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La ritenuta del 10% sui bonifici per spese agevolate con la detrazione del 36% e del 55% subita dai consorzi può essere trasferita alle imprese consorziate. La stessa ritenuta non deve essere operata sui bonifici relativi a pagamenti di oneri di urbanizzazione, ovvero della Tosap, a favore dei Comuni. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la R.M

Archivio, Fiscalità e incentivi

Detrazioni del 36% e 55% – Ritenuta del 10% – Chiarimenti in presenza di consorzi e di pagamento di

14 Gennaio 2011
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Le ritenute subite dai consorzi con attività esterna, relative a bonifici su spese per interventi agevolati con le detrazioni del 36%, o del 55%, ed eseguiti dalle imprese consorziate, possono essere trasferite a queste ultime, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto formale del consorzio (verbale del Consiglio di amministrazione o Statuto).
La ritenuta del 10% non deve essere effettuata in presenza di bonifici eseguiti a favore dei comuni, relativi al pagamento di oneri di urbanizzazione o di imposte locali, a condizione che tale circostanza venga specificata nella causale del versamento.
Così si è espressa l`Agenzia delle Entrate, rispettivamente, nelle Risoluzioni n.2/E e n.3/E, entrambe del 4 gennaio 2011, in materia di applicabilità della ritenuta del 10% sui bonifici di pagamento delle spese riferite ad interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per le quali sono riconosciute le detrazioni del 36% [1] e del 55% [2].
Come noto,l`art.25 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2010, le Banche e le Poste Italiane S.p.A., all`atto dell`accredito di bonifici di pagamento di spese agevolate con detrazioni o deduzioni d`imposta, debbano operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari dei pagamenti, con l`obbligo di rivalsa (cfr. Manovra 2011-2012: Convertito in Legge il D.L. 78/2010 del 2 agosto 2010).
Con il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 (Prot. n.94288/2010 – cfr. Detrazioni del 36% e del 55% – Ritenuta del 10% sui bonifici di pagamento delle spese del 1° luglio 2010) è stato successivamente stabilito che tale ritenuta deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per le spese riferite sia ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, agevolate con la detrazione IRPEF del 36%, sia ad interventi di risparmio energetico, per le quali spetta la detrazione del 55%.
A tal riguardo, l`Agenzia delle Entrate, che si era già espressa sulle modalità applicative della ritenuta con la C.M. n.40/E/2010, ha fornito ulteriori chiarimenti, precisando, in particolare, che:
– le ritenute subite dai consorzi di imprese con attività esterna e senza finalità lucrative[3], relative a bonifici disposti a loro favore per interventi di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, possono essere trasferite alle singole imprese consorziate che hanno eseguito i lavori (R.M. n.2/E/2011).
Ciò a patto che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto avente data certa, come ad esempio, il verbale del Consiglio di amministrazione, ovvero l`atto costitutivo del consorzio.
Inoltre, circa la modalità di trasferimento della ritenuta del 10% alle imprese consorziate, la R.M. n.2/E/2011 chiarisce che la stessa può essere addebitata a queste ultime unicamente a seguito dello scomputo della ritenuta dall`eventuale debito IRES del consorzio[4];
– in presenza di pagamenti, mediante bonifico bancario o postale, di oneri di urbanizzazione, ovvero di tributi locali (ad es. la Tosap) ai comuni, connessi ad interventi di recupero edilizio[5] o di riqualificazione energetica, l`applicazione della ritenuta può essere evitata nell`ipotesi in cui il contribuente specifichi nella causale che si tratta di oneri di urbanizzazione, ovvero del pagamento di imposte (R.M. n.3/E/2011).
Diversamente, da quanto accade per le altre tipologie di spese, relativamente a tale fattispecie non devono essere indicati nella causale del bonifico la tipologia di intervento eseguito, i riferimenti normativi che riconoscono l`operatività delle detrazioni del 36% e 55%, e non deve essere utilizzato, per il pagamento, l`apposito modello di bonifico predisposto dalla Banca o dall`ufficio postale.
In tal modo, le Banche e le Poste non assoggetteranno a ritenuta l`importo del bonifico.
Tuttavia, ove i comuni abbiano, comunque, subito l`applicazione della citata ritenuta, la stessa può essere chiesta a rimborso, oppure utilizzata in compensazione, ai sensi dell`art.17 del D.Lgs. 241/1997.
In ogni caso, resta fermo che, come già chiarito in passato dall`Agenzia delle Entrate, per il pagamento di oneri di urbanizzazione, ovvero della Tosap[6], non è previsto l`obbligo di utilizzo dello strumento del bonifico, visto che si tratta di «versamenti effettuati, con modalità obbligate, nei confronti di pubbliche amministrazioni».


[1] Ai sensi dell`art.1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
[2] Ai sensi dell`art.1, commi 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
[3] In merito, l`Agenzia delle Entrate specifica che, sul piano funzionale, i consorzi (enti commerciali ai sensi dell`art.73, comma 1, lett. b e c, e comma 2, del D.P.R. 917/1986 – TUIR – cfr. anche art.2602 del cc), si pongono come strumento organizzativo dell`attività delle imprese che lo compongono, in modo che il risultato economico dell`appalto si realizzi direttamente in capo alle singole imprese. Pertanto, in forza del rapporto mutualistico instauratosi fra il consorzio e le consorziate, anche sul piano contabile l`ordinaria condizione del consorzio è quella del pareggio del rendiconto economico.
[4] A tal riguardo, l`Agenzia delle Entrate richiama la propria Circolare n.56/E/2009, con la quale è stata riconosciuta, in favore dei soci o associati, la possibilità di riattribuire alle società, o associazioni (di cui all`art.5 del D.P.R. 917/1986 – TUIR), le ritenute che residuano dopo che è stato effettuato lo scomputo dall`IRPEF dovuta dai soci od associati.
[5] Come chiarito dalla C.M. n.57/E/1998 anche tali spese sono agevolabili ai fini della detrazione del 36%.
[6] Cfr. Appendice alle Istruzioni al Modello UNICO PF, voce “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio””, e R.M. n.229/E/2009.

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