Le ritenute subite dai consorzi con attività esterna, relative a bonifici su spese per interventi agevolati con le detrazioni del 36%, o del 55%, ed eseguiti dalle imprese consorziate, possono essere trasferite a queste ultime, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto formale del consorzio (verbale del Consiglio di amministrazione o Statuto).
La ritenuta del 10% non deve essere effettuata in presenza di bonifici eseguiti a favore dei comuni, relativi al pagamento di oneri di urbanizzazione o di imposte locali, a condizione che tale circostanza venga specificata nella causale del versamento.
Così si è espressa l`Agenzia delle Entrate, rispettivamente, nelle Risoluzioni n.2/E e n.3/E, entrambe del 4 gennaio 2011, in materia di applicabilità della ritenuta del 10% sui bonifici di pagamento delle spese riferite ad interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per le quali sono riconosciute le detrazioni del 36% [1] e del 55% [2].
Come noto,l`art.25 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2010, le Banche e le Poste Italiane S.p.A., all`atto dell`accredito di bonifici di pagamento di spese agevolate con detrazioni o deduzioni d`imposta, debbano operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari dei pagamenti, con l`obbligo di rivalsa (cfr. Manovra 2011-2012: Convertito in Legge il D.L. 78/2010 del 2 agosto 2010).
A tal riguardo, l`Agenzia delle Entrate, che si era già espressa sulle modalità applicative della ritenuta con la C.M. n.40/E/2010, ha fornito ulteriori chiarimenti, precisando, in particolare, che:
– le ritenute subite dai consorzi di imprese con attività esterna e senza finalità lucrative[3], relative a bonifici disposti a loro favore per interventi di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, possono essere trasferite alle singole imprese consorziate che hanno eseguito i lavori (R.M. n.2/E/2011).
Ciò a patto che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto avente data certa, come ad esempio, il verbale del Consiglio di amministrazione, ovvero l`atto costitutivo del consorzio.
Inoltre, circa la modalità di trasferimento della ritenuta del 10% alle imprese consorziate, la R.M. n.2/E/2011 chiarisce che la stessa può essere addebitata a queste ultime unicamente a seguito dello scomputo della ritenuta dall`eventuale debito IRES del consorzio[4];
– in presenza di pagamenti, mediante bonifico bancario o postale, di oneri di urbanizzazione, ovvero di tributi locali (ad es. la Tosap) ai comuni, connessi ad interventi di recupero edilizio[5] o di riqualificazione energetica, l`applicazione della ritenuta può essere evitata nell`ipotesi in cui il contribuente specifichi nella causale che si tratta di oneri di urbanizzazione, ovvero del pagamento di imposte (R.M. n.3/E/2011).
Diversamente, da quanto accade per le altre tipologie di spese, relativamente a tale fattispecie non devono essere indicati nella causale del bonifico la tipologia di intervento eseguito, i riferimenti normativi che riconoscono l`operatività delle detrazioni del 36% e 55%, e non deve essere utilizzato, per il pagamento, l`apposito modello di bonifico predisposto dalla Banca o dall`ufficio postale.
In tal modo, le Banche e le Poste non assoggetteranno a ritenuta l`importo del bonifico.
Tuttavia, ove i comuni abbiano, comunque, subito l`applicazione della citata ritenuta, la stessa può essere chiesta a rimborso, oppure utilizzata in compensazione, ai sensi dell`art.17 del D.Lgs. 241/1997.
In ogni caso, resta fermo che, come già chiarito in passato dall`Agenzia delle Entrate, per il pagamento di oneri di urbanizzazione, ovvero della Tosap[6], non è previsto l`obbligo di utilizzo dello strumento del bonifico, visto che si tratta di «versamenti effettuati, con modalità obbligate, nei confronti di pubbliche amministrazioni».
[1] Ai sensi dell`art.1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
[2] Ai sensi dell`art.1, commi 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
[3] In merito, l`Agenzia delle Entrate specifica che, sul piano funzionale, i consorzi (enti commerciali ai sensi dell`art.73, comma 1, lett. b e c, e comma 2, del D.P.R. 917/1986 – TUIR – cfr. anche art.2602 del cc), si pongono come strumento organizzativo dell`attività delle imprese che lo compongono, in modo che il risultato economico dell`appalto si realizzi direttamente in capo alle singole imprese. Pertanto, in forza del rapporto mutualistico instauratosi fra il consorzio e le consorziate, anche sul piano contabile l`ordinaria condizione del consorzio è quella del pareggio del rendiconto economico.
[4] A tal riguardo, l`Agenzia delle Entrate richiama la propria Circolare n.56/E/2009, con la quale è stata riconosciuta, in favore dei soci o associati, la possibilità di riattribuire alle società, o associazioni (di cui all`art.5 del D.P.R. 917/1986 – TUIR), le ritenute che residuano dopo che è stato effettuato lo scomputo dall`IRPEF dovuta dai soci od associati.
[5] Come chiarito dalla C.M. n.57/E/1998 anche tali spese sono agevolabili ai fini della detrazione del 36%.
[6] Cfr. Appendice alle Istruzioni al Modello UNICO PF, voce “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio””, e R.M. n.229/E/2009.
4411-Risoluzione n. 3-E.pdfApri
4411-Risoluzione n. 2-E.pdfApri