SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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DDL su “Norme per la tutela della libertà d`impresa. Statuto delle imprese”” (DDL 2626/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Attività Produttive.
Si tratta in particolare delle seguenti:
Art. 2
Viene chiarito che i principi generali del provvedimento volti a definire lo statuto delle imprese e dell`imprenditore, sono rivolti, nel rispetto dell`art. 107 (Aiuti concessi dagli Stati) del Trattato sul Funzionamento dell`Unione Europea, a garantire alle imprese condizioni di equità funzionale, operando interventi di tipo perequativo per le aree territoriali sottoutilizzate già individuate dalla legge, con particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica amministrazione.
Emend. 2.703 (testo 2) a firma di Parlamentari
Art. 4
Viene modificata la disposizione sulla legittimazione delle associazioni a proporre azioni in giudizio per la tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, e la tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti. La suddetta legittimazione viene riconosciuta alle associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel Consiglio nazionale dell`economia e del lavoro.
Emend. 4.700 (testo 2) a firma di Parlamentari
Art. 9
Viene soppressa la disposizione recante norme in materia di analisi dell`impatto della regolamentazione.
Emend. 9.900 del Relatore
Art. 10.150 (testo 2)
Viene integrata la disposizione in base alla quale le pubbliche amministrazioni provvedono, attraverso le camere di commercio, alla pubblicazione e all`aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l`esercizio di ciascuna tipologia di attività d`impresa, prevedendo che, a tal fine, le medesime amministrazioni comunicano alle camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l`elenco delle norme e dei requisiti minimi per l`esercizio di ciascuna tipologia di attività d`impresa.
Emend. a firma di Parlamentari
Art. 11
Viene modificato l`articolo sui ritardati pagamenti prevedendo:
– che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo di modifica del Dlgs 231/2002 per l`integrale recepimento della direttiva europea 2011/7/UE sui ritardati pagamenti, e non più sulla base dei principi contenuti nella medesima direttiva;
– la soppressione delle disposizioni integrative e correttive del Dlgs 231/2002 che vedono il coinvolgimento della pubblica amministrazione nelle iniziative contro i ritardati pagamenti;
– la soppressione della norma che prevede – tra i principi e i criteri direttivi per l`esercizio della delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardati pagamenti – un sistema di diffide e sanzioni nei casi di ritardato pagamento, mancato versamento di interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero;
– l`esclusione delle pubbliche amministrazioni dalla previsione che conferisce all`Autorità garante della concorrenza e del mercato la possibilità di procedere ad indagini e intervenire con diffide e sanzioni; tali poteri vengono limitati ai soli comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese.
Emend. 11.900, 11.901, 11.902 del Relatore e 11.150 a firma di Parlamentari
Art. 12
Vengono modificate le soglie previste dall`art. 91 del Codice degli appalti pubblici (Dlgs 163/2006), concernenti le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, al fine di favorire l`accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione.
12.0.700 (testo 2) a firma di Parlamentari
Art. 16
Viene modificata la norma concernente le politiche pubbliche per la competitività, prevedendo che tutti i provvedimenti normativi approvati in tale ambito, per garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Regioni, nell`ambito della sede stabile di concertazione di cui all`articolo 1, comma 846, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Viene, inoltre, previsto che per le imprese presenti nelle aree sottoutilizzate, lo Stato garantisce l`adozione di misure volte a garantire e rendere più effettivo il principio di equità e di libera concorrenza nel pieno rispetto della normativa dell`Unione europea.
Emend. 16.950 (testo 2) e 16.701 a firma di Parlamentari
Il disegno di legge è volto garantire la piena applicazione dello Small Business Act (SBA: Atto europeo sulle piccole e medie imprese) e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell`Unione europea in materia di corretta applicazione del medesimo. A tal fine vengono dettate diverse misure di sostegno per le micro, piccole e medie imprese, in materia, tra l`altro, di appalti pubblici.
Il provvedimento nella settimana di riferimento, è stato approvato dalla Commissione Attività Produttive (vedi dopo).
Il disegno di legge torna ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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DDL su “Norme per la tutela della libertà d`impresa. Statuto delle imprese”” (DDL 2626/S).
La Commissione Attività Produttive ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2
Tra i principi generali che concorrono a definire lo Statuto delle imprese e dell`imprenditore viene introdotto il diritto delle imprese a godere nell`accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente, e di condizioni eque e non vessatorie.
Viene, inoltre, precisato che il principio della riduzione della durata dei processi civili, opera solo nei confronti dei processi relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese escludendo quelli relativi al recupero di crediti vantati nei confronti della P.A.
Emend. 2.3 (testo 2) a firma di parlamentari e 2.200 del Relatore
Art. 3
Eliminata la disposizione con cui si prevedeva il riconoscimento da parte dello Stato della qualità di associazioni di rappresentanza delle imprese alle associazioni rappresentate nel sistema delle Camere di commercio ovvero rappresentate nel CNEL.
Viene, inoltre, previsto l`obbligo per le associazioni di imprese, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di integrare i propri statuti con un codice etico con il quale le imprese associate ed i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti dell`associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Al riguardo, viene, altresì, disposto che il mancato rispetto del codice etico dell`associazione e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dallo stesso codice etico dell`associazione.
Emend. 3.100 (testo 2) del Relatore e 3.12 (testo 3) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene disposto che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l`esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche´ l`accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.
Emend. 7.0.1 del Relatore
Art. 10
Nell`ambito delle iniziative contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, viene differita a 34 mesi la proroga del termine entro cui il Governo è delegato ad adottare, ai sensi della L. 99/2009, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio.
Emend. 10.36 del Relatore
Art. 12
Nell`ambito della disciplina degli appalti pubblici, viene precisato che la suddivisione degli appalti in lotti o lavorazioni e l`individuazione delle possibilità di subappalto, deve avvenire garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento.
Eliminata, inoltre, una disposizione che prevedeva l`istituzione, presso ogni prefettura, di elenchi di imprese e fornitori recanti l`adesione da parte delle imprese a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi. Trattasi, infatti, di materia già affrontata dalla L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie).
Emend. 12.12 e 12.13 a firma di parlamentari e 12.200 del Relatore
Art. 13 – Soppressione
Eliminata la norma, già contenuta nel DL 70/2011, che prevedeva modifiche al Dlgs 163/2006 (Codice Appalti), al fine di favorire l`accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici. In particolare, veniva disposto l`innalzamento della soglia entro la quale è possibile ricorrere, ai sensi dell`art. 122, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nonchè la modifica delle soglie previste dall`art. 91 nell`ambito della disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori.
Emend. 13.1 e 13.2 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Prevista la costituzione da parte delle imprese del settore dei laterizi, di un consorzio obbligatorio per l`efficientamento dei processi produttivi nel settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione della qualità e l`innovazione dei prodotti, con sede legale presso il Ministero dello Sviluppo economico.
Il Consorzio ha durata ventennale, non ha fini di lucro ed è costituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio espresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattura emessa per la vendita e cessione di prodotto al fine di incentivare la chiusura di unità produttive di laterizi più vetuste e meno efficienti, in termini di elevati costi energetici ed ambientali. Una percentuale del Fondo potrà essere destinata al finanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio di materiali e soluzioni in laterizio con elevata capacità di isolamento termico, al fine di ridurre l`impatto ambientale degli edifici.
Emend. 13.0.100 del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene disposto che la disciplina di cui all`art. 118, comma 3, del Dlgs 163/2006 sulle modalità di pagamento del subappalto si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.
Emend. 13.0.1 a firma di parlamentari
Art. 15
Tra le funzioni attribuite al Garante per le micro, piccole e medie imprese istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico sono previste le seguenti:
– segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e medie imprese;
– trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull`attività svolta contenente una sezione dedicata all`analisi preventiva e alla valutazione successiva dell`impatto delle politiche pubbliche sulle micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per favorirne la competitività. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette, a sua volta, entro trenta giorni la relazione al Parlamento.
Viene, inoltre, previsto che, nell`ambito del Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese istituito presso il Garante, le consultazioni si svolgono con regolarità e alle associazioni è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità.
Emend. 15.4 e 15.5 del Relatore e 15.14 a firma di parlamentari
Il provvedimento nella settimana di riferimento è stato approvato dall`Aula (vedi sopra).