è all`esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, il DDL recante “Delega al Governo per l`istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo”” (DDL 4567/C, Relatore On. Enrico La Loggia del Gruppo parlamentare PdL), volto a razionalizzare l`organizzazione e il funzionamento delle Conferenze interistituzionali.
Il provvedimento, in particolare, conferisce una delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per l`istituzione – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – e per la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo, quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra i soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell`articolo 114 della Costituzione.
Il procedimento per l`adozione dei suddetti decreti legislativi prevede le seguenti fasi: approvazione preliminare del Consiglio dei ministri, intesa della Conferenza unificata, parere del Consiglio di Stato che è reso entro trenta giorni, pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nonchè della Commissione parlamentare per le questioni regionali che sono resi nei trenta giorni successivi alla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorsi tali termini, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, mentre in mancanza di intesa viene prevista un`apposita deliberazione, da parte del Consiglio dei Ministri, da trasmettere alle Camere con l`indicazione delle specifiche motivazioni per cui l`intesa non è stata raggiunta. Inoltre, viene prevista la possibilità di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Vengono, poi, indicati i principi e criteri direttivi della delega. Si tratta, tra gli altri, dei seguenti:
– istituire un unico organo permanente denominato: “Conferenza permanente dei livelli di governo””, quale sede plenaria, composto da due sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l`altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali, denominate rispettivamente: “Sezione Stato e regioni”” e “Sezione Stato e autonomie locali””, anche tenuto conto della natura degli atti da sottoporre all`esame della Conferenza;
– disciplinare la composizione della Conferenza permanente dei livelli di governo prevedendo la partecipazione alle sedute, in qualità di componenti, dei Ministri interessati, dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del presidente dell`Associazione nazionale dei comuni italiani e del presidente dell`Unione delle province d`Italia, nonchè di rappresentanti delle autonomie locali costituzionalmente previste, designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, in modo da assicurare un`adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche;
– prevedere che il Presidente del Consiglio dei ministri sia il presidente della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni;
– disciplinare, in conformità ai princìpi e agli adempimenti dell`Unione europea, una sessione europea delle predette sezioni;
– disciplinare le modalità di votazione nelle sedute;
– stabilire termini perentori per l`acquisizione dell`assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo;
– disciplinare i casi di mancata partecipazione alle sedute ovvero di astensione dalla votazione;
– stabilire il numero e le cadenze mensili delle sedute ordinarie, prevedendo e disciplinando la richiesta di sedute straordinarie da parte dei diversi livelli di governo;
– individuare la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza permanente dei livelli di governo e dalle sezioni definendone la disciplina;
– prevedere una nuova disciplina delle intese;
– istituire, ai fini della preparazione dei lavori della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni, commissioni permanenti, suddivise per settori, disciplinandone la composizione e i lavori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della Conferenza e delle sezioni;
– disciplinare, ai fini dell`istruttoria, le riunioni tecniche preparatorie, stabilendo la necessità della conclusione dell`istruttoria tecnica ai fini dell`iscrizione degli argomenti all`ordine del giorno della Conferenza, delle sezioni e delle commissioni;
– prevedere la costituzione di gruppi di lavoro nell`ambito della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni, con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico;
– prevedere che, ai fini del successivo iter, le deliberazioni della Conferenza permanente dei livelli di Governo e delle sezioni siano allegate ai relativi atti;
– istituire una struttura di segreteria, prevedendo la soppressione degli attuali uffici di segreteria, e disciplinare l`organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza permanente;
– stabilire sistemi di pubblicità,prevedendo la redazione e la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sulle attività svolte da parte del presidente della Conferenza permanente dei livelli di governo;
– semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi già istituiti all`interno delle amministrazioni.