CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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DDL recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche´ di composizione delle crisi da sovraindebitamentò” (DDL 2364/C).
La Commissione Giustizia ha approvato, in seconda lettura, in sede legislativa, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dal Senato.
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n. 14/2009.
Il provvedimento, in particolare, apporta modifiche alla L. 108/1996 (Disposizioni in materia di usura) sulla concessione dei mutui a valere sul Fondo di solidarietà per le vittime di usura di cui all’art.14 della suddetta legge, prescrivendo i casi di esclusione laddove i destinatari siano condannati definitivamente per i reati espressamente indicati (norma modificata in corso d’esame).
Vengono, altresì, introdotte modifiche all’art. 135 del D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) sulla risoluzione del contratto per reati accertati prevedendo la suddetta risoluzione anche nel caso di sentenza passato ingiudicato per reati di usura e di riciclaggio.
Inoltre, viene dettata una disciplina apposita sul procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento con le finalità di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali. E’ consentito, pertanto, al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi. Per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonchè la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (definizione modificata in corso d’esame).
Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente (norma integrata in corso d’esame).
La proposta è ammissibile quando il debitore:
a) non è assoggettabile alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, previste dall’articolo 1 del Regio decreto 267/42;
c) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.
La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
Altre norme disciplinano, il deposito della proposta di accordo, il procedimento da parte del giudice, le modalità di raggiungimento dell’accordo per il quale è necessario il consenso dei creditori che rappresentino il 70 per cento dei crediti (anzichè l’80 – norma modificata in corso d’esame). Tale accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (norma inserita in corso d’esame).
Tra le cause di impugnazione e risoluzione dell’accordo viene previsto che lo stesso può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.
Inoltre, se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.
L’annullamento e la risoluzione dell’accordo non pregiudicano i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (norma inserita in corso d’esame).
Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento e sono iscritti in un ap posito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia che ne determina i criteri e le modalità di iscrizione con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi della L. 580/93, il segretariato sociale costituito ai sensi della L. 328/00, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro.
L’organismo di composizione della crisi, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo. Vengono, infine, dettate norme per l’accesso del giudice e degli organismi alle banche dati pubbliche e disposte sanzioni sia per il debitore che per l’organismo di composizione della crisi, nei casi specificatamente indicati.
Il disegno di legge torna ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
CAMERA DEI DEPUTATI
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DDL su “Norme per la tutela della libertà d`impresa. Statuto delle imprese”” (DDL 98-B/C ed abb.).
La Commissione Attività Produttive ha approvato, in terza lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dal Senato.
Il disegno di legge è volto garantire la piena applicazione dello Small Business Act (SBA: Atto europeo sulle piccole e medie imprese) e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell`Unione europea in materia di corretta applicazione del medesimo. A tal fine vengono dettate diverse misure di sostegno per le micro, piccole e medie imprese, in materia, tra l`altro, di appalti pubblici.
Il provvedimento passa ora all`esame dell`Aula.