili fantasma””, cessato il 31 dicembre 2010.
Spostati, inoltre, al 30 giugno 2011, il termine relativo alla sospensione dei versamenti tributari per i soggetti interessati dall`alluvione in Veneto del 30 ottobre 2010 e quello per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo.
Queste le principali misure di interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, (cd. “Decreto mille proroghe 2011“), pubblicato in G.U. n.303 del 29 dicembre 2010, in vigore dalla medesima data, ed attualmente in attesa dell`esame parlamentare per la relativa conversione in legge (atto Senato n.2518).
1. Modello EAS
2. “Sanatoria catastale“ per gli immobili non dichiarati (cd. “immobili fantasma””)
3. Studi di Settore
4. Sospensione del versamento dei tributi in Veneto
5. Sospensione della riscossione dei tributi in Abruzzo
1. Modello EAS
L`art.1, comma 1, del D.L. 225/2010, rinviando alla tabella 1 del medesimo Decreto, proroga al 31 marzo 2011 i termini relativi all`invio del cd. Modello EAS, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti associativi.
Il termine precedente, entro il quale inviare il Modello, era stato fissato al 31 dicembre 2009[1].
In tal ambito, si ricorda che, per gli Enti associativi, tra cui rientrano anche le associazioni sindacali e di categoria, l`invio del Modello EAS si rende necessario al fine di poter continuare a beneficiare dell`esclusione dalle imposte sui redditi e dall`IVA[2], per quanto riguarda i corrispettivi, le quote ed i contributi versati dagli associati.
Come chiarito dalla Circolare dell`Agenzia delle Entrate n.45/E/2009, le associazioni di categoria (e quindi anche l`ANCE, ed i propri Organismi territoriali), qualora non avessero già presentato il Modello EAS, possono inviare un Modello semplificato, contenente informazioni sui dati identificativi dell`associazione, sull`eventuale articolazione territoriale, nonchè sulla specifica attività eseguita.
Al riguardo, si ricorda che l`ANCE, già nel 2009, ha provveduto a diramare a tutta la rete associativa un`apposita Guida alla compilazione del Modello EAS.
In tal ambito, il medesimo art.1, comma 1, del “Decreto mille proroghe 2011“ prevede che, con uno o più DPCM, di concerto con il Ministro dell`Economia e Finanze, potrà essere disposta un`ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2011, del termine del 31 marzo 2011.
2. “Sanatoria catastale“ per gli immobili non dichiarati (cd. “immobili fantasma””)
Il medesimo art.1, comma 1, del D.L. 225/2010 sposta al 31 marzo 2011 il termine per la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale per regolarizzare gli immobili, gli ampliamenti o i cambi di destinazione d`uso non dichiarati in catasto (cd. “immobili fantasma“)[3].
In mancanza della citata dichiarazione, l`Agenzia del Territorio procederà all`attribuzione, con oneri a carico dell`interessato, di una rendita presunta dell`immobile, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.
Entro lo stesso termine del 31 marzo 2011 dovrà essere emanato l`apposito Provvedimento del Direttore dell`Agenzia del Territorio che determinerà gli oneri a carico dei contribuenti interessati.
La scadenza del 31 marzo 2011 potrà essere ulteriormente prorogata, fino al 31 dicembre 2011, con uno o più DPCM, di concerto con il Ministro dell`Economia e Finanze (cfr. art.1, comma 1, del “Decreto mille proroghe 2011“).
3. Studi di Settore
A tal riguardo, la tabella 1, allegata al D.L. 225/2010, fissa, per il 2011, al 30 settembre il termine per la pubblicazione in G.U. degli Studi di Settore (in conformità con quanto disposto dall`art.1, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 195/1999, che stabilisce che gli Studi devono essere pubblicati in G.U. entro il 30 settembre del periodo d`imposta nel quale entrano in vigore).
In ogni caso, l`art.1, comma 2, del D.L. 225/2010 stabilisce che con DPCM, di concerto con il Ministro dell`Economia e Finanze, potrà essere stabilita una proroga di tale scadenza, fino al 31 dicembre 2011.
Per completezza, si ricorda che, con riferimento agli Studi di Settore applicabili per il periodo d`imposta 2009, il termine per la loro pubblicazione in G.U. era stato fissato al 31 marzo 2010 dall`art.1, comma 4, del D.L. 194/2009 (cd. “Decreto mille proroghe 2010“), convertito, con modificazioni, nella legge 25/2010, il quale ha stabilito che, sia per l`anno 2009 che per il 2010, gli Studi di Settore revisionati siano pubblicati in G.U. entro il 31 marzo dell`anno successivo[4], prorogando, così, il termine ordinario previsto dall`art.1, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 195/1999[5].
4. Sospensione del versamento dei tributi in Veneto
L`art.2, comma 2, del D.L. 225/2010 proroga al 30 giugno 2011 il termine relativo alla sospensione del versamento dei tributi (imposte sui redditi ed IRAP) nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali avvenuti in Veneto dal 30 ottobre al 2 novembre 2010.
Tale nuova scadenza sostituisce il termine del 20 dicembre 2010, fissato in precedenza dall`art.1 del Decreto del Ministro dell`Economia e Finanze 1° dicembre 2010.
In sostanza, per tali soggetti, persone fisiche e non, viene sospeso il pagamento dei tributi i cui termini siano scaduti nel periodo compreso fra il 31 ottobre 2010 ed il 30 giugno 2011.
La citata disposizione non contiene, tuttavia, indicazioni sul termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi.
5. Sospensione della riscossione dei tributi in Abruzzo
Viene, infine, sospesa fino al mese di giugno 2011 la ripresa della riscossione dei tributi non versati (imposte sui redditi, IRAP, IVA ed ulteriori tributi) per i soggetti interessati dagli eventi sismici avvenuti in Abruzzo il 6 aprile 2009 (art.2, comma 3, D.L. 225/2010).
In merito, si ricorda che l`art.39, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 78/2010 aveva previsto, per i soggetti, persone fisiche e non, aventi domicilio fiscale, o sede operativa, nei Comuni situati all`interno del cratere del sisma, che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi[6] dovesse avvenire in 120 rate di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dal mese di gennaio 2011.
La ripresa della riscossione delle rate non versate verrà disciplinata con DPCM, in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
In assenza di specifiche indicazioni normative, si ritiene resti ferma, per tali soggetti, la ripresa degli altri adempimenti tributari, diversi dai versamenti, a decorrere dal mese di gennaio 2011 (ossia entro il 31 gennaio), con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 23 novembre 2010, prot. n.2010/151122.


