Nell’evidenziare la prossima scadenza del 31 gennaio 2011 per l’invio telematico del prospetto informativo dei disabili, ai sensi dell’art. 9, comma 6 della legge n. 68/1999, così come modificata dalla L. n. 133/2008, si segnala che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l’allegata nota, ha fornito alcuni indirizzi operativi in merito a tale invio sulla base del decreto interministeriale del novembre scorso, che ha voluto definire alcuni standard e regole affinchè la trasmissione risulti omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale.
è stato ribadito che l’obbligo di invio sussiste a carico di quei datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti nell’anno precedente a quello dell’invio cambiamenti occupazionali tali da modificare l’obbligo o da incidere sulla quota di riserva.
L’allegata nota fornisce, quindi, l’elenco esaustivo dei soggetti abilitati all’invio del prospetto, tra i quali, oltre ai datori di lavoro pubblici e privati e alle pubbliche amministrazioni, compaiono anche i consulenti del lavoro abilitati, gli avvocati, i commercialisti, i periti commerciali, nonché i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, le associazioni dei datori di lavoro e le agenzie del lavoro.
Per l’adempimento a tali obblighi i soggetti abilitati dovranno accreditarsi presso le strutture secondo le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma, nonché dallo stesso Ministero del Lavoro, tramite il portale nazionale www.cliclavoro.gov.it.
Solo per l’anno in corso, l’invio del prospetto è possibile a partire dal 15 gennaio 2011 esclusivamente in via telematica, per il tramite dei servizi informatici ed è considerato mancato adempimento l’invio con mezzi diversi. Il termine di invio è perentorio.
Il sistema informatico rilascerà una ricevuta dell’avvenuto invio che costituisce prova dell’adempimento.
Nel caso di datori di lavoro con sede legale e unità produttive in un’unica Regione, questi provvederanno all’invio del prospetto mediante il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione stessa o mediante quello sussidiario presso il sito del Ministero del Lavoro.
Per i datori di lavoro con sede legale e unità produttive ubicate in più Regioni, l’invio sarà effettuatodal servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
In caso di invio da parte di un soggetto intermediario, sarà utilizzato il servizio informatico ove è ubicata la sede legale di quest’ultimo.
Laddove vi siano ancora servizi informatici non attivi, potrà essere utilizzato il servizio messo a disposizione del Ministero del Lavoro all’indirizzo www.cliclavoro.gov.it.
Si rammenta, inoltre, che con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2010, pubblicato nella G.U. n. 3 del 1° gennaio scorso, sono stati indicati gli aumenti delle sanzioni previste in caso di mancato invio del prospetto informativo in oggetto.
In particolare, la sanzione per il ritardato o mancato invio del prospetto è stata innalzata da € 578,43 ad € 635,11, maggiorata di € 30,76 e non di più € 28,02, per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Parimenti è aumentata la sanzione giornaliera prevista nel caso di mancata assunzione di lavoratori disabili, trascorsi 60 giorni dall’insorgere dell’obbligo, da € 57,17 a € 62,77 per ogni lavoratore.
Si allega, per opportuna conoscenza, il decreto ministeriale del 2 novembre scorso, unitamente ai moduli ad esso allegati, che costituiscono gli unici modelli validi su tutto il territorio nazionale per l’espletamento del corretto invio del prospetto informativo sui disabili.
Si rinvia per tutta la documentazione necessaria al sito del Ministero del lavoro www.cliclavoro.gov.it.
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