DPCM 30/11/10 sulla programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per il 2010
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010 è stato pubblicato l’allegato DPCM 30 novembre 2010 relativo alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio italiano per l’anno 2010.
A tal proposito, il 3 gennaio scorso è stata diramata una circolare congiunta del Ministero del lavoro e del Ministero dell’Interno, parimenti allegata, con la quale vengono fornite le istruzioni operative nel merito.
Per quanto di interesse, il DPCM di cui trattasi prevede l’ammissione di una quota massima di 98.080 unità (aggiuntiva alla quota di 6.000 unità contemplata dal DPCM 1° aprile 2010), nell’ambito della quale 52.080 ingressi sono riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o sono in procinto di sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia, secondo l’elenco riportato all’art. 2 del provvedimento.
Le suddette quote per nazionalità privilegiate, riferite a qualsiasi settore di impiego, saranno ripartite a livello territoriale con una prossima circolare del Ministero del lavoro.
Nell’ambito della predetta quota massima, si dispone inoltre:
– la riserva di una quota di 11.000 unità alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale secondo la suddivisione di cui all’art. 4, comma 1;
– la riserva di una quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari che abbiano completato i periodi di formazione e di istruzione nel Paese di origine (cfr. art. 5). In caso di esaurimento di tale quota, ulteriori ingressi di lavoratori formati potranno essere disposti con successivi provvedimenti amministrativi sulla base delle richieste avanzate;
– una quota di 500 unità per l’ingresso per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo di lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, inseriti in uno specifico elenco presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane (cfr. art. 6).
Le quote sopra richiamate di cui agli artt. 4, 5, 6, non saranno ripartite a livello territoriale ma saranno nella disponibilità del Ministero del lavoro e verranno assegnate sulla base delle specifiche richieste pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione.
Le domande di nulla osta dovranno essere presentate utilizzando l’apposita modulistica esclusivamente on-line, tramite il sito del Ministero dell’Interno www.interno.it, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, vale a dire fino al 30 giugno 2011.
Dalle ore 8.00 del 17 gennaio c.a. è disponibile l’applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere successivamente nei giorni previsti per l’invio delle istanze secondo lo scaglionamento riportato nel decreto, ossia:
– a partire dalle ore 8.00 del 31 gennaio 2011 per le nazionalità privilegiate di cui all’art. 2;
– a partire dalle ore 8.00 del 2 febbraio 2011 per i lavoratori domestici e di assistenza alla persona di cui all’art. 3;
– a partire dalle ore 8.00 del 3 febbraio 2011 per le categorie di cui agli artt. 4, 5, e 6.
Con riferimento al decreto in questione sono confermate le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione di protocolli d’intesa con le associazioni e gli enti di categoria.
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