[1] Cfr. art.30 D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009 e Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 2 settembre 2009.
[2] Ai sensi, rispettivamente, dell`art.148 del D.P.R. 917/1986 – TUIR, e dell`art.4, comma 4, del D.P.R. 633/1972.
[3] Cfr. art. 19, commi 8-13, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 – e il documento Manovra 2011-2012: Convertito in Legge il D.L. 78/2010 del 2 agosto 2010.
[4] In particolare, entro il 31 marzo 2010 per il periodo d`imposta 2009 ed entro il 31 marzo 2011 per il periodo d`imposta 2010.
[5] Per quanto riguarda il nuovo Studio di Settore per l`edilizia UG69U, applicabile a partire dal periodo d`imposta 2009, cfr. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Studio di Settore per l`edilizia UG69U del 7 aprile 2010.
[6]Per i soggetti persone fisiche esercenti attività d`impresa, o di lavoro autonomo, e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con volume d`affari non superiore a 200.000 euro, la sospensione dei versamenti tributari è scaduta il 20 dicembre 2010. Invece, per le persone fisiche non esercenti attività d`impresa, e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con volume d`affari superiore a 200.000 euro, la sospensione è cessata il 30 giugno 2010.

4410-Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 23-11-10.pdfApri

4410-Decreto legge 29 dicembre 2010, n.225.pdfApri
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