La richiesta di rateazione delle sanzioni amministrative può essere presentata prima dell'ordinanza di ingiunzione
Con risposta ad istanza di interpello n. 4/11, di cui si allega copia, la Direzione Generale Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito alcuni importanti indicazioni in merito alla possibilità di una estensione analogica del regime di pagamento rateale della pena pecuniaria per chi versi in condizioni economiche disagiate, ex art. 26 della L. n. 689/1981, anche prima dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione e già nella fase immediatamente successiva alla contestazione e notificazione del verbale unico di accertamento.
Dal combinato disposto degli artt. 16, 18, 22 e ss. della L. n. 689/1981, si desume che l’ordinanza ingiunzione costituisce il provvedimento definitivo dell’intero procedimento amministrativo che, invero, ha inizio con il verbale unico di accertamento e notificazione dell’illecito.
Il verbale unico, rappresentando solo il primo atto di un procedimento che deve concludersi con l’adozione di un’ordinanza ingiunzione puure, diversamente, con un provvedimento di archiviazione, non può costituire in alcun modo titolo esecutivo o comunque atto di irrogazione della sanzione.
Tale presupposto induce ad escludere la possibilità di disporre il pagamento rateale in un momento antecedente l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, in quanto solo da quest’ultima scaturisce l’applicazione definitiva della sanzione, la cui rateizzazione costituisce una semplice modalità di pagamento.
Tuttavia, la nota ministeriale in oggetto conferma che, a seguito di notifica di verbali unici di accertamento e in presenza di motivate e comprovate istanze di dilazioni, gli Uffici provvederanno, previa informazione all’istante della non immediata ammissibilità di tale richiesta, ad accelerare l’iter di trasmissione del rapporto all’Ufficio legale che, in tempi brevi, procederà all’istruttoria di propria competenza.
Nella circostanza in cui l’accertamento sia ritenuto fondato verrà emanata l’ordinanza ingiunzione, che sarà quantificata tenendo conto sia della volontà del destinatario di pagare gli importi in forma rateale, sia dell’impossibilità tecnica di accoglimento della richiamata richiesta di dilazione in tale fase.
Nei confronti dell’ordinanza, l’istante potrà comunque riproporre, nei 30 giorni successivi alla notifica, la richiesta di dilazione che, in tale fase della procedura, sarà pienamente accoglibile.
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