Il dicastero ha precisato che i soggetti abilitati all'attività di intermediazione possono promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini
Alla luce dell`art. 11 del D.L. n. 138/2011 (cfr. News Ance n. 1311/2011), il Ministero del lavoro, con l`allegato interpello n. 36/11, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell`Ordine dei Consulenti del Lavoro inerente i soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di orientamento e le altre tipologie di tirocinio richiamate dalla recente circolare ministeriale n. 24/11.
Si rammenta, innanzitutto che, ai sensi del predetto art. 11, i tirocini di cui trattasi possono essere promossi esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti specifici individuati dalle normative regionali, in carenza delle quali restano fermi i criteri fissati dall`art. 18 della legge n.196/97.
Il dicastero ha quindi precisato che, come si evince dalla lettura dell`articolo 2 del d.lgs. n.276/2003, i soggetti abilitati alla attività di intermediazione possono promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini – come, ad esempio, quelli di cui al citato art. 18 della legge n.196/97 e all`art. 11, comma 2, della legge n. 68/99 – fatta eccezione per quelli curriculari e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui D.L. n. 138/2011 nei limiti di quanto chiarito con la circolare n. 24/2011.
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