La somministrazione a tempo determinato appare in astratto compatibile nell’ambito degli appalti endoaziendali stipulati dall’impresa utilizzatrice, ove risulti che quest’ultima eserciti effettivamente il potere direttivo sui lavoratori e assuma su di sé il rischio dell’esecuzione dell’appalto medesimo.
Questo il chiarimento intervenuto dal Ministero del Lavoro con nota n. 37 del 21 settembre scorso in risposta all’interpello formulato dal Consiglio Nazionale Forense, in merito alla legittimità dell’utilizzo dei lavoratori somministrati da parte di un appaltatore nell’ambito degli appalti così detti endoaziandali.
Il Ministero sottolinea che trattasi in questi casi di appalti svolti all’interno dell’impresa committente, la quale affida ad un’impresa appaltatrice lo svolgimento di attività “inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente” e che nell’appalto legittimo l’appaltatore esercita un potere direttivo e organizzativo sui lavoratori e ne assume il rischio. Ciò a differenza della somministrazione, nella quale si ravvisa esclusivamente una fornitura di manodopera contro un corrispettivo, senza alcun esercizio da parte del datore di lavoro (agenzia di somministrazione) del potere direttivo e organizzativo né tantomeno alcuna assunzione del rischio di impresa.
Pertanto, non si rilevano ostacoli alla possibilità per l’appaltatore, nel caso di specie, di utilizzare lavoratori in somministrazione.
Requisito imprescindibile diventa, quindi, che l’appaltatore/utilizzatore eserciti effettivamente il potere direttivo e organizzativo sui medesimi ed assuma il rischio d’impresa.
Richiamando poi una precedente nota, il Ministero ribadisce che il lavoratore in somministrazione può anche essere inviato in distacco presso un altro utilizzatore, purché ne sussistano i requisiti dell’interesse del distaccante e della temporaneità del distacco.
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