Il Ministro Sacconi, con una nota pubblicata il 15 dicembre scorso, ha fornito alcuni chiarimenti sulla questione dell’obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali a fronte di alcune richieste pervenute dalla Confartigianato, dalla Cna e da Confapi.
La nota sottolinea, in base al principio di libertà sindacale negativa, la non obbligatorietà di iscrizione agli enti bilaterali nei casi specifici delle previsioni contrattuali del settore dell’artigianato.
Tale interpretazione, pertanto, non contraddice, come confermato anche per le vie brevi dagli uffici del Ministero, con quanto già affermato dal medesimo in relazione all’obbligatorietà di iscrizione alle Casse Edili delle imprese edili, in occasione delle note in risposta ad alcuni interpelli.
La nota si riferisce esclusivamente a quei contratti collettivi, quali quello dell’artigianato, che prevedono il riconoscimento di forme di tutela particolare per i lavoratori in sostituzione di quelle erogate dagli enti bilaterali, anche attraverso una quantificazione economica ad hoc dell’importo forfettario della prestazione e della misura equivalente al versamento all’ente bilaterale, nei casi di mancata iscrizione ai medesimi enti.
L’obbligatorietà della tutela, ha sottolineato, il Ministro Sacconi, va riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l’impresa e ciascuno dei propri dipendenti. E questo, prosegue il Ministro, per assolvere alla funzione di creare un disciplina uniforme dei rapporti di lavoro di una determinata categoria o gruppo professionale.
In tali casi, quindi, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta una modalità per assolvere, da parte del datore di lavoro, all’obbligo dell’erogazione della prestazione, circostanza questa assolutamente diversa dall’obbligo di iscrizione in Cassa Edile previsto per legge dall’art. 118, co. 6 del Codice degli appalti e dall’art. 90, co. 9, lett. b) del T.U. sulla Sicurezza.
Tale obbligatorietà, derivante dall’assolvimento mediante la Cassa Edile di obblighi retributivi nei confronti del lavoratore, afferenti quindi alla parte economico-normativa del contratto collettivo dell’edilizia, è stata anche ribadita dal dicastero in occasione di alcune risposte ad interpelli quali il n. 56 del dicembre 2008 e il n. 7573 del dicembre 2006.
In tale ultima nota, infatti, il dicastero aveva evidenziato la differenza tra la natura retributiva delle prestazioni da corrispondersi in sostituzione di obblighi precisi del datore di lavoro e quelle di natura previdenziale ed assistenziale legate all’avverarsi di determinate situazioni.
Solo nel primo caso, nel quale rientrano le erogazioni riconosciute dalle Casse Edili a fronte degli accantonamenti del datore di lavoro, la relativa iscrizione all’Ente bilaterale diventa obbligatoria rientrando nella sfera economico-normativa del contratto collettivo.
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