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Il GSE ha pubblicato le regole tecniche per l’iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici di cui al D.M. 5 maggio 2011. Il documento, redatto ai sensi dell’art. 8, comma 9 del decreto, descrive altresì i criteri e le modalità di formazione delle graduatorie da parte del GSE

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Pubblicate le regole tecniche del GSE per l’iscrizione al registro dei grandi impianti fotovoltaici

6 Giugno 2011
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Il GSE ha pubblicato un documento tecnico contenente le modalità, i criteri e le regole per l’iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici di cui al Titolo II del D.M. 5 maggio 2011 (il “Quarto conto energia”) e per la formazione e gestione delle graduatorie di accesso agli incentivi.
Il suddetto decreto, infatti, stabilendo la nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, introduce la distinzione fra piccoli impianti fotovoltaici e grandi impianti fotovoltaici relativamente agli impianti che entrano in esercizio fra il 31 maggio 2011 e il 31 dicembre 2012 (il cosiddetto periodo transitorio).
In particolare, per grandi impianti si intendono:
– gli impianti realizzati su edifici che hanno una potenza superiore a 1000 kW;
– gli altri impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza non operanti in regime di scambio sul posto;
– gli altri impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW.
Il “Quarto conto energia” stabilisce che nel periodo transitorio i grandi impianti sono ammessi agli incentivi nei limiti di costo annuo di cui alla tabella 1.1 dello stesso decreto.
Di questi impianti, quelli che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l’onere di comunicazione al GSE dell’avvenuta entrata in esercizio entro quindici giorni solari dalla stessa.
Gli impianti che invece entrano in esercizio successivamente al 31 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2012 accedono agli incentivi a condizione che siano iscritti al registro per i grandi impianti (art. 8 del decreto), in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo di cui all’art. 4, comma 2, del decreto, e che la certificazione di fine lavori dell’impianto pervenga al GSE entro sette mesi (o nove mesi per impianti di potenza superiore a 1 MW) dalla pubblicazione della graduatoria degli impianti iscritti al registro.
Ai fini del’iscrizione al registro, sono aperte le seguenti finestre temporali:
– Anno 2011
§ 20 maggio 2011 – 30 giugno 2011
§ 25 settembre 2011 – 30 settembre 2011 (nel solo caso non sia raggiunto il limite di costo di 300 milioni di euro)
– Anno 2012 – I semestre
§ 1 novembre 2011 – 30 novembre 2011
§ 1 gennaio 2012 – 31 gennaio 2012 (nel solo caso non sia raggiunto il limite di costo di 150 milioni di euro)
– Anno 2012 – II semestre
§ 1 febbraio 2012 – 28 febbraio 2012 (limite di costo al netto di eventuali riduzioni dovute al superamento dello stesso per l’anno 2011)
§ 1 maggio 2012 – 31 maggio 2012 (nel solo caso non sia raggiunto il limite di costo di 130 milioni di euro, al netto di eventuali riduzioni dovute al superamento del limite di costo per il 2011)
Si sottolinea che il limite di costo per il 2011 è inclusivo dei costi connessi all’incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011.
Nel caso in cui la somma dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e degli iscritti al registro per l’anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l’eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012.
I documenti da presentare al GSE al fine della richiesta di iscrizione al registro (da effettuare esclusivamente mediante il sistema informatico del GSE https://applicazioni.gse.it) si differenziano a seconda che, al momento della presentazione della richiesta, si ricada in uno dei seguenti casi:
Caso 1 – Impianto a progetto[1]
Come anche illustrato nel paragrafo 6.1 delle regole tecniche per l’iscrizione al registro del GSE, l’utente delle applicazioni deve inserire i dati anagrafici e tecnici dell’impianto.
Successivamente deve inviare, tramite il sistema informatico:
– la richiesta di iscrizione al registro (riportata nell’allegato 1 alle regole tecniche e disponibile sul sito del GSE) corredata da copia del documento d’identità in corso di validità;
– la documentazione prevista nell’allegato 3-A del D.M. 5 maggio 2011.
Si sottolinea che, laddove la realizzazione dell’impianto sia autorizzata/assentita mediante DIA o procedura abilitativa semplificata o mediante presentazione al Comune territorialmente competente della comunicazione di inizio attività, in caso di edilizia libera, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere copia della dichiarazione del Comune che attesti l’idoneità del titolo, come espressamente previsto dall’Allegato 3-A al decreto.
Caso 2 – Impianto nello stato di fine lavori[2]
In questo caso devono essere inviati al GSE tutti i documenti necessari per gli impianti a progetto, di cui sopra, insieme alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto (riportata nell’allegato 2 alle regole tecniche e disponibile sul sito del GSE) corredata da perizia asseverata (certificazione di fine lavori, riportata nell’allegato 3 alle regole tecniche e disponibile sul sito del GSE) secondo le modalità previste nel paragrafo 9 delle regole tecniche.
Caso 3 – Impianto in esercizio[3]
L’iscrizione al registro è obbligatoria per i grandi impianti che entrano in esercizio successivamente al 31 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2012.
A tal fine è necessario trasmettere al GSE la richiesta di iscrizione al registro corredata da copia del documento d’identità in corso di validità e tutti i documenti previsti per la richiesta di accesso alla tariffa incentivante riportati nell’allegato 3-C del D.M. 5 maggio 2011.
Si specifica che anche gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011, pur non essendo obbligati, possono iscriversi al registro in via cautelativa seguendo le stesse procedure dei grandi impianti in esercizio.
In ogni caso, la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto, purché l’impianto stesso sia stato iscritto nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento.
Per quanto riguarda gli impianti non rientrati in tali limiti, per i quali i soggetti responsabili chiederanno l’ammissione agli incentivi a partire dal 2013, sarà attribuita una data convenzionale di entrata in esercizio, coincidente con il primo giorno del semestre nel quale viene effettuata la richiesta al GSE successivamente all’ 1 gennaio 2013.
Rimane valido il termine per la comunicazione al GSE della richiesta di incentivazione di quindici giorni dalla suddetta data convenzionalmente individuata.
Il documento tecnico illustra inoltre, al paragrafo 7, i criteri di formazione delle graduatorie, pubblicate sul sito del GSE entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:
1) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;
2) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione, ferma restando la verifica di rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata posta in capo al gestore di rete;
3) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
4) minore potenza dell’impianto;
5) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.
Infine, nell’allegato 4, è riportato il protocollo di verifica, ad opera del gestore di rete, della rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata (certificazione di fine lavori).
Per approfondimenti vedere il documento: Fissati i nuovi incentivi agli impianti solari fotovoltaici del 20/05/2011

[1] E’ l’impianto in fase di sviluppo per il quale non sono stati ancora completati i lavori, sono stati ottenuti i pertinenti titoli autorizzativi e si dispone della soluzione di connessione alla rete elettrica, redatta dal Gestore di Rete e accettata dal Soggetto Responsabile.
[2] E’ l’impianto i cui lavori sono stati terminati in conformità a quanto riportato nell’allegato 3-B del D.M. 5 maggio 2011.
[3] E’ l’impianto collegato in parallelo con il sistema elettrico, in cui sono installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia elettrica prodotta e scambiata o ceduta con la rete e per il quale risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti.

3487-D.M. 5 maggio 2011.pdfApri

3487-Regole tecniche GSE grandi impianti.pdfApri
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