[Il Sole 24 Ore – 27/10/2011 – di Saverio Fossati]
Risposta del Governo
A rischio dal 2012 anche le rate del 36% e del 55%
Per il 36% e 55% decurtazione da subito, anche per chi ha le rate di detrazione in corso. Nella risposta data ieri da Bruno Cesario, sottosegretario all`Economia, al question time in commissione Finanze della Camera, non sembra esserci scampo agli effetti, già nel 2012, del “taglio orizzontale”” ai bonus fiscali disposto dai Dl 98/2011.
I commi 1 ter e 1 quater dell`articolo 40 del Dl 98, modificati dal Dl 131, stabiliscono, a decorrere dal 2012, una riduzione forfetaria dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, elencati nell`allegato C-bis, del 5% per il 2012 e del 20% a decorrere dal 2013 (comma 1-ter). La disposizione non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti di razionalizzazione in materia fiscale e assistenziale tali da assicurare effetti positivi di gettito non inferiori a 4.000 milioni nel 2012 e a 20.000 milioni annui a decorrere dal 2013.
L`interrogazione 5-05536, presentata da Carmelo Lo Monte, chiedeva se, qualora non si realizzino le condizioni del comma 1 quater (cioè non siano adottati i provvedimenti di riordino che generino risparmi di 4 miliardi nel 2012 e 20 miliardi nel 2013) il taglio alle agevolazioni colpisca anche le rate in corso della detrazione del 36% (recupero edilizio) e 55% (risparmio energetico) e non solo le rate di detrazione chieste su spese effettuate a partire dal 30 settembre 2012. La questione è grossa, perchè la rateazione delle due detrazioni è in dieci anni. Quindi, nel taglio sono potenzialmente coinvolti tutti i contribuenti che abbiano cominciato a detrarre le spese a partire dal 2003.
Il fatto è che provvedimenti di riordino serio su una materia complessa sono assai difficili, quindi le riduzioni potrebbero scattare. A dire il vero, considerato che quella del 36% durerà solo ancora per il 2012 e l`altra dovrebbe spegnersi a fine 2011, era probabile che la riduzione si sarebbe abbattuta sulle rate residue. Ma Cesario ha voluto fugare ogni dubbio: «Le detrazioni in argomento sono riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi e hanno effetto sulle entrate a partire dal periodo d`imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, riducendo i corrispondenti versamenti erariali. L`Amministrazione finanziaria sottolinea altresì che il comma 1 ter dell`articolo 40 del Dl 98/2011 stabilisce che, qualora la disposizione concernente la riduzione in argomento non sia di diretta e immediata applicazione, le modalità tecniche per l`attuazione della stessa saranno definite con uno o più decreti (…). Un eventuale differimento del termine delle agevolazioni in questione implica inevitabilmente effetti sui saldi di finanza pubblica, i cui oneri dovrebbero essere coperti